Palazzo-Spada

Consiglio di Stato

sezione V

sentenza 7 luglio 2015, n. 3358

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

SEZIONE QUINTA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 82 del 2015, proposto dal signor Ro.Mi. in qualità già di sindaco del Comune di Basiliano, Ma.Mo. ed altri, rappresentati e difesi dall’avv. Ro.Pa., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via (…);

contro

Ma.De. ed altri, rappresentati e difesi dagli avv. Pa.Ba. ed altri, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, piazza (…);

nei confronti di

Comune di Basiliano in persona del sindaco in carica, Cl.Ba. ed altri, tutti non costituiti;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. FRIULI-VENEZIA-GIULIA – TRIESTE: SEZIONE I n. 00653/2014, resa tra le parti, concernente atto di proclamazione degli eletti alla carica di sindaco e del consiglio comunale relativi all’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale del comune di Basiliano;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ma.De. ed altri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 giugno 2015 il Consigliere Carlo Schilardi e uditi per le parti gli avvocati Ma.Sa. ed altri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.- In data 25 maggio 2014 si svolgevano nel comune di Basiliano (UD) le elezioni amministrative per il Sindaco ed il Consiglio comunale.

Alla competizione partecipavano i candidati sindaci Ro.Mi. con la lista “(…)” e Ma.De. con le liste “(…)”, “(…)” e “Liste civiche Basilian”.

All’esito della competizione elettorale, con verbale redatto dell’adunanza dei presidenti delle sezioni in data 26 maggio 2014, veniva proclamato sindaco il sig. Ro.Mi. con voti 1.561; al sig. Ma.De. venivano attribuiti n. 1.559 voti.

Con ricorso al T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia, i sigg. Ma.De. ed altri impugnavano il verbale dell’adunanza dei presidenti delle sezioni e l’atto di proclamazione degli eletti del 26 maggio 2014, al fine di chiedere l’attribuzione di n. 7 voti ritenuti illegittimamente annullati al candidato sindaco De.

I ricorrenti chiedevano l’acquisizione di una scheda contestata il cui voto non era stato assegnato al candidato sindaco De. e lamentavano l’annullamento, ritenuto illegittimo, di alcune schede nelle sezioni 1, 2, 3, 4 e 8.

I ricorrenti, pertanto, chiedevano che venisse disposta dal Tribunale una verificazione.

Il T.A.R., con sentenza parziale n. 462/2014 depositata il 25 settembre 2014, dichiarava ammissibile il ricorso introduttivo e disponeva la verificazione solo su alcuni motivi di gravame proposti dai ricorrenti, nominando all’uopo il direttore del servizio elettorale della Regione Friuli – Venezia Giulia.

I ricorrenti, all’esito delle risultanze della verificazione, ritenendo che vi fossero ulteriori vizi in ordine alle schede scrutinate, in data 30 ottobre 2014, proponevano motivi aggiunti di gravame.

1b.- Il T.A.R., con sentenza n. 653/2014 depositata il 17 dicembre 2014, ha dichiarato inammissibili i motivi aggiunti proposti dai ricorrenti e, nel merito, ha accolto la censura relativa all’illegittimo annullamento di una scheda (nella sezione n. 4), contenente voto di lista valido e voto di preferenza nullo e la censura relativa all’annullamento di n. 2 voti (nella sezione n. 8), espressi con crocesegno nello spazio riservato alla coalizione di De. che invadeva in parte il riquadro riservato alla coalizione di Mi.

Il Tribunale, pertanto, ha attribuito al candidato sindaco Ma.De. tre voti in più (per un totale di 1.562 voti), proclamandolo, di conseguenza, sindaco al posto del sig. Ro.Mi., ed ha, inoltre, provveduto, in ordine alla nuova composizione del consiglio comunale.

1c.- Avverso la sentenza del T.A.R. hanno proposto appello il signor Ro.Mi., in qualità di candidato sindaco, ed i sigg. Ma.Mo. ed altri, in qualità di candidati consiglieri.

Si sono costituiti in giudizio i sigg. Ma.De. ed altri che hanno chiesto di rigettare l’appello principale e a loro volta hanno proposto appello incidentale avverso la sentenza del T.A.R. n. 653/2014 nella parte in cui ha dichiarato inammissibili i motivi aggiunti ed ha rigettato i motivi 1b e 1e del ricorso originario.

La causa è stata assunta in decisione all’udienza pubblica dell’11 giugno 2015.

DIRITTO

2.- Con un unico motivo di gravame, gli appellanti censurano la sentenza del T.A.R., laddove il Tribunale ha ritenuto espressione di voto valido in favore del candidato sindaco De. le due schede elettorali della sezione n. 8 (Basiliano), in considerazione che i segni apposti sulla scheda, pur invadendo lo spazio riservato alla lista del candidato sindaco Mi., non sono indicativi della volontà di farsi riconoscere e non comportano incertezza sulla reale intenzione dell’elettore, perchè la parte prevalente del crocesegno compreso il punto di intersezione delle due linee che formano la X, si trova all’interno del rettangolo della coalizione del candidato Ma.De.

2b.- Al fine di decidere, occorre esaminare la normativa applicabile al caso di specie e in particolare l’art. 63 della legge regionale del Friuli Venezia Giulia n. 19 del 5 dicembre 2013, concernente la validità e nullità delle schede e dei voti.

L’art. 63 al comma 1 precisa che “la validità dei voti è ammessa ogni qualvolta si possa desumere la volontà effettiva dell’elettore”.

Al comma 3 lettere a) e c) la norma dispone che “si considerano nulle le schede: a) che presentano scritture o segni tali da far ritenere che l’elettore ha voluto far riconoscere il proprio voto; c) nelle quali la volontà dell’elettore si è espressa in modo non univoco”.

Al comma 5, infine, viene chiarito che “se l’elettore non ha tracciato un segno di voto sul nominativo di un candidato alla carica di sindaco e ha votato più contrassegni collegati al medesimi candidato sindaco, è nullo il voto alle liste e si intende validamente votato il candidato”.

Orbene, dall’esame delle schede in contestazione, come evidenziato dal funzionario verificatore e poi dal T.A.R., non può ritenersi fondata la tesi degli appellanti secondo cui in entrambe le schede i crocesegni apposti siano di dimensioni sproporzionate e non confacenti con la supposta intenzione di esprimere il voto in favore del candidato sindaco Ma.De. e che essi vadano ad invadere notevolmente lo spazio riservato alla sottostante unica lista a sostegno del candidato sindaco Mi.

Diversamente da quanto assunto dai predetti, infatti, in entrambe le schede il punto di intersezione delle due linee che formano la X si trova nella spazio riservato alle tre liste a sostegno del candidato sindaco Ma.De. e non nel baricentro dell’intera scheda elettorale; non può, quindi, ragionevolmente sostenersi che la volontà dei due elettori sia stata quella di voler annullare le schede elettorali.

Occorre rilevare, poi, che in materia elettorale vige il noto principio del c.d. “favor voti”, per il quale, in sede di scrutinio, la validità del voto contenuto in una scheda deve essere ammessa ogni qualvolta sia possibile desumere che sia effettiva volontà dell’elettore. E tale principio trova puntuale applicazione con riguardo alle schede in questione, dal momento che la croce apposta – seppure in un caso debordi dallo spazio che graficamente contraddistingue il simbolo della lista – individua, in entrambi i casi, in modo oggettivo ed univoco, la volontà dell’elettore di votare in favore del candidato sindaco Ma.De.

2c.- Le due schede di voto, ritenute nulle in sede di scrutinio, devono, pertanto, essere considerate quale espressione di voto valido in favore delle liste a lui facenti capo, mentre, a diverse conclusioni si sarebbe potuti pervenire solo se il segno apposto avesse coinvolto pienamente la proiezione di entrambi i gruppi di simboli, chiamando in causa significati diversi da quello dell’espressione di un voto per una lista o più liste collegate.

3.- La reiezione dell’appello preclude, per sopravvenuta carenza di interesse, l’esame del secondo motivo di appello incidentale avanzato dalla parte appellata, attinente al preteso difetto di motivazione della sentenza impugnata sulla asserita errata interpretazione del segno “SI” apposto su una scheda contestata e dichiarata nulla nella sezione elettorale n. 3 del Comune di Basiliano, nonché l’esame dell’appello incidentale proposto dagli appellati, con cui viene censurata la decisione del T.A.R. del Friuli Venezia Giulia, che ha ritenuto inammissibili nel ricorso elettorale i motivi aggiunti attraverso i quali, dopo la verificazione, essi hanno dedotto nuove censure non contenute nel ricorso originario.

3b.- Giova rilevare, tuttavia, come già evidenziato dal Tribunale, che con i motivi aggiunti in sede di giudizio elettorale è solo possibile articolare meglio o integrare motivi già dedotti, ma non si può ampliare l’oggetto del giudizio introducendo censure del tutto autonome e nuove, per il fatto che l’interessato non abbia avuto conoscenza di taluni atti o documenti.

Nel giudizio elettorale sono inammissibili, in particolare, i motivi aggiunti dedotti a seguito delle verifiche istruttorie disposte dal giudice in relazione alle originarie censure (Consiglio di Stato sez. V, 10 settembre 2014 n. 4589).

Conclusivamente l’appello è infondato e va respinto.

4.- Attese le difficoltà di lettura che contraddistinguono, come nel caso di specie, le forme di espressione del voto attraverso i segni tracciati sulle schede elettorali, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese anche del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese del presente grado di giudizio compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2015 con l’intervento dei magistrati:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Carlo Saltelli – Consigliere

Antonio Amicuzzi – Consigliere

Doris Durante – Consigliere

Carlo Schilardi – Consigliere, Estensore

Depositata in Segreteria il 7 luglio 2015.

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