Sequestro preventivo e la verifica delle condizioni di legittimità

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|10 gennaio 2022| n. 159.

Sequestro preventivo e la verifica delle condizioni di legittimità.

In tema di sequestro preventivo la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare non può tradursi in una decisione anticipata della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale; non è necessario quindi valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e la loro gravità, ma è sufficiente che sussista il fumus commissi delicti, vale a dire l’astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato.

Sentenza|10 gennaio 2022| n. 159. Sequestro preventivo e la verifica delle condizioni di legittimità

Data udienza 18 novembre 2021

Integrale

Tag – parola: MISURE CAUTELARI – REALI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANDREAZZA Gastone – Presidente
Dott. DI STASI Antonella – rel. Consigliere

Dott. REYNAUD Gianni Filippo – Consigliere

Dott. NOVIELLO Giuseppe – Consigliere

Dott. ZUNICA Fabio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 03/06/2021 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Antonella Di Stasi;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Fimiani Pasquale, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso;
lette per l’imputato le conclusioni scritte dell’avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 03/06/2021, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava l’istanza di riesame proposta, nell’interesse di (OMISSIS), avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca emesso in data 22.4.2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord in relazione ai i delitti di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2 (capi 17 e 18).
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce violazione dell’articolo 125 c.p.p. e articolo 111 Cost. e omessa motivazione per erroneita’ dell’ordinanza nella parte in cui ha ritenuto sussistente il fumus commissi delicti in capo al ricorrente.
Argomenta che con atto in data 01/06/2021 il difensore aveva depositato motivi aggiunti al riesame gia’ proposto, con i quali aveva dedotto, sollevando specifiche doglianze, che il decreto applicativo della misura cautelare reale non conteneva alcun specifico elemento giustificativo rispetto alla posizione della (OMISSIS) s.r.l., della quale il (OMISSIS) era legale rappresentante, e, soprattutto, rispetto alla posizione dello stesso indagato; il Tribunale si era limitato a fare un mero richiamo alla ordinanza impugnata, con argomentazioni generiche e prive di autonoma valutazione degli elementi posti a fondamento del titolo cautelare, cosi’ integrando il vizio di omessa motivazione.
Con il secondo motivo deduce violazione degli articoli 321 e 322 c.p.p. e Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2 nella parte in cui ha ritenuto sussistente il fumus commissi delicti in capo al ricorrente.
Argomenta che la difesa aveva evidenziato, nei motivi aggiunti al riesame, che il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente era privo di valutazione di elementi giustificativi dell’applicazione della misura a (OMISSIS); il Tribunale si era limitato a fare un mero richiamo alla ordinanza impugnata con conseguente omessa motivazione; inoltre, aveva richiamato, in maniera palesemente illogica, i gravi indizi di colpevolezza posti a fondamento delle misure cautelari personali emesse nei confronti dei coindagati; la conferma della misura cautelare reale adottata nei confronti di (OMISSIS) era, quindi, illegittima perche’ priva del presupposto del fumus commissi delicti.
Con il terzo motivo deduce violazione degli articoli 321 e 322 c.p.p. e Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2 nella parte in cui ha ritenuto sussistente il fumus commissi delicti in capo al ricorrente in relazione al capo 18).
Argomenta che la difesa aveva evidenziato nei motivi aggiunti che la misura cautelare non poteva essere adottata in relazione al delitto di cui al capo 18), perche’ nel momento in cui si era consumato il delitto per l’anno (OMISSIS), vale a dire alla data di presentazione della dichiarazione (OMISSIS) avvenuta il (OMISSIS) (OMISSIS) non rivestiva piu’ alcuna carica nella societa’ (OMISSIS) s.r.l.; il Tribunale aveva respinto tale rilievo con argomentazione che traeva origine da un’errata sussunzione dei fatti oggetto di indagine, e, cioe’, la materiale partecipazione del (OMISSIS) alle operazioni contabili della societa’.
Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
3. Si e’ proceduto in camera di consiglio senza l’intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto del Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 8, conv. in L. n. 176 del 2020.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile sulla base delle argomentazioni che seguono.
2. Va osservato, in premessa, che, in tema di sequestro preventivo, la verifica delle condizioni di legittimita’ della misura cautelare da parte del Tribunale del riesame o della Corte di cassazione non puo’ tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilita’ della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilita’ tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravita’ degli stessi (Sez. U, n. 7 del 23/02/2000, Rv. 215840 – 01); non e’ necessario, quindi, valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti e’ operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il fumus commissi delicti, vale a dire la astratta sussumibilita’ in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato (Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018, Rv.273069 – 01; Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018, Rv. 273069 – 01), con la precisazione che il Giudice deve, comunque, verificare in modo puntuale e coerente gli elementi in base ai quali desumere l’esistenza del reato astrattamente configurato, in quanto la “serieta’ degli indizi” costituisce presupposto per l’applicazione delle misure cautelari reali (Sez. 3, n. 37851 del 04/06/2014, Rv.260945 Sez. 5, n. 3722 del 11/12/2019, dep. 29/01/2020, Rv. 278152 – 01).
Va, poi, ricordato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e’ ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione cosi’ radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 Sez. 5, n. 43068 del 13.10.2009, Rv. 245093; sez. 6, n. 6589 del 10.1.2013, Rv. 254893).
Il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma dell’articolo 325 c.p.p., comma 1, quindi, puo’ essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione apparente, ma non per mero vizio logico della stessa; il vizio logico, infatti, va distinto dalla motivazione meramente apparente essendo il primo configurabile solo in relazione ad una motivazione presente (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129).
3. Tanto premesso, deve osservarsi che, nella specie, il fumus commissi delicti e’ stato adeguatamente valutato dal Tribunale, che ha ampiamente argomentato in ordine al meccanismo operativo delle societa’ coinvolte nei fatti di cui alle imputazioni – societa’ tutte collegate alla soc. (OMISSIS) spa, unica societa’ ad avere una effettiva operativita’ economica – realizzatosi attraverso un fitto scambio di fatture, con reciproche compensazioni e utilizzazione di fatture riguardanti operazioni oggettivamente inesistenti, nonche’ in ordine al carattere fittizio delle fatture emesse, desunto da plurimi elementi fattuali (assenza di idonee strutture operative delle societa’ collegate alla (OMISSIS) tali da giustificare un rilevante volume di affari; costante intreccio sia soggettivo che oggettivo che legava le varie societa’ alla (OMISSIS), unico o principale cliente/fornitore delle stesse; genericita’ delle prestazioni oggetto delle fatturazioni; assenza di documentazione comprovante l’effettivita’ delle prestazioni indicate nelle fatture, salvo alcuni contratti con contenuto generico; dichiarazioni di redditi incongruenti in quanto relativi a volumi di affari indicati come irrisori a fronte di fatture per importi piu’ che cospicui; coincidenza delle sedi operative delle diverse societa’ con l’indirizzo della sede operativa della (OMISSIS)); il Tribunale evidenziava, che) in siffatto contesto, il (OMISSIS) aveva rivestito la carica di amministratore della (OMISSIS) srl, societa’ inserita nel meccanismo di fittizieta’ descritto, avendo concluso un contratto di servizi con la (OMISSIS), contratto che presentava anche un numero di partita Iva inesistente; in particolare, il (OMISSIS) aveva amministrato la (OMISSIS) srl nel periodo temporale in cui la societa’ aveva ricevuto e contabilizzato le false fatture, tutte emesse e ricevute nell’anno (OMISSIS) quando il predetto, appunto, aveva rivestito la carica di amministratore della societa’.
4. A fronte di tale adeguata motivazione, il ricorrente articola motivi che si sostanziano in censure di merito afferenti le argomentazioni esposte dal Tribunale a fondamento del provvedimento di rigetto dell’istanza di riesame.
Le censure mosse in questa sede sono, pertanto, inammissibili, risolvendosi essenzialmente nella formulazione di rilievi in fatto concernenti la motivazione del provvedimento impugnato che, alla luce dei principi di diritto suesposti, non e’ consentito proporre in questa sede.
5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’articolo 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’ (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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