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Consiglio di Stato, sezione IV, ordinanza 4 giugno 2015, n. 2756. Viene rimessa in Corte Costituzionale, con riferimento agli artt. 2, 3, 23, 35, 36, 38, 53, 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 3, D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla 7 agosto 2012 n.135, nella parte in cui assoggetta anche le Casse di previdenza, e in particolare la Cassa nazionale di previdenza e assistenza per i dottori commercialisti, al regime di versamento in favore dello Stato previsto dalla predetta norma

Consiglio di Stato sezione IV ordinanza 4 giugno 2015, n. 2756 REPUBBLICA ITALIANA IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 1046 del 2014, proposto da: Ca. in proprio quale iscritto alla Cnpadc, An.Wa., quale iscritto alla Cnpadc, rappresentati e difesi dall’avv. Ar.Po.,...

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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 3 giugno 2015, n. 2728. Il servizio di teleriscaldamento non integra una misura di compensazione vietata ai sensi dell’articolo 12 comma 6 del d. lgs. n. 387 del 2003, non consistendo in un corrispettivo patrimoniale a favore della regione o della provincia, ma integrando un servizio complementare da erogare all’utenza a domanda e previo pagamento della tariffa

Consiglio di Stato sezione V sentenza 3 giugno 2015, n. 2728 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9679 del 2014, proposto da Da.Or. in proprio e nella qualità di titolare dell’omonima impresa individuale agricola,...

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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 8 giugno 2015, n. 11770. La concentrazione della tutela risarcitoria dinanzi al giudice amministrativo si verifica quando il danno patito sia conseguenza immediata e diretta della dedotta illegittimità del provvedimento contestato, non costituendo il risarcimento del danno ingiusto una materia di giurisdizione esclusiva ma solo uno strumento di tutela ulteriore e di completamento rispetto a quello demolitorio. Ne deriva che, qualora si tratti di provvedimento amministrativo rispetto al quale l’interesse tutelabile è quello pretensivo, il soggetto che può chiedere la tutela risarcitoria dinanzi al giudice amministrativo è colui che, a seguito di una fondata richiesta, sì è visto ingiustamente negare o ritardare il provvedimento richiesto; qualora, invece, si tratti di provvedimento rispetto al quale l’interesse tutelabile si configura come oppositivo, il soggetto che può chiedere la tutela risarcitoria dinanzi al medesimo giudice è soltanto colui che è portatore dell’interesse alla conservazione del bene o della situazione di vantaggio direttamente pregiudicati dal provvedimento contestato. All’applicazione di tale principio non osta la circostanza che la richiesta di risarcimento sia presentata disgiuntamente dall’impugnazione del provvedimento amministrativo contestato, atteso che la giurisdizione del predetto giudice non dipende dalla contemporaneità della richiesta ma dalla riconducibilità del danno ad un provvedimento, sicché sussiste anche nel caso di domande avanzate prima o dopo o, addirittura, senza instaurazione di un giudizio di tipo demolitorio

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza  8 giugno 2015, n. 11770 Svolgimento del processo 1.- L’avv. L.G. citava dinanzi al Tribunale di Roma il Ministero degli Affari esteri, il Dott. V.G.M., già Console generale d’Italia a Zurigo, ed il capo dell’Ufficio consolare sig.ra P.A. per ottenere il risarcimento dei danni a lui derivati dal...

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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 4 giugno 2015, n. 2757. La previsione della lex specialis costituisce esplicazione del potere discrezionale, spettante alla stazione appaltante anche negli appalti di sola esecuzione, di individuare gli elementi e i documenti in concreto necessari o utili ai fini della valutazione dell’offerta e risponde alla ragionevole esigenza di garantire una conoscenza puntuale dei tempi delle singole fasi di lavorazione ai fini della verifica sull’affidabilità dell’offerta, del controllo sui tempi di esecuzione e dell’erogazione dei compensi in corrispondenza con gli stati di avanzamento dei lavori (cfr., sulla rilevanza dell’interesse pubblico a far emergere, in sede di offerta, i tempi di esecuzione delle singole lavorazioni, Cons. Stato, Sez. V, 24 ottobre 2013 n. 5159); il riferimento esplicito della lex specialis al valore contrattualmente vincolante del cronoprogramma evidenzia l’inerenza di detto ultimo atto alla struttura dell’offerta e quindi la conseguente impossibilità di accordare, a fronte di una sua sostanziale incompletezza, un soccorso istruttorio che si porrebbe in contrasto con il principio generale della par condicio

Consiglio di Stato sezione V sentenza 4 giugno 2015, n. 2757 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3603 del 2015, proposto da: Co. S.C., rappresentato e difeso dall’avv. Lo.Le., con domicilio eletto presso Gi.Pl....

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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 4 giugno 2015, n. 2748. Le valutazioni attinenti alla migliore tutela dell’ambiente (luogo dove il rifiuto è collocato e alla comparazione del tragitto della spedizione), assumono valenza di preminente interesse comunitario, come tali valorizzate dal regolamento CE 1013/2006, il cui art. 12 riconosce, la non conformità alla legislazione nazionale relativa alla protezione dell’ambiente quale legittima causa di obiezione alla spedizione transfrontaliera. A questo proposito, alla luce di quanto costantemente affermato dalla Corte di giustizia nel senso della preminenza del valore della tutela dell’ambiente rispetto al generale principio della circolazione delle merci (per tutte, Corte di giustizia, sentenza 9 luglio 1992, causa C-2/90), significative sono le considerazioni svolte dalla Corte costituzionale nella sentenza 14 luglio 2000, n. 281 che, nell’interpretazione delle norme di principio contenute nel decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ha ricordato che esigenze imperative attinenti alla protezione dell’ambiente giustificano pienamente misure limitative di tale libertà di circolazione

Consiglio di Stato sezione VI sentenza 4 giugno 2015, n. 2748 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8748 del 2014, proposto da: Pu.Gm. in persona dei legali rappresentanti in carica, rappresentata e difesa dagli...