Sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 20 dicembre 2019, n. 51462

Massima estrapolata:

Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto anche quando l’impossibilità di reperimento dei beni costituenti il profitto del reato sia transitoria e reversibile. Questo in quanto, non essendo necessaria la preventiva ricerca generalizzata dei beni costituenti profitto del reato, versandosi in materia di misura cautelare reale, potrebbero essere occultati gli altri beni suscettibili di confisca per equivalente nel tempo necessario per tale ricerca.

Sentenza 20 dicembre 2019, n. 51462

Data udienza 4 ottobre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IZZO Fausto – Presidente

Dott. GALTERIO Donatell – rel. Consigliere

Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere

Dott. SEMERARO Luca – Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro M. – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA;
nei confronti di
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la ordinanza in data 15.4.2019 del Tribunale di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Donatella Galterio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BARBERINI Roberta M. che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 15.4.2019 il Tribunale di Bologna, adito in sede di appello cautelare, ha, in accoglimento della domanda proposta da (OMISSIS), imputato del reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10-ter per aver in qualita’ di legale rappresentante della s.p.a. Gazzotti omesso il versamento dell’IVA riferita all’anno 2015 per l’ammontare complessivo di Euro 345.890,00, revocato il sequestro preventivo, disposto fino alla concorrenza delle somme corrispondenti al profitto in via diretta sui beni della societa’ e per equivalente nei confronti dell’amministratore ed eseguito per equivalente su un immobile e sulle somme in giacenza su un conto corrente bancario, entrambi intestati a quest’ultimo. A fondamento della conclusione raggiunta il Tribunale ha evidenziato la sussistenza di un’ampia consistenza patrimoniale in capo al fallimento della (OMISSIS) s.p.a., societa’ subentrata alla (OMISSIS) s.p.a. a seguito di fusione per incorporazione e successivamente dichiarata fallita, costituito dalla liquidita’, di gran lunga superiore all’ammontare del profitto confiscabile, giacente su un conto corrente bancario, come reso noto da una comunicazione del curatore fallimentare; ha pertanto ritenuto che non sussistessero i presupposti per il mantenimento della misura cautelare disposta sui beni dell’amministratore, ben potendo l’Agenzia delle Entrate, in qualita’ di creditore privilegiato, soddisfarsi direttamente sul profitto riferibile alla persona giuridica ove il Pubblico Ministero proceda in sede di esecuzione del decreto originario al sequestro diretto delle somme presenti sul conto corrente della societa’.
2. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna articolando un unico motivo con il quale deduce la natura sanzionatoria del sequestro funzionale alla confisca per equivalente, tale da rendere irrilevante l’insinuazione dell’Agenzia delle Entrate nel passivo fallimentare senza peraltro potersi fondatamente pronosticare la soddisfazione del credito in ragione della sua soggezione all’ordine dei privilegi. Lamenta in ogni caso che il sequestro in esame sia stato ottenuto ed eseguito dopo la dichiarazione di fallimento della (OMISSIS) s.p.a., ragione per cui le somme di cui al menzionato conto corrente attinte dalla misura cautelare non potevano ritenersi nella disponibilita’ della societa’ in quanto assoggettate alla procedura fallimentare e pertanto non assoggettabili al vincolo reale disposto dal giudice penale, non potendosi che procedere nelle forme del sequestro per equivalente nei confronti del patrimonio del Savio, con conseguente illegittimita’ del provvedimento di revoca.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve ritenersi fondato.
Risulta invero dalla stessa ordinanza impugnata che la societa’ (OMISSIS), di cui si assume la continuita’ con la (OMISSIS) s.p.a. essendosi trattato di mero cambio di denominazione sociale (sebbene tale affermazione si ponga in stridente contrasto con l’operazione di fusione per incorporazione menzionata nelle premesse dello stesso provvedimento), risulta assoggettata a fallimento. Tuttavia i giudici della cautela non affrontano in alcun modo le problematiche connesse al mutato status della societa’, ritenendo che la sussistenza di ampia liquidita’ sul conto corrente verosimilmente intestato alla curatela fallimentare consenta comunque il sequestro diretto del profitto nei confronti della persona giuridica e sia percio’ preclusiva al mantenimento del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente eseguito sui beni dell’amministratore, che puo’ trovare attuazione nei limiti del valore corrispondente al prezzo o al profitto del delitto solo ove risulti impossibile il sequestro presso l’ente che ha tratto immediato vantaggio dalla commissione del reato.
Se e’ vero che la ratio essendi della confisca di valore o per equivalente, sta nella impossibilita’ di procedere alla confisca “diretta” della cosa che presenti un nesso di derivazione qualificata con il reato, di tale principio tuttavia i giudici della cautela non hanno fatto buon governo, non avendo valutato come la suddetta impossibilita’ fosse in concreto sussistente stante la dichiarazione di fallimento della societa’. Siffatta evenienza, lungi dal costituire un fatto neutro cosi’ come sembra ritenere il Tribunale che menziona soltanto incidentalmente il fallimento, e’ invece gravida di conseguenze proprio in ordine all’attuazione del sequestro diretto dei beni nella titolarita’ della persona giuridica. Va infatti rilevato che, cosi’ come dalla giurisprudenza di questa Corte piu’ volte ribadito, lo strumento del sequestro per valore deve ritenersi praticabile quando risulti ex actis, anche in via genetica, l’impossibilita’ di esecuzione del sequestro in forma specifica (ex multis, Sez. 3, n. 41073 del 30/09/2015, Scognamiglio, Rv. 265028), impossibilita’ che ricorre non soltanto nell’ipotesi in cui il profitto o il prezzo del reato non e’ stato rintracciato, ma altresi’ allorquando non risulti, con l’uso della normale diligenza, prontamente rintracciabile o comunque aggredibile.
Oltre al fatto che viene del tutto tralasciata la questione afferente alla disponibilita’ dei beni che ove la persona giuridica sia stata, come nel caso di specie, dichiarata fallita passa ope legis direttamente in capo alla curatela che ai sensi dell’articolo 42 L.F. acquisisce automaticamente il potere di disporre e di amministrare il patrimonio del fallito e che l’attivo fallimentare, in cui confluisce il frutto delle attivita’ recuperatorie poste in essere dal curatore e della contestuale attivita’ di gestione, non si identifica percio’ necessariamente con il patrimonio del fallito (Sez. 3, n. 45574 del 29/05/2018 – dep. 10/10/2018, E, Rv. 273951), in ogni caso osta all’eseguibilita’ del sequestro in forma specifica l’assenza di beni prontamente disponibili in capo alla societa’, tenuto conto dell’aggravio di oneri che consegue all’insinuazione dell’Agenzia delle Entrate nell’attivo fallimentare e dei tempi necessari al completamento della procedura, senza contare che fortemente dubbia appare la possibilita’ di recupero del credito alla luce del numero dei privilegi generali e speciali antecedenti a quello erariale, secondo l’ordine fissato dal codice civile.
Su questa linea, le Sezioni Unite hanno chiarito che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente puo’ essere disposto anche quando l’impossibilita’ del reperimento dei beni, costituenti il profitto del reato, sia transitoria e reversibile, purche’ sussistente al momento della richiesta e dell’adozione della misura, non essendo necessaria la loro preventiva ricerca generalizzata, ovvero quando detti beni non siano aggredibili per qualsiasi ragione (Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258648) e cio’ sull’assunto che, versandosi in materia di misura cautelare reale, potrebbero, durante il tempo necessario per l’espletamento di tale ricerca, essere occultati gli altri beni suscettibili di confisca per equivalente, cosi’ vanificando ogni esigenza di cautela.
Da tutto questo discende che nel caso di specie, in presenza di un provvedimento genetico emesso in forma mista, la concreta impraticabilita’ del sequestro in forma specifica nei confronti della societa’ dichiarata fallita non consente la revoca del sequestro per equivalente correttamente eseguito sui beni dell’amministratore, dovendo la condizione negativa considerarsi adempiuta e il titolare dell’azione cautelare pienamente legittimato ad eseguire il sequestro di valore.
Si impone pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Bologna.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Bologna.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *