Consiglio di Stato sezione VI sentenza 10 febbraio 2015, n. 715 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6666 del 2014, proposto da: Na.Te., rappresentata e difesa dall’avv. An.Ab., con domicilio eletto presso An.Ab. in...
Categoria: Diritto Amministrativo
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 27 gennaio 2015, n. 362. Poiché, dunque, il panorama costituisce un valore aggiunto ad un immobile, che ne incrementa la quotazione di mercato e che corrisponde ad un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico, la sua lesione, derivante dalla sopraelevazione o costruzione illegittima di un fabbricato vicino, determina un danno ingiusto da risarcire: infatti "il pregiudizio consistente nella diminuzione o esclusione del panorama goduto da un appartamento e tutelato dalle norme urbanistiche, secondo determinati standard edilizi a norma dell'art. 872 c.c., costituisce un danno ingiusto, come tale risarcibile la cui prova va offerta in base al rapporto tra il pregio che al panorama goduto riconosce il mercato ed il deprezzamento commerciale dell'immobile susseguente al venir meno o al ridursi di tale requisito
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 27 gennaio 2015, n. 362 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2436 del 2013, proposto da: Am.Ni.Ve., rappresentato e difeso dall’avv. An.Ab., con domicilio eletto presso An.Ab....
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 9 febbraio 2015, n. 652. L'art. 395, n. 4, c.p.c. ammette il ricorso per revocazione, per errore di fatto, qualificando tale ipotesi nel caso in cui la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontra stabilmente esclusa o la cui inesistenza la cui è positivamente stabilita. Non rientra in tale definizione, il concetto di "principio di prova", che non rappresenta, di per sé, alcun fatto suscettibile di dimostrare e/o produrre effetti giuridici, bensì soltanto un elemento sottoposto al giudice a supporto della domanda e che la parte ritiene possa dare un contributo ad assolvere l'onere della prova che incombe su di essa. Il "fatto" che la norma definisce come oggetto dell'errore revocatorio deve invece sostanziarsi in un accadimento la cui esistenza o inesistenza è già emersa nel processo che l'errore impedisce al giudicante di percepire
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 9 febbraio 2015, n. 652 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9568 del 2013, proposto da: An.Im. e Ma.R.Im., rappresentate e difese dall’avv. Do.Ve., con domicilio eletto presso...
Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza 28 gennaio 2015, n. 1. La prova di ammissione ad un corso universitario può essere richiesta per il solo accesso al primo anno di studi e non anche nel caso di domande di trasferimento da università di altri Stati membri per gli anni successivi, in conformità al principio di libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea e nel rispetto degli obiettivi perseguiti dalle norme nazionali in materia
Consiglio di Stato adunanza plenaria sentenza 28 gennaio 2015, n. 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE ADUNANZA PLENARIA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 24 di A.P. del 2014, proposto da: Università degli Studi di Messina, in persona del legale rappresentante...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 4 febbraio 2015, n. 552. La società Expo 2015 s.p.a. ha natura di organismo di diritto pubblico, ai sensi dell'art. 3, comma 26, D.Lgs. n. 163/2006, e le sue procedure di affidamento di servizi rientrano nell'ambito della disciplina di evidenza pubblica prevista dal codice dei contratti pubblici e nella giurisdizione del giudice amministrativo. Il "marchio" di una manifestazione di rilievo internazionale organizzata dall'Italia (Expo 2015) deve essere definito "bene pubblico", di modo che la concessione dell'attività di "sfruttamento commerciale del marchio" costituisce concessione di bene pubblico (immateriale) a pieno titolo e le relative controversie rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, co. 1, lett. b), c.p.a.
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 4 febbraio 2015, n. 552 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6361 del 2014, proposto da: Ex. S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Gi.Ta., An.Cl., con domicilio...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 27 gennaio 2015, n. 375. Il dispositivo integra esercizio della potestà giurisdizionale, e costituisce momento decisorio che si consuma con l'esternazione del comando, come normalmente è per ogni manifestazione giurisdizionale. La sentenza non può quindi mai contenere motivazioni, ed un correlato comando, tali da porsi in radicale ed insanabile contrasto con il comando innanzi reso pubblico. Ove ciò avvenga, l'antinomia può essere contestata dalla parte soccombente, a mezzo di gravame, e determina la nullità della sentenza, ossia della complessiva manifestazione giurisdizionale costituita dal dispositivo anticipato e dalla successiva incompatibile motivazione. Non v'è invece spazio per il procedimento di correzione di errore materiale – al più esperibile in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione quando essi siano contestuali, e sempre che dal contesto emerga con evidenza il refuso – posto che, quando il dispositivo è reso pubblico anticipatamente, l'ordinamento è proteso ad elidere la possibilità, od anche il solo sospetto, che vi possa essere un successivo "ripensamento" del giudice
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 27 gennaio 2015, n. 375 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7896 del 2014, proposto da: L’O. Soc.Coop. Arl in proprio ed in qualità di Mandataria del RTI...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 30 gennaio 2015, n. 455. L'interdittiva prefettizia antimafia rappresenta una misura preventiva volta a colpire l'azione della criminalità organizzata impedendole di avere rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione. Si tratta, pertanto, di una misura a carattere preventivo che prescinde dall'accertamento di singole responsabilità penali nei confronti dei soggetti che, nell'esercizio di attività imprenditoriali, hanno rapporti con la Pubblica Amministrazione e si fonda sugli accertamenti compiuti dai diversi organi di polizia valutati, per la loro rilevanza, dal Prefetto territorialmente competente
Consiglio di Stato sezione III sentenza 30 gennaio 2015, n. 455 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 14 del 2014, proposto da: -OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli...
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 2 febbraio 2015, n. 463. In sede di ricorso innanzi al Consigli di Stato, con la rinuncia al ricorso esperito in primo grado e conseguentemente, agli effetti della sentenza annullata, si verifica l'annullamento senza rinvio di quest'ultima, configurandosi un'ipotesi di sopravvenuta difetto di interesse alla decisione
Consiglio di Stato sezione VI sentenza 2 febbraio 2015, n. 463 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 152 del 2014, proposto dall’ Autorita’ per l’energia elettrica e il gas (AEEG), rappresentata e difesa per...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 3 febbraio 2015, n. 520. In conseguenza dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 761 del 1979, il riconoscimento della qualifica di preposto ad una Sezione di Specialità (ex art. 9, D.P.R. 128 del 1969) opera solo su un piano strettamente morale e professionale del sanitario, dando risalto alla specialità dell'impegno, ma non esplica alcun effetto ai fini della differenziazione del trattamento economico dell'aiuto che vi sia preposto
Consiglio di Stato sezione 3 Sentenza 3 febbraio 2015, n. 520 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1048 del 2009, proposto da: Ma.Ma.Fi.An., rappresentato e difeso dall’avv. An.Ni., con domicilio eletto presso lo studio...