SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI sentenza 26 maggio 2015, n.10798 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nel gennaio 1995 M. P., vedova ed erede di D. R., convenne in giudizio il Comune di Reggio Calabria chiedendone la condanna al pagamento di Lire 23.967.034, oltre accessori, a titolo di arricchimento senza causa. Espose che il marito, cui...
Categoria: Diritto Amministrativo
Consiglio di Stato, sezione IV, ordinanza 4 giugno 2015, n. 2756. Viene rimessa in Corte Costituzionale, con riferimento agli artt. 2, 3, 23, 35, 36, 38, 53, 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 3, D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla 7 agosto 2012 n.135, nella parte in cui assoggetta anche le Casse di previdenza, e in particolare la Cassa nazionale di previdenza e assistenza per i dottori commercialisti, al regime di versamento in favore dello Stato previsto dalla predetta norma
Consiglio di Stato sezione IV ordinanza 4 giugno 2015, n. 2756 REPUBBLICA ITALIANA IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 1046 del 2014, proposto da: Ca. in proprio quale iscritto alla Cnpadc, An.Wa., quale iscritto alla Cnpadc, rappresentati e difesi dall’avv. Ar.Po.,...
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 4 giugno 2015, n. 2751. La Soprintendenza, a seguito dell’entrata in vigore dell’ art. 146 del d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) ha poteri di valutazione di “merito amministrativo”, che sono espressione dei “nuovi poteri di cogestione del vincolo paesaggistico”. La sentenza ha poi precisato che vi è una diversa e più penetrante valutazione da parte della Soprintendenza sulla compatibilità dell’intervento edilizio con i valori paesaggistici.
Consiglio di Stato sezione VI sentenza 4 giugno 2015, n. 2751 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9381 del 2014, proposto dalla s.r.l. Pi., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 3 giugno 2015, n. 2728. Il servizio di teleriscaldamento non integra una misura di compensazione vietata ai sensi dell’articolo 12 comma 6 del d. lgs. n. 387 del 2003, non consistendo in un corrispettivo patrimoniale a favore della regione o della provincia, ma integrando un servizio complementare da erogare all’utenza a domanda e previo pagamento della tariffa
Consiglio di Stato sezione V sentenza 3 giugno 2015, n. 2728 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9679 del 2014, proposto da Da.Or. in proprio e nella qualità di titolare dell’omonima impresa individuale agricola,...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 3 giugno 2015, n. 2727. E’ attribuita al responsabile del procedimento facoltà di scegliere, a seconda delle specifiche esigenze di approfondimento richieste dalla verifica dell’anomalia, se procedere personalmente ovvero affidare le relative valutazioni alla commissione aggiudicatrice. Con la conseguenza che è legittima la verifica di anomalia dell’offerta eseguita, anziché dalla commissione aggiudicatrice, direttamente dal responsabile unico del procedimento avvalendosi degli uffici e organismi tecnici della stazione appaltante
Consiglio di Stato sezione V sentenza 3 giugno 2015, n. 2727 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4658 del 2012, proposto da: Co. s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa...
Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 8 giugno 2015, n. 11770. La concentrazione della tutela risarcitoria dinanzi al giudice amministrativo si verifica quando il danno patito sia conseguenza immediata e diretta della dedotta illegittimità del provvedimento contestato, non costituendo il risarcimento del danno ingiusto una materia di giurisdizione esclusiva ma solo uno strumento di tutela ulteriore e di completamento rispetto a quello demolitorio. Ne deriva che, qualora si tratti di provvedimento amministrativo rispetto al quale l’interesse tutelabile è quello pretensivo, il soggetto che può chiedere la tutela risarcitoria dinanzi al giudice amministrativo è colui che, a seguito di una fondata richiesta, sì è visto ingiustamente negare o ritardare il provvedimento richiesto; qualora, invece, si tratti di provvedimento rispetto al quale l’interesse tutelabile si configura come oppositivo, il soggetto che può chiedere la tutela risarcitoria dinanzi al medesimo giudice è soltanto colui che è portatore dell’interesse alla conservazione del bene o della situazione di vantaggio direttamente pregiudicati dal provvedimento contestato. All’applicazione di tale principio non osta la circostanza che la richiesta di risarcimento sia presentata disgiuntamente dall’impugnazione del provvedimento amministrativo contestato, atteso che la giurisdizione del predetto giudice non dipende dalla contemporaneità della richiesta ma dalla riconducibilità del danno ad un provvedimento, sicché sussiste anche nel caso di domande avanzate prima o dopo o, addirittura, senza instaurazione di un giudizio di tipo demolitorio
Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 8 giugno 2015, n. 11770 Svolgimento del processo 1.- L’avv. L.G. citava dinanzi al Tribunale di Roma il Ministero degli Affari esteri, il Dott. V.G.M., già Console generale d’Italia a Zurigo, ed il capo dell’Ufficio consolare sig.ra P.A. per ottenere il risarcimento dei danni a lui derivati dal...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 8 giugno 2015, n. 2809. In tema di controversie elettorali, ove si chieda il riconteggio o la revisione delle schede, l’onere allegatorio di cui è gravato il ricorrente è soddisfatto attraverso l’indicazione della natura dei vizi denunziati, del numero delle schede contestate e delle sezioni cui si riferiscono. In assenza di risultanze documentali dai verbali sezionali, l’onere probatorio minimo può considerarsi soddisfatto allorquando il ricorrente esibisca in giudizio quantomeno una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal rappresentante di lista presente alle operazioni di spoglio.
Consiglio di Stato sezione V sentenza 8 giugno 2015, n. 2809 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 312 del 2015, proposto dalla signora Pa.Pe., rappresentata e difesa dall’avvocato An.Az., con domicilio eletto presso l’avvocato...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 8 giugno 2015, n. 2795. Nell’ambito del processo amministrativo, l’atto di appello, ai fini dell’ammissibilità, deve contenere specifiche censure che investano tutte le ragioni poste a base della decisione impugnata costituendo, specifico onere dell’appellante, formulare una critica puntuale e completa della motivazione della sentenza impugnata, posto che l’oggetto di tale giudizio è costituito da quest’ultima e non dal provvedimento gravato in primo grado, e che il suo assolvimento esige la deduzione di specifici ed esaustivi motivi di contestazione della correttezza del percorso argomentativo che ha fondato la decisione appellata
Consiglio di Stato sezione V sentenza 8 giugno 2015, n. 2795 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9554 del 2004, proposto dalla Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 4 giugno 2015, n. 2757. La previsione della lex specialis costituisce esplicazione del potere discrezionale, spettante alla stazione appaltante anche negli appalti di sola esecuzione, di individuare gli elementi e i documenti in concreto necessari o utili ai fini della valutazione dell’offerta e risponde alla ragionevole esigenza di garantire una conoscenza puntuale dei tempi delle singole fasi di lavorazione ai fini della verifica sull’affidabilità dell’offerta, del controllo sui tempi di esecuzione e dell’erogazione dei compensi in corrispondenza con gli stati di avanzamento dei lavori (cfr., sulla rilevanza dell’interesse pubblico a far emergere, in sede di offerta, i tempi di esecuzione delle singole lavorazioni, Cons. Stato, Sez. V, 24 ottobre 2013 n. 5159); il riferimento esplicito della lex specialis al valore contrattualmente vincolante del cronoprogramma evidenzia l’inerenza di detto ultimo atto alla struttura dell’offerta e quindi la conseguente impossibilità di accordare, a fronte di una sua sostanziale incompletezza, un soccorso istruttorio che si porrebbe in contrasto con il principio generale della par condicio
Consiglio di Stato sezione V sentenza 4 giugno 2015, n. 2757 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3603 del 2015, proposto da: Co. S.C., rappresentato e difeso dall’avv. Lo.Le., con domicilio eletto presso Gi.Pl....
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 4 giugno 2015, n. 2748. Le valutazioni attinenti alla migliore tutela dell’ambiente (luogo dove il rifiuto è collocato e alla comparazione del tragitto della spedizione), assumono valenza di preminente interesse comunitario, come tali valorizzate dal regolamento CE 1013/2006, il cui art. 12 riconosce, la non conformità alla legislazione nazionale relativa alla protezione dell’ambiente quale legittima causa di obiezione alla spedizione transfrontaliera. A questo proposito, alla luce di quanto costantemente affermato dalla Corte di giustizia nel senso della preminenza del valore della tutela dell’ambiente rispetto al generale principio della circolazione delle merci (per tutte, Corte di giustizia, sentenza 9 luglio 1992, causa C-2/90), significative sono le considerazioni svolte dalla Corte costituzionale nella sentenza 14 luglio 2000, n. 281 che, nell’interpretazione delle norme di principio contenute nel decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ha ricordato che esigenze imperative attinenti alla protezione dell’ambiente giustificano pienamente misure limitative di tale libertà di circolazione
Consiglio di Stato sezione VI sentenza 4 giugno 2015, n. 2748 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8748 del 2014, proposto da: Pu.Gm. in persona dei legali rappresentanti in carica, rappresentata e difesa dagli...