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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 5 gennaio 2015, n. 6. In materia di abusivismo edilizio l'onere della prova circa l'ultimazione dei lavori entro la data utile per ottenere la sanatoria grava in capo al richiedente. Ciò perché, solo colui che richiede la sanatoria può fornire qualche documentazione da cui si desuma che l'abuso sia stato effettivamente realizzato entro la data predetta, non potendosi ritenere sufficiente, la sola allegazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorietà

Consiglio di Stato sezione VI sentenza 5 gennaio 2015, n. 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7305 del 2013, proposto dal signor Ge.Tu., rappresentato e difeso dall’avvocato Vi.Po., con domicilio eletto presso Sa.Co....

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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 5 gennaio 2015, n. 2. L'art. 10, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 42 del 2004 definisce infatti come bene culturale, da sottoporre a tutela quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'art. 13, la cosa immobile o mobile che presenta interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante: ne deriva che un bene può essere oggetto della dichiarazione in discorso anche indipendentemente dal valore della zona nella quale esso è inserito, che assume invece rilievo nella diversa valutazione presidiata dal comma 4, lett. g) del medesimo art. 10. Prive di fondamento sono le censure svolte con l'appello che si appuntano sulla mancata considerazione dell'impossibilità di ricostruzione storica degli immobili esistenti nelle medesima via sulla quale insiste quello oggetto della dichiarazione: proprio perché la dichiarazione ha preso in esame le caratteristiche di questo singolo bene, e ne ha evidenziato le particolari caratteristiche, puntualmente richiamate dalla sentenza in esame, che ne hanno reso apprezzabile il valore di testimonianza storico-artistica.

Consiglio di Stato sezione VI sentenza 5 gennaio 2015, n. 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3629 del 2011, proposto da: Ca.An., rappresentato e difeso dall’avvocato D.No., con domicilio eletto presso Se.Am. in...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 19 dicembre 2014, n. 26911. La nullità derivante dall’adozione d’una delibera di conferimento dell’incarico professionale non accompagnata dall’attestazione della necessaria copertura finanziaria può essere sanata attraverso la ricognizione postuma di debito da parte dell’ente locale, ai sensi dell’art. 24 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144), poi seguito dal d.lgs. n. 267 del 2000 (art. 191 e 194); tale dichiarazione, per contro, non rileva e non può avere alcuna efficacia sanante ove il contratto stipulato dalla P.A. sia privo della forma scritta. Il credito di chi ha fornito la prestazione od il servizio nei confronti della p.a. sussiste dunque direttamente nei confronti del funzionario. Questi, ove manchino i necessari adempimenti formali per la validità dell’impegno di spesa assunto dalla p.a., ne risponderà in proprio verso il privato fornitore. L’insorgenza del rapporto obbligatorio direttamente tra il fornitore e l’amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione comporta l’impossibilità di esperire nei confronti del Comune l’azione di arricchimento senza causa, stante il difetto del necessario requisito della sussidiarietà. Pertanto, dopo l’introduzione della normativa di cui agli artt. 191 e 194 del D.Lgs. n. 267/2000, la questione del riconoscimento dell’utilità della prestazione può porsi di regola solo allorché siano il funzionario o l’amministratore responsabili verso il privato a proporre l’azione di cui all’art. 2041 cod. civ. nei confronti della P.A.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I SENTENZA 19 dicembre 2014, n. 26911 Motivi della decisione   II motivi di ricorso. 1.1. Con tutti e sette i motivi del proprio ricorso il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che il Comune di Roccarainola abbia riconosciuto l’utilità dell’opera svolta dal professionista. Più...

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 22 dicembre 2014, n. 6342. La situazione giuridicamente rilevante che giustifica l’accesso non si esaurisce nel c.d. accesso defensionale cioè propedeutico alla miglior tutela delle proprie ragioni in giudizio (già pendente o da introdurre) ovvero nell’ambito di un procedimento amministrativo

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 22 dicembre 2014, n. 6342 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 8839 del 2014, proposto da: PR.MA., rappresentato e difeso...

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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 31 dicembre 2014, n. 6469. Il rilascio e il rinnovo di licenza di p.s. è disciplinato da norme particolarmente rigorose sul piano oggettivo e soggettivo, e ciò vale anche per quella in questione connessa proprio all'uso delle armi e quindi al possesso di requisiti soggettivi di specifica affidabilità. Di conseguenza viene altresì riconosciuta la più ampia discrezionalità dell'Amministrazione nella valutazione in ordine al possesso di quei requisiti sulla base degli elementi e delle risultanze in atto sussistenti e che si deve esplicitare in un complessivo giudizio e in una motivazione, sia pure sintetica, di carattere concreto e non astratto. Nella fattispecie la Sezione condivide le argomentazioni già svolte in sintesi ma specifiche dal T.A.R., che, dopo aver richiamato il contesto normativo, ha sottoposto a sindacato i singoli fatti posti a base del provvedimento impugnato con considerazioni a favore dell'accoglimento del ricorso dell'interessato, come detto perché "non esisteva alcun accertamento oggettivo dei fatti" che giustificasse il giudizio negativo di "sopravvenuta inaffidabilità".

Consiglio di Stato sezione III sentenza 31 dicembre 2014, n. 6469 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5941 del 2009, proposto da: Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata...