Con l'ordinanza del 6 gennaio 2026, n. 286, la Corte di Cassazione (Sezione Civile) ha chiarito i presupposti per la formazione del giudicato interno sulla rivalutazione monetaria nel rito del lavoro, con particolare riferimento ai poteri-doveri del giudice stabiliti dall'art. 429, terzo comma, c.p.c.
Il focus della decisione: l'autonomia del capo sulla rivalutazione
La Suprema Corte sottolinea che la pronuncia sulla rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro non è una mera appendice automatica della condanna principale, ma costituisce un capo autonomo della sentenza. Ciò significa che la decisione del giudice di primo grado su questo punto (sia essa una negazione esplicita o un'omissione totale della pronuncia) è idonea a passare in giudicato se non viene tempestivamente impugnata.
L'onere di impugnazione per il lavoratore
Il principio cardine espresso nell'ordinanza n. 286/2026 è il seguente: il lavoratore che ottiene il pagamento del capitale in primo grado, ma si vede negata (o ignorata) la rivalutazione monetaria, non può restare inerte. Egli ha l'onere di proporre appello specifico (principale o incidentale) contro quel frammento sfavorevole della decisione.
La Cassazione precisa che:
Dovere d'ufficio vs. Onere di impugnazione: Nonostante l'art. 429 c.p.c. imponga al giudice di primo grado di liquidare rivalutazione e interessi d'ufficio, tale automatismo opera solo nella fase di merito iniziale.
Inibizione del Giudice d'Appello: Se il lavoratore non impugna il capo relativo alla rivalutazione, si forma un giudicato interno. Di conseguenza, il giudice del gravame non può intervenire d'ufficio per attribuire tali somme, poiché la questione è ormai definitivamente preclusa.
Conseguenze pratiche
In sintesi, la "dimenticanza" del giudice di prime cure o il suo rigetto motivato sulla rivalutazione non sono sanabili automaticamente in secondo grado. Senza un motivo di appello mirato, il diritto agli accessori del credito decade definitivamente, blindando la sentenza sul punto









