Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|6 maggio 2025| n. 11887.
Serve l’identità tra azioni per avere il giudicato
Massima: L’individuazione dei limiti (soggettivi ed oggettivi) del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. presuppone l’identificazione degli elementi costitutivi (soggettivi ed oggettivi) della domanda (personae, petitum e causa petendi), sicché può dirsi che su una azione si è formato il giudicato solo se essa coincide, in tutti i suoi elementi costitutivi, con altra azione già esercitata in passato. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che aveva accolto l’eccezione di giudicato, in quanto non vi era identità tra le domande di garanzia proposte nei giudizi conclusi con le sentenze richiamate dalle parti e la domanda di garanzia formulata nella fattispecie in esame, essendo diverse le parti della domanda principale risarcitoria e, dunque, diversi il petitum e la causa petendi della domanda accessoria, con cui era stato azionato, in forza di una clausola on claims made basis, il diritto di manleva dell’ente ospedaliero verso la compagnia assicuratrice).
Ordinanza|6 maggio 2025| n. 11887. Serve l’identità tra azioni per avere il giudicato.
Integrale
Tag/parola chiave: Responsabilità sanitaria – Asl – Neoplasia – Intervento chirurgico – Complicanze post – operatorie – Peritonite – Decesso – Condotta omissiva – Risarcimento danni – Manleva – Risarcimento iure proprio e iure hereditatis – Clausola on claims made basis
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta da
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere
Dott. SPAZIANI Paolo – Consigliere – Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 03813/2023 R.G.,
proposto da
Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, in persona del Direttore Generale; rappresentata e difesa dall’Avv. An.Tu., in virtù di procura su foglio separato da intendersi in calce al ricorso;
– ricorrente –
nei confronti di
De.Ve., De.Te., De.Vi., Pe.Sa., Pe.Sa. (gli ultimi due quali eredi di De.Ma.),
nonché
Da.Fr., Da.Ma., Da.Da., Da.Nu., Da.An., tutti in proprio e quali eredi di De.Gi.; rappresentati e difesi dall’Avv. Gi.Ma., in virtù di procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
nonché di
Ge.It. Spa, in persona del procuratore speciale; rappresentata e difesa dall’Avv. Fr.Ta., in virtù di procura in calce al controricorso;
-controricorrente –
e di
Asl Napoli 1 Centro;
-intimata-
per la cassazione della sentenza n.5129/2022 della Corte d’Appello di NAPOLI, depositata il 5 dicembre 2022;
udìta la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 marzo 2025 dal Consigliere Paolo Spaziani.
Serve l’identità tra azioni per avere il giudicato
FATTI DI CAUSA
1. Il 15 aprile 2003, la sig.ra De.Gi., di 61 anni, affetta da neoplasia vescicale, fu operata presso il reparto di Urologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli per l’asportazione parziale della vescica.
In seguito all’intervento si sviluppò una peritonite con sintomi dolorosi e versamenti emorragici.
La peritonite non fu subito diagnosticata perché il quadro clinico non fu considerato dai sanitari particolarmente significativo per lo sviluppo di complicanze post-operatorie, cosicché fu disposto che si proseguisse con le normali medicazioni previste per il periodo di degenza successivo all’intervento.
La situazione della sig.ra De Martino si andò però progressivamente aggravando sicché il giorno 20 aprile (giorno di Pasqua) si decise di fare una TAC, la quale – secondo i periti nominati dal GIP nel futuro processo penale a carico di taluni sanitari – evidenziò una flogosi peritoneale e versamenti emorragici interni.
Tuttavia, tra il 20 e il 21 aprile 2003 i medici presenti o reperibili non ritennero che si dovesse intervenire chirurgicamente, disponendo che si proseguisse con le normali medicazioni.
Solo il 22 aprile, a seguito di un consulto richiesto da De.Ma. (sorella della paziente in servizio presso il reparto di chirurgia) al dott. Formato (anche egli in servizio presso quel reparto), quest’ultimo, visitata la paziente, diagnosticò finalmente la peritonite e diede indicazione per un immediato intervento chirurgico.
Nell’operazione chirurgica, che fu eseguita lo stesso 22 aprile, si riscontrò una perforazione di 2 centimetri sull’ansa digiunale (che i periti nominati dal GIP nel futuro processo penale avrebbero classificato come complicanza del precedente intervento di asportazione parziale della vescica) e la paziente fu trasferita nel reparto di rianimazione.
Lo stesso 22 aprile 2003 fu fatta una TAC che documentò la presenza di una sacca ematica di natura emorragica tra le anse intestinali, la quale fu immediatamente pulita.
Non ostante ciò, il 25 aprile fu diagnostica una CID (Coagulazione Intravasale Disseminata) secondaria alla peritonite, in seguito alla quale le condizioni della paziente peggiorarono progressivamente, finché essa morì, il 29 aprile 2003.
2. Da.Fr., Da.Ma., Da.Da., Da.Nu., Da.An. (il marito e i quattro figli di De.Gi.) convennero in giudizio risarcitorio l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II e l’Asl Napoli 1 Centro dinanzi al Tribunale di Napoli.
Si costituirono entrambe le strutture; la prima chiamò in manleva la sua società assicurativa, Ge.It. Spa, che si costituì a propria volta.
Nel processo intervennero in via litisconsortile De.Ve., De.Te., De.Vi., De.Ma. (le quattro sorelle di De.Gi.), formulando a loro volta domanda risarcitoria nei confronti degli enti convenuti.
Il Tribunale istruì la causa con acquisizione della perizia medico- legale effettuata dal collegio peritale nominato dal GIP nel processo penale per omicidio colposo celebrato nei confronti di taluni medici, conclusosi con declaratoria di non doversi procedere per prescrizione.
Avuto riguardo agli esiti di questa perizia, il Tribunale, rilevato il difetto di legittimazione passiva della ASL, accertò invece la responsabilità dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II e la condannò a risarcire agli attori originari e alle interventrici il danno rispettivamente subìto per effetto della morte della congiunta.
Precisamente: liquidò iure hereditatis, nell’importo di circa 849.000 Euro, a favore del marito e dei quattro figli, il danno maturato in capo alla defunta De.Gi. per perdita della vita; liquidò in favore di costoro, iure proprio, il danno da perdita del rapporto parentale, sulla base di importi diversi per ciascuno degli aventi diritto, variabili tra la somma di circa 225.000 Euro e quella di circa 273.000 Euro; riconobbe il danno da perdita del rapporto parentale anche a favore delle quattro sorelle della defunta De.Gi., liquidando per ciascuna di esse la somma di circa 122.000 Euro; accolse la domanda di manleva formulata dall’Azienda Ospedaliera Universitaria e condannò Generali Spa a tenere indenne l’assicurata di quanto essa avrebbe corrisposto agli attori e alle interventrici.
3. Avverso la sentenza del Tribunale di Napoli proposero distinti gravami dinanzi alla Corte d’Appello di Napoli sia l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, sia Ge.It. Spa.
La Corte partenopea, riunite le impugnazioni, ha condiviso il giudizio del primo giudice in ordine alla responsabilità dell’Azienda Ospedaliera Universitaria; precisamente, sulla scorta degli esiti della perizia effettuata in sede penale, ha ritenuto che tale responsabilità trovasse fondamento nel contegno colposamente omissivo tenuto dai medici nei giorni 20 e 21 aprile 2003, poiché dopo la TAC effettuata alle 18.40 del giorno 20 aprile, erano emersi segni fortemente indicativi di versamento peritoneale con relativa flogosi, sicché sarebbe stato necessario effettuare immediatamente l’intervento chirurgico. Il tempestivo immediato intervento avrebbe con elevata probabilità impedito il successivo peggioramento della situazione con ulteriore emorragia e Coagulazione Intravasale Disseminata (CID) che, invece, si era già verificato in modo irreversibile allorché, solo il 22 aprile, si era deciso di intervenire.
Serve l’identità tra azioni per avere il giudicato
Ciò, posto la Corte territoriale:
a) ha accolto parzialmente l’impugnazione dell’ente ospedaliero universitario, riformando la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva liquidato iure hereditatis il danno da perdita della vita (nell’importo di circa 849.000 Euro), anziché il danno non patrimoniale terminale, da liquidarsi nella più contenuta somma di 40.000 Euro circa; ha rigettato tale impugnazione nella parte in cui aveva invocato la riforma delle statuizioni sul riconoscimento e la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, nonché nella parte in cui aveva invocato la declaratoria della prescrizione del diritto risarcitorio vantato dalle interventrici, le quali lo avrebbero esercitato con raccomandata di messa in mora del 3 novembre 2008, allorché il termine quinquennale di prescrizione sarebbe ormai maturato;
b) ha accolto l’appello proposto da Ge.It. Spa, la quale aveva impugnato la statuizione di accoglimento della domanda di manleva emessa dal primo giudice, sul duplice presupposto che, da un lato, esistessero ben due giudicati esterni nei quali era stata accertata la validità della clausola on claims made basis impura apposta al contratto di assicurazione, con conseguente inoperatività della polizza nelle fattispecie in cui, come in quella in esame, la richiesta di risarcimento fosse stata effettuata per la prima volta dopo la scadenza e dopo il decorso dell’eventuale periodo di ultrattività della polizza medesima, sebbene per un fatto accaduto durante il periodo di efficacia della stessa; dall’altro lato, a prescindere dal giudicato, la clausola in questione fosse comunque lecita, valida ed efficace; la Corte territoriale ha dunque rigettato la domanda di manleva proposta nei confronti della società assicurativa dall’ente ospedaliero e ha condannato quest’ultimo alla restituzione a Ge.It. Spa della somma che questa le aveva pagato in esecuzione della sentenza di primo grado, pari ad oltre 1.700.000 Euro.
3. Propone ricorso per cassazione l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, sulla base di quattro motivi.
Ai primi due motivi di ricorso rispondono con controricorso sia le originarie interventrici (ad eccezione di De.Ma., nel frattempo deceduta, per la quale resistono i suoi eredi, Pe.Sa. e Pe.Ca.), sia – sebbene evocati solo ai fini dell’integrazione del contraddittorio processuale – gli originari attori.
Al terzo e al quarto motivo di ricorso risponde con distinto controricorso Ge.It. Spa.
Non svolge difese la Asl Napoli 1 Centro.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale.
il Pubblico Ministero presso la Corte non ha depositato conclusioni scritte.
Le parti costituite hanno depositato memorie.
Serve l’identità tra azioni per avere il giudicato
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, in accoglimento dell’eccezione sollevata dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II nella memoria depositata, va dichiarato inammissibile il controricorso proposto da Ge.It. Spa, in quanto depositato in data 27 settembre 2023, dunque dopo la scadenza del termine, previsto dall’art. 370 cod. proc. civ., di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso, la quale è avvenuta in data 6 febbraio 2023. Di conseguenza, va dichiarata inammissibile anche la memoria depositata dalla società assicurativa.
2.1. Con il primo motivo di ricorso viene denunciata, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2947 cod. civ..
La ricorrente osserva che la Corte d’Appello ha rigettato l’eccezione di prescrizione del diritto risarcitorio delle interventrici (le quali avevano posto in essere il primo atto interruttivo con raccomandata del 3 novembre 2008, dunque dopo la scadenza del termine di 5 anni dalla morte della loro congiunta, avvenuta il 23 aprile 2003), sull’assunto che nella fattispecie avrebbe trovato applicazione il più ampio termine di prescrizione previsto dall’art. 2943, terzo comma, cod. civ.
La Corte di merito avrebbe però fatto applicazione di questa disposizione, senza procedere alla previa valutazione se la ritardata esecuzione del trattamento chirurgico della complicanza che aveva
causato l’aggravamento delle situazioni cliniche della paziente e il suo successivo exitus integrasse o meno la fattispecie di un reato.
L’omissione di questa indagine avrebbe escluso l’applicabilità del maggior termine di prescrizione, avuto riguardo all’orientamento della giurisprudenza di legittimità (sono citate, in particolare, Cass. nn. 6858/2018 e 19188/2020) che esclude l’automatismo tra l’intervenuta archiviazione nel procedimento penale e la mancata applicazione dell’art. 2947 terzo comma, cod. civ.
L’azienda ricorrente soggiunge, poi, che, poiché l’indagine della ricorrenza astratta della fattispecie delittuosa avrebbe dovuto essere necessariamente condotta “secondo i criteri di imputazione della responsabilità penale”, ove essa fosse stata compiuta avrebbe dato esito negativo, avendo la Corte di merito accertato la sussistenza di una relazione di causalità tra il comportamento omissivo dei medici e l’evento dannoso sul piano della elevata probabilità, non sufficiente ai fini del rilievo di una fattispecie di responsabilità penale.
Serve l’identità tra azioni per avere il giudicato
Pertanto, la Corte d’Appello avrebbe dovuto ritenere applicabile il termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2947, primo comma, cod. civ. e considerare, dunque, prescritto il diritto vantato dalle quattro interventrici, avuto riguardo alla circostanza che tale termine era decorso sia nel periodo intercorrente tra l’evento dannoso (29 aprile 2003) e la raccomandata di messa in mora (3 novembre 2008), sia nel periodo intercorrente tra quest’ultimo atto e il deposito della comparsa di intervento in giudizio (23 settembre 2014).
2.1.1. Il motivo è manifestamente infondato.
Ai sensi dell’art. 2947, terzo comma, cod. civ., se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile, in luogo di quella ordinaria quinquennale di cui al primo comma del medesimo articolo, salvo che il reato sia estinto per causa diversa dalla prescrizione o sia intervenuta sentenza irrevocabile nel processo penale.
La Corte di merito, col ritenere che nella fattispecie il termine di prescrizione del diritto avrebbe avuto durata decennale, ha fatto corretta applicazione di questa diposizione, avuto riguardo alla circostanza che la condotta omissiva tenuta dai medici dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II nei giorni 20 e 21 aprile 2003, da cui era stata cagionata la morte di De.Gi., aveva integrato, oltre che una fattispecie di illecito civile, anche quella del reato di omicidio colposo, rispetto al quale non era stata emessa sentenza irrevocabile né dichiarata l’estinzione per una causa diversa dalla prescrizione.
Indebitamente, l’azienda ospedaliera ricorrente ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale di legittimità diretto ad escludere l’automatismo tra l’intervenuta archiviazione nel procedimento penale e la mancata applicazione dell’art. 2947, terzo comma, cod. civ., il quale trova fondamento nell’esigenza di estendere (e non di restringere) l’ambito applicazione del più ampio termine di prescrizione dell’azione civile anche nelle ipotesi in cui nel processo penale sia stato emesso un provvedimento di archiviazione, sul presupposto che esso non può essere equiparato ad una sentenza di proscioglimento (Cass. 29/08/2023, n. 25438; Cass. 8/01/2025, n. 375).
Del pari indebitamente è stato evidenziato che l’accertamento del nesso causale tra l’omissione medica e l’evento di danno era stato effettuato sulla base di un criterio meramente probabilistico, poiché dalla corretta applicazione della regola di funzione del nesso casuale propria del processo civile non può farsi discendere l’esclusione dei presupposti per l’applicazione del più ampio termine di prescrizione previsto per i casi di reato dall’art. 2947, terzo comma, prima parte cod. civ., il quale va disapplicato solo allorché si integrino i presupposti di cui alla seconda parte dello stesso comma, che giustificano il diverso regime ivi disciplinato (Cass. 13/05/2024, n.13052; Cass. 25/02/2025, n. 4845).
Serve l’identità tra azioni per avere il giudicato
Il primo motivo va dunque rigettato.
2.2. Con il secondo motivo viene denunciata, ex art. 360 n.3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 1223, 1226, 2043, 2056, 2059, 2697, 2727 cod. civ.
Anche con questo motivo è criticata la statuizione di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale in favore delle interventrici.
La sentenza d’appello è censurata anzitutto per avere ritenuto che il vincolo parentale (sorelle) tra le interventrici e la sig.ra De.Gi. fosse idoneo a far presumere sia la sussistenza del danno da perdita del rapporto parentale che la sua entità, così esonerando le istanti da qualsiasi prova dell’entità del danno; in secondo luogo, per non avere indicato sulla base di quale dei criteri elencati nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Roma – anno 2016 – fosse stato liquidato lo stesso importo a tutte le sorelle non ostante la differente età e senza applicare la riduzione per la mancata convivenza.
2.2.1. Il motivo è manifestamente infondato.
questa Corte ha affermato – e reiteratamente ribadito – il principio secondo il quale la morte di una persona causata da un illecito fa presumere da sola, ex art. 2727 cod. civ., una conseguente sofferenza morale in capo, oltre che ai membri della famiglia nucleare “successiva” (coniuge e figli della vittima), anche ai membri della famiglia “originaria” (genitori e fratelli), a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); in tali casi, grava sul convenuto l’onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (Cass. 15/02/2018, n.3767; Cass.15/07/2022, n. 22397; v. anche Cass. 30/08/2022, n.25541 e, già, Cass. 16/03/2012, n.4253).
Portando alle sue ulteriori specificazioni l’illustrato principio, avuto riguardo ai due distinti profili delle possibili conseguenze non patrimoniali risarcibili della lesione di interessi costituzionalmente protetti (Cass. 17/01/2018, n. 901) – è stato osservato che la presunzione iuris tantum (che onera il convenuto della prova contraria dell’indifferenza affettiva o, persino, dell’odio) concerne l’aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita del rapporto parentale, mentre non si estende all’aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione dell’effettività, della consistenza e dell’intensità della relazione affettiva (desumibili, oltre che dall’eventuale convivenza – o, all’opposto, dalla distanza -, da qualsiasi allegazione, comunque provata, del danneggiato), delle quali il giudice del merito deve tenere conto ai fini della quantificazione complessiva (Cass. 04/03/2024, n.5769).
Di questi principi la Corte di merito, confermando il giudizio del Tribunale, ha fatto corretta applicazione, riconoscendo il danno da perdita del rapporto parentale anche alle sorelle della defunta (in quanto componenti della famiglia “originaria”) ma differenziandolo in minus rispetto agli altri congiunti, avuto riguardo anche alla situazione di non convivenza; del pari corretta, sia in relazione all’an che in relazione al quomodo appare la scelta di utilizzare le tabelle romane, scelta in linea anche con l’orientamento giurisprudenziale di legittimità che prescrive l’utilizzazione di una tabella basata sul sistema a punti, in modo da tenere conto delle diverse situazioni personali della vittima e del superstite, nonché del rapporto tra loro intercorrente (Cass. 21/04/2021, n.10579; Cass.29/09/2021, n. 26300).
L’azienda convenuta, onerata di fornire la prova della eventuale distanza affettiva tra i congiunti in funzione di vincere la presunzione in ordine alla sofferenza dei superstiti per la perdita della vittima dell’illecito, non ha assolto tale onere, limitandosi a recriminare per essere stato liquidato l’eguale importo a tutte le sorelle, senza fornire alcun elemento per indurre il giudice ad una scelta diversa, stante la condivisione, tra tutte le interventrici, del medesimo grado di parentela e della situazione di non convivenza.
Serve l’identità tra azioni per avere il giudicato
Anche il secondo motivo va quindi rigettato.
2.3. Con il terzo motivo viene denunciata, ex art. 360 n.3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2909 cod. civ.
La sentenza d’appello è censurata nella parte in cui ha accolto l’eccezione di giudicato sollevata da Ge.It. Spa (in relazione alla validità della clausola on claims made basis inserita nella polizza n.277/60/132947 e alla conseguente inoperatività della detta polizza sul presupposto che tra le parti fosse passata in giudicato la sentenza n.2993/2016 della Corte di Appello di Napoli) e ha quindi riformato la statuizione di primo grado che aveva condannato la società assicurativa a tenere indenne l’azienda ospedaliera di quanto avrebbe corrisposto agli attori e alle interventrici.
Secondo la ricorrente, la Corte di merito avrebbe violato l’art.2909 cod. civ. perché, seppure il giudicato copra il dedotto e il deducibile, nella sentenza n. 2993/2016 della Corte di Appello di Napoli era stata scrutinata l’ipotesi della validità della clausola relativamente all’esclusione della copertura di eventi occorsi prima della stipula della polizza.
Inoltre, la Corte territoriale avrebbe erroneamente non considerato la pronuncia n.6443/2017 del Tribunale di Napoli dichiarativa della nullità della clausola on claims made basis e successiva ai giudicati invocati dalla società assicurativa.
Serve l’identità tra azioni per avere il giudicato
2.3.1. Il motivo è fondato.
2.3.1.a. In relazione a fattispecie sovrapponibili a quella in esame, in cui era stato invocato il giudicato esterno sulla validità della clausola on claims made basis, avuto riguardo a pronunce definitive dichiarative di tale validità emesse in altri processi in cui era stata azionata la medesima polizza, questa Corte ha ricordato – e qui va ribadito – che l’individuazione dei limiti (soggettivi ed oggettivi) del giudicato sostanziale ex art. 2909 cod. civ. presuppone l’identificazione degli elementi costitutivi (soggettivi ed oggettivi) della domanda (personae, petitum e causa petendi), sicché può dirsi che su una azione si è formato il giudicato solo se essa coincide, in tutti i suoi elementi costitutivi, con altra azione già esercitata in passato.
Con particolare riguardo ai limiti oggettivi del giudicato, l’ambito dell’accertamento che fa stato, ai sensi dell’art. 2909 cod. civ., deve essere circoscritto in relazione al petitum (mediato ed immediato) invocato e alla causa petendi in fatto allegata; non sono dunque coperte dal giudicato le questioni che riguardino pretese diverse o che siano fondate su un diverso titolo giustificativo (Cass.14/11/2024, n. 29437; Cass.09/12/2024, n. 31679).
Ciò ribadito, nella fattispecie in esame non vi è identità tra le domande di garanzia proposte nei giudizi conclusi con le sentenze (di merito e di legittimità) richiamate dalle parti e la domanda di garanzia formulata nel presente giudizio; ciò, in quanto, sebbene tale domanda fosse stata formulata tra le stesse parti e sebbene la questione giuridica affrontata fosse la stessa (l’operatività, o no, della polizza assicurativa n.277/60/132947 alla luce della clausola on claims made basis impura ad essa apposta), tuttavia diverse erano le parti della domanda principale risarcitoria e tale diversità determinava un diverso petitum e una diversa causa petendi nella stessa domanda accessoria, con cui era stato azionato un diritto di manleva dell’ente ospedaliero diverso da quello azionato nel presente giudizio.
La (parziale) diversità tra le domande esclude che su quella formulata nel presente giudizio si sia formato il giudicato per effetto della pronuncia definitiva resa su quella azionata nei giudizi precedenti.
2.3.1.b. Resta, tuttavia, che la giurisprudenza di questa Corte, alla luce degli arresti delle Sezioni Unite, è giunta alla conclusione che il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole on claims made basis, quale deroga convenzionale all’art. 1917, primo comma, cod. civ., consentita dall’art. 1932 cod. civ., è riconducibile al tipo dell’assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all’art. 1322, secondo comma, cod. civ., ma alla verifica, ai sensi dell’art. 1322, primo comma, stesso codice, della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l’adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l’ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale.
Tale indagine, devoluta al giudice del merito, riguarda, innanzitutto, la causa concreta del contratto, sotto il profilo della liceità e dell’adeguatezza dell’assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti, ma non si arresta al momento della genesi del regolamento negoziale, investendo anche la fase precontrattuale (in cui occorre verificare l’osservanza, da parte dell’impresa assicurativa, degli obblighi di informazione sul contenuto delle “claims made”) e quella dell’attuazione del rapporto (come nel caso in cui nel regolamento contrattuale “on claims made basis” vengano inserite clausole abusive), con la conseguenza che la tutela invocabile dall’assicurato può esplicarsi, in termini di effettività, su diversi piani, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili di volta in volta implicati (Cass., Sez. Un., 24/09/2018, n. 22437; successivamente, in senso conforme, v. Cass. 26/04/2022, n. 12981; Cass. 12/03/2024, n. 6490; Cass. 08/05/2024, n. 12462; Cass. 30/05/2024, n. 15216; Cass.26/07/2024, n. 21036; Cass. 14/11/2024, n. 29437).
Nell’ottica dell’indagine sulla causa concreta, le Sezioni Unite hanno chiarito quanto segue: “l’analisi dell’assetto sinallagmatico del contratto assicurativo rappresenta un veicolo utile per apprezzare se, effettivamente, ne sia realizzata la funzione pratica, quale assicurazione adeguata allo scopo… , là dove l’emersione di un disequilibrio palese di detto assetto si presta ad essere interpretato come sintomo di carenza della causa in concreto dell’operazione economica. Ciò in quanto, come già affermato da questa Corte, la determinazione del premio di polizza assume valore determinante ai fini dell’individuazione del tipo e del limite del rischio assicurato, onde possa reputarsi in concreto rispettato l’equilibrio sinallagmatico tra le reciproche prestazioni (Cass., 30/04/2010, n. 10596; ma, in forza di analoga prospettiva, anche Cass., Sez. Un., 28/02/2007, n. 4631). Non è, dunque, questione di garantire, e sindacare perciò, l’equilibrio economico delle prestazioni, che è profilo rimesso esclusivamente all’autonomia contrattuale, ma occorre indagare, con la lente del principio di buona fede contrattuale, se lo scopo pratico del regolamento negoziale “on claims made basis” presenti un arbitrario squilibrio giuridico tra rischio assicurato e premio, giacché, nel contratto di assicurazioni contro i danni, la corrispettività si fonda in base ad una relazione oggettiva e coerente con il rischio assicurato, attraverso criteri di calcolo attuariale. Del resto, una significativa chiave interpretativa in tal senso è fornita dal considerando n. 19 della direttiva 93/13/CEE, che, sebbene abbia riguardo specificamente alla tutela del consumatore, esprime, tuttavia, un principio di carattere più generale, che trae linfa proprio dall’anzidetta relazione oggettiva rischio/premio, sterilizzando la valutazione di abusività della clausola di delimitazione del rischio assicurativo e dell’impegno dell’assicuratore “qualora i limiti in questione siano presi in considerazione nel calcolo del premio pagato dal consumatore””.
Serve l’identità tra azioni per avere il giudicato
In questo quadro, richiamando l’estraneità del disposto dell’art. 2965 cod. civ. al giudizio relativo alla clausola “claims made”, la quale costituisce una delimitazione dell’oggetto del contratto, secondo quanto statuito dalle Sezioni Unite (v. già, oltre Cass., Sez. Un., n. 22437 del 2018, cit., Cass. 06/05/2016, n. 9140), è stato affermato che “non può essere affetta da nullità, ex art. 2965 cod. civ, la clausola claims made “perché fa dipendere la decadenza dalla scelta di un terzo”, giacché l’atteggiarsi della richiesta del terzo, quale evento futuro, imprevisto ed imprevedibile, è del tutto coerente con la struttura propria del contratto di assicurazione contro i danni (nel cui ambito… è da ricondursi la polizza con clausola claims made), in cui l’operatività della copertura deve dipendere da fatto non dell’assicurato” (Cass. 22/04/2022, n. 12908; diversamente si era orientata, sulla questione dell’art. 2965 cod. civ., Cass. 13/05/2020, n. 8894, rimasta isolata, ma si veda, in senso contrario, già Cass. 21/11/2019, n. 30309).
Al fine dell’indagine in ordine alla causa concreta, il giudice del merito deve pertanto svolgere l’analisi dell’assetto sinallagmatico del contratto assicurativo, dando valore alle circostanze rilevanti, quale quella, invero determinante, del premio di polizza.
Spetta così al giudice del merito, facendo applicazione dei suddetti principi di diritto, giudicare dell’assenza o presenza di squilibrio sinallagmatico dal punto di vista del giudizio di fatto.
Nella fattispecie, tale controllo non è stato operato dalla Corte d’Appello, nella cui pronuncia il primo profilo del gravame proposto dalla società assicurativa avverso la statuizione di accoglimento della domanda di manleva emessa dal giudice di primo grado (concernente la dedotta liceità, validità ed efficacia della clausola on claims made basis) è stato assorbito dall’accoglimento del secondo (sull’asserita sussistenza del giudicato esterno sulla validità della clausola medesima).
Pertanto, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, cassata la sentenza impugnata in relazione ad esso, la causa va rinviata alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, perché provveda alla verifica sopra illustrata.
2.4. Con il quarto motivo è denunciata, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e dell’art. 83, comma 7, D.Lgs. n.83/2020 e successive proroghe.
Viene censurata l’asserita violazione, da parte della Corte d’Appello di Napoli, del principio di non contestazione, sulla cui base sarebbe stata accolta la domanda di restituzione della somma di Euro 1.714.624,33, proposta Ge.It. Spa nei confronti dell’ente ospedaliero universitario.
2.4.1. Il motivo è manifestamente infondato.
La restituzione costituiva ex art. 336 cod. proc. civ. un effetto automatico della riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva accolto la domanda di manleva. Per effetto del rigetto in appello di tale domanda, la somma ricevuta in esecuzione della precedente condanna doveva essere restituita.
La condanna alla restituzione non dipende pertanto dalla reputata mancata contestazione dell’avvenuta corresponsione dell’importo (in tal senso, del tutto irrilevante è il riferimento a tale mancata contestazione contenuto a pag. 16 della sentenza impugnata) ma dall’effetto automatico restitutorio della pronuncia di riforma.
3. In definitiva, va accolto il terzo motivo di ricorso e vanno rigettati gli altri motivi.
La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà a nuovo esame della domanda di manleva proposta dalla Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II nei confronti di Ge.It. Spa, alla luce dei principi sopra enunciati.
Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità (art.385, terzo comma, cod. proc. civ.).
Serve l’identità tra azioni per avere il giudicato
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 3 marzo 2025.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2025.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Le sentenze sono di pubblico dominio.
La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.
Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.
Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.

Leave a Reply