Articolo

Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 29 gennaio 2016, n. 372. Il termine di presentazione della domanda di rinnovo non è termine perentorio, pertanto, anche una presentazione tardiva, (comunque avvenuta prima dell’adozione, da parte dell’Amministrazione, di provvedimenti sanzionatori della permanenza in Italia divenuta ormai privo di titolo) comporti l’obbligo di esaminare la domanda. Il medesimo principio può essere applicato alla domanda di conversione.

Consiglio di Stato sezione III  sentenza 29 gennaio 2016, n. 372 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Terza ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4011 del 2015, proposto da: -OMISSIS-; contro Ministero dell’Interno; per la riforma della sentenza breve del T.A.R....

Articolo

Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 27 gennaio 2016, n. 1562. La dichiarazione di perenzione del giudizio da parte del giudice amministrativo non consente di ritenere insussistente il danno per disinteresse delle parti a coltivare il processo, in quanto in tal modo verrebbe a darsi rilievo ad una circostanza sopravvenuta – la dichiarazione di estinzione del giudizio – successiva rispetto al superamento del limite di durata ragionevole del processo

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 27 gennaio 2016, n. 1562 Svolgimento del processo AA.VV., con diversi ricorsi ex art. 2 della legge 89 del 2001, successivamente riuniti, adivano la Corte di Appello di Perugia chiedendo l’accoglimento della domanda di equa riparazione per violazione del termine di durata ragionevole del processo svoltosi davanti al...

Articolo

Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 28 gennaio 2016, n. 340. Ai sensi dell’art. 263, c. 2, d.P.R. n. 207/2010, i servizi di cui all’art. 252 d.P.R. n. 207 del 2010 (attinenti all’architettura e all’ingegneria), valutabili ai fini dell’integrazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, devono essere iniziati, ultimati e approvati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando. La prescrizione dell’ultimazione dei servizi nel periodo di riferimento risponde alla ratio che solo i servizi ultimati – sebbene relativi ad appalti di lavori ancora in corso – ed attestati nelle forme di legge danno la garanzia dell’idoneità e dell’affidabilità tecnico-organizzativa e professionale del concorrente, mentre le prestazioni professionali non ultimate (da non confondere con i lavori ancora in corso cui le prestazioni di ingegneria o architettura si riferiscono) potrebbero risultare svolte in modo irregolare o non conforme alle regole d’arte o alle condizioni contrattuali

Consiglio di Stato sezione VI sentenza 28 gennaio 2016, n. 340 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Sesta ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9224 del 2015, proposto da: Ente Parco Regionale del Partenio; contro B. s.r.l., anche in qualità di...

Articolo

Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 29 gennaio 2016, n. 346. Benché il contratto di avvalimento non possa essere ricondotto ad alcuna specifica tipologia, tanto che ne è stata più volte ribadita la sua atipicità lasciata all’autonomia negoziale delle parti, la prova dell’effettiva disponibilità delle risorse dell’ausiliario da parte dell’ausiliato comporta, però, la necessità che il contratto si sostanzi in relazione alla natura ed alle caratteristiche del singolo requisito, e ciò soprattutto nei settori dei servizi e delle forniture, dove non esiste un sistema di qualificazione a carattere unico ed obbligatorio, come accade per gli appalti di lavori, ed i requisiti richiesti vengono fissati di volta in volta dal bando di gara. Le regole dettate dall’art. 49 del d. lgs. 163/2006 e dall’art. 88 del d.P.R. 207/2010 in materia di avvalimento, pur finalizzate a garantire la serietà, la concretezza e la determinatezza di questo, non devono, quindi, essere interpretate meccanicamente né secondo aprioristici schematismi concettuali, che non tengano conto del singolo appalto e, soprattutto, frustrando la sostanziale disciplina dettata dalla lex specialis

  Consiglio di Stato sezione III sentenza 29 gennaio 2016, n. 346 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Terza ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7039 del 2015, proposto da: GA. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore; contro Ga. Ho....