Consiglio di Stato sezione III sentenza 8 luglio 2015, n. 3426 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1405 del 2015, proposto dal: Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata...
Categoria: Diritto Amministrativo
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 9 luglio 2015, n. 3517. Per gli appalti di forniture e di servizi, ove la lex specialis non commini espressamente la sanzione espulsiva, l’omessa indicazione nell’offerta dello scorporo matematico degli oneri per la sicurezza da rischio specifico non comporta di per sé l’esclusione dalla gara. L’indicazione, o meno, degli oneri rileva, invero, ai soli fini dell’eventuale anomalia del prezzo offerto, nel senso che il momento di valutazione dei suddetti oneri è non già eliso, bensì solo differito al sub-procedimento di verifica della congruità dell’offerta nel suo complesso. La ragione va rinvenuta nel disposto di cui all’art. 87, comma 4, D.Lgs. n. 163 del 2006, nella parte in cui sancisce che nella valutazione dell’anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell’offerta e risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture. Il dato testuale non conclude, dunque, nel senso dell’obbligo di uno scorporo matematico specifico a pena di esclusione in sede d’offerta, ma nel senso che detti oneri sono elementi dell’offerta stessa che vanno specificati e verificati ai soli fini del giudizio d’anomalia
Consiglio di Stato sezione III sentenza 9 luglio 2015, n. 3517 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso n. 9346/2014 RG, proposto dalla Ri. s.r.l., corrente in Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 7 luglio 2015, n. 3352. Anche nell’ambito delle gare relative ai servizi “esclusi” (Allegato II B), la costituzione della commissione di gara deve avvenire dopo lo spirare del termine ultimo per la presentazione delle offerte, pena l’illegittimità dell’intera procedura
Consiglio di Stato sezione V sentenza 7 luglio 2015, n. 3352 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7370 del 2012, proposto dal Comune di Matelica, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 7 luglio 2015, n. 3342. Nella procedura di “Project financing”, che ha una procedura in tre fasi, la Pubblica amministrazione ha il potere di verificare l’ammissibilità dell’offerta anche se vi è una sola offerta valida. La sentenza ha motivato che questa verifica costituisce un’operazione che è “logicamente e tecnicamente preliminare” rispetto “a qualsiasi operazione di valutazione dell’offerta medesima”
Consiglio di Stato sezione V sentenza 7 luglio 2015, n. 3342 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3373 del 2012, proposto da: Pa. S.p.A., In. Spa e Co. Spa, rappresentati e difesi dall’avv. Du.M....
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 7 luglio 2015, n. 3358. In materia elettorale vige il noto principio del cosiddetto favor voti, in virtù del quale, in sede di scrutinio, la validità del voto contenuto in una scheda deve essere ammessa ogni qualvolta sia possibile desumere che sia effettiva volontà dell’elettore. L’esposto principio trova puntuale applicazione nell’ipotesi in cui la croce apposta dall’elettore – seppure in un caso debordi dallo spazio che graficamente contraddistingue il simbolo della lista – individui in modo oggettivo ed univoco, la volontà dello stesso di votare in favore di uno dei candidati sindaco
Consiglio di Stato sezione V sentenza 7 luglio 2015, n. 3358 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 82 del 2015, proposto dal signor Ro.Mi. in qualità già di sindaco del Comune di Basiliano, Ma.Mo....
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 26 giugno 2015, n. 3208. Le convenzioni per servizi affidati senza gara stipulate dalle Aziende sanitarie con le organizzazioni di volontariato sono legittime se non onerose
Consiglio di Stato sezione III sentenza 26 giugno 2015, n. 3208 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6142 del 2012, proposto da: ASL – Azienda Sanitaria Locale n. 5 “Spezzino”, rappresentata e difesa dagli...
Corte di Cassazione, sezioni unite, ordinanza 12 giugno 2015, n. 12177. L’affidamento in concessione di un’area comunale, con trasferimento del diritto di superficie, per l’installazione di un impianto eolico è atto negoziale, che, sebbene posto in essere all’esito di una gara pubblica, instaura un rapporto paritetico, non potendo il Comune esercitare i poteri di supremazia ed imperio tipici dell’attività amministrativa. Pertanto, la domanda di nullità o risoluzione della convenzione, proposta dal superficiario sull’assunto che l’area sia inidonea per difetto di ventosità, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario
Suprema Corte di Cassazione sezioni unite ordinanza 12 giugno 2015, n. 12177 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f. Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente di Sez. Dott. RORDORF Renato – Presidente di Sez....
Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 12 giugno 2015, n. 12178. La domanda del gestore di una clinica privata convenzionata diretta ad ottenere la riclassificazione della struttura in una superiore fascia di accreditamento e la conseguente applicazione di un più elevato tariffario delle prestazioni è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, atteso che la P.A., quando riscontra le condizioni di applicabilità o revisione della convenzione di accreditamento, esercita una potestà pubblica
Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 12 giugno 2015, n. 12178 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f. Dott. CICALA Mario – Presidente di Sez. Dott. RORDORF Renato – Presidente di Sez. Dott....
Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza 6 luglio 2015, n.6. Il termine decadenziale di centoventi giorni previsto, per la domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi, dall’articolo 30, comma 3, del codice del processo amministrativo, non è applicabile ai fatti illeciti anteriori all’entrata in vigore del codice
CONSIGLIO DI STATO ADUNANZA PLENARIA SENTENZA 6 luglio 2015, n.6 SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3 di A.P. del 2015, proposto da: Comune di Pian Camuno, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giampaolo Cassio e Giorgio Allocca, con domicilio eletto presso Giorgio Allocca in Roma, Via G. Nicotera, 29; contro Carbofer Srl e Carbofer...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 10 luglio 2015, n. 3488. E’ legittima l’integrazione in sede giudiziale della motivazione dell’atto amministrativo che avvenga, da parte dell’amministrazione competente, mediante gli atti del procedimento od un successivo provvedimento di convalida; quanto invece si ritiene inammissibile è la formulazione di argomentazioni difensive a giustificazione del provvedimento impugnato non evincibili nemmeno implicitamente dalla sua motivazione, ciò soltanto costituendo un’integrazione postuma effettuata in sede di giudizio, come tale non consentita in quanto non inserita nell’ambito di un procedimento amministrativo. Né si vede come l’integrazione dell’atto, in luogo del suo autoannullamento (unitamente agli atti conseguenti) e la sua rinnovazione comprimano il diritto di difesa, dal momento che sia la rettifica, sia il nuovo provvedimento, ove ritenuto parimenti lesivo in quanto recante lo stesso dispositivo del primo, non avrebbero potuto non essere entrambi oggetto di impugnazione (con ricorso autonomo o con motivi aggiunti, come pure consentito dall’art. 43 cod. proc. amm.).
CONSIGLIO DI STATO SEZIONE III SENTENZA 10 luglio 2015, n. 3488 SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1932 del 2015, proposto da: Eurisko Technology s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Angelo Violi e Fulvio Mastroviti, con domicilio eletto presso l’avv. Andrea Botti in Roma, via Monte Santo n. 25; contro Azienda Sanitaria Locale Lecce,...