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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 13 novembre 2015, n. 23202. Presupposto della responsabilità dell’insegnante per il danno subito dall’allievo, nonché fondamento del dovere di vigilanza sul medesimo, è la circostanza che costui gli sia stato affidato, sicché chi agisce per ottenere il risarcimento deve dimostrare che l’èvento dannoso si è verificato nel tempo in cui l’alunno era sottoposto alla sorveglianza del docente, restando indifferente che venga invocata la responsabilità contrattuale per negligente adempimento dell’obbligo di sorveglianza o la responsabilità extracontrattuale per omissione delle cautele necessarie. A ciò aggiungasi, con particolare riguardo alla prova liberatoria richiesta dall’art. 2048 cod. civ., sì, dirimente la dimostrazione, da parte dell’insegnante, dell’esercizio della vigilanza nella misura dovuta nonché della imprevedibilità e repentinità in concreto dell’azione dannosa, ma costantemente avverte che, ove manchino le più elementari misure organizzative per mantenere la disciplina tra gli allievi, non si può neppure invocare l’imprevedibilità del fatto. Ne deriva che questa ha portata liberatoria solo nell’ipotesi in cui non sia stato possibile evitare l’evento nonostante l’approntamento di un sistema di vigilanza adeguato alle circostanze

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 13 novembre 2015, n. 23202 Svolgimento del processo Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di risarcimento danni proposta da A.M. e da T.T., in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore S., nei confronti di A.M., di S.Q., di R.B., del Ministero della...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 10 novembre 2015, n. 22890. Sussiste la responsabilità solidale della Camera di Commercio che abbia rilasciato un certificato di origine di merce italiana senza verificare di fatto l’esistenza della merce stessa. In particolare, tale condotta negligente si configura come concausa del danno lamentato dalla società che, facendo affidamento su tale documento (in quanto rilasciato da un ente pubblico certificatore accreditato), abbia acquistato della merce senza ottenerne mai la fornitura. Per il sorgere della responsabilità solidale dei danneggianti, l’art. 2055 comma primo cod. civ. richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone, anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, atteso che l’unicità del fatto dannoso considerata dalla norma suddetta, deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle norme giuridiche da essi violate

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 10 novembre 2015, n. 22890 Svolgimento del processo 1.- Con sentenza del 17 maggio 2012 la Corte d’Appello di Genova, pronunciando nel giudizio di rinvio riassunto a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 23841/2008, ha confermato le statuizioni di condanna contenute nella sentenza della Corte d’Appello...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 14 ottobre 2015, n. 20619. Il riconoscimento del pregiudizio morale si fonda sull’accertamento di presupposti di fatto diversi rispetto a quelli che sono alla base del riconoscimento del danno biologico, con la conseguenza che, proposta impugnazione soltanto in relazione al danno biologico, essa non si estende a quello morale

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 14 ottobre 2015, n. 20619 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETTI Giovanni B. – Presidente Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere Dott. RUBINO Lina – Consigliere Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 14 ottobre 2015, n. 20618. Nell’incidente stradale con uno dei due mezzi che proviene contromano da destra non è affatto detto che la responsabilità sia addebitabile interamente a quest’ultimo

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 14 ottobre 2015, n. 20618 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETTI G. Battista – Presidente Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere Dott. RUBINO Lina – Consigliere Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 15 ottobre 2015, n. 20895. Nella liquidazione del danno non patrimoniale, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, non è consentita la liquidazione equitativa c.d. pura, che non faccia riferimento a criteri obiettivi di liquidazione del danno che tengano conto ed elaborino le differenti variabili del caso concreto, allo scopo di rendere verificabile a posteriori l’iter logico attraverso cui il giudice di merito sia pervenuto alla relativa quantificazione, e di permettere di verificare se e come abbia tenuto conto della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell’entità della relativa sofferenza e del turbamento del suo stato d’animo. Per garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, tra i criteri in astratto adottabili deve ritenersi preferibile il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano al quale la S.C., in applicazione dell’art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ., salvo che non sussistano in concreto circostante idonee a giustificarne l’abbandono

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 15 ottobre 2015, n. 20895 Ritenuto in fatto Nel 2000 I.A. , in proprio e n.q. di genitore esercente la potestà sulla figlia minore I.G. , conveniva in giudizio la moglie, C.A. , la S.A.I. quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S., la...