Sospensione della pena partecipazione a un percorso di recupero

Corte di Cassazione, penale,
Sentenza|10 gennaio 2022| n. 329.

Sospensione della pena partecipazione a un percorso di recupero.

In tema di sospensione condizionale della pena, la previsione di cui all’art. 165, comma quinto, cod. pen., introdotto dall’art. 6, comma 1, della legge 19 luglio 2019 n. 69, che subordina il beneficio alla partecipazione a specifici percorsi presso enti o associazioni che si occupano di recupero del condannato, configura una disposizione di diritto sostanziale, come tale non applicabile ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore.

Sentenza|10 gennaio 2022| n. 329. Sospensione della pena partecipazione a un percorso di recupero

Data udienza 19 ottobre 2021

Integrale

Tag – parola: Codice rosso – Stalking – Sospensione della pena – Carattere retroattivo – Esclusione – Fattispecie: stalker alla partecipazione a un percorso di recupero presso le associazioni

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SABEONE Gerardo – Presidente

Dott. SETTEMBRE Antonio – Consigliere

Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere

Dott. BELMONTE Maria T. – rel. Consigliere

Dott. MOROSINI Elisabetta – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
Avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE DI APPELLO DI NAPOLI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dr. MARIA TERESA BELMONTE;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Dr. EPIDENDIO Tomaso, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione con la quale e’ stata subordinata a condizioni la sospensione condizionale della pena; nel resto, per l’inammissibilita’ del ricorso.
Letta memoria dell’avvocato (OMISSIS), difensore della costituita parte civile, (OMISSIS), che chiede la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso per tardivita’; in subordine, chiede rigettarsi il ricorso con condanna dell’imputato alla rifusione delle spese processuali del grado.
– Udienza tenutasi ai sensi del Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 8.

 

Sospensione della pena partecipazione a un percorso di recupero

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della decisione del G.U.P. del Tribunale di Benevento – che aveva riconosciuto (OMISSIS) colpevole di atti persecutori ai danni della ex moglie, (OMISSIS), e del reato di cui all’articolo 570 c.p. nei confronti del figlio minore, a cui faceva mancare i mezzi di sussistenza omettendo il versamento dell’assegno alimentare mensile, condannandolo alla pena di mesi otto di reclusione condizionalmente sospesa, con le statuizioni risarcitorie in favore della costituita parte civile – ha subordinato, la gia’ riconosciuta sospensione condizionale della pena, alla partecipazione a percorsi di recupero, ex articolo 165 c.p., comma 5, confermando nel resto la sentenza di primo grado.
2. Ricorre l’imputato, con il ministero del difensore di fiducia, che svolge due motivi.
2.1. Violazione dell’articolo 612 bis c.p., e vizio della motivazione, con riferimento alla qualificazione del fatto ai sensi dell’articolo 612 bis c.p.. Si lamenta la inconfigurabilita’ degli eventi alternativi previsti dalla norma di legge, di essi mancando la prova, affidata alla mera narrazione soggettiva, non riscontrata in alcun modo, della persona offesa.
2.2. Violazione dell’articolo 597 c.p., commi 3 e 4. In violazione del divieto di reformatio in pejus, la Corte di appello, decidendo sulla impugnazione del solo imputato, ha subordinato la sospensione condizionale della pena – gia’ riconosciuta dal giudice di prime cure – ad un adempimento non previsto ab initio.
3. Il difensore di parte civile ha invocato la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso per tardivita’; la sentenza impugnata sarebbe passata in giudicato l’11/1/2021. In subordine, ha concluso per il rigetto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.E’ fondato il secondo motivo, riguardante il trattamento sanzionatorio, in ordine al quale si impone l’annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata. Nel resto il ricorso e’ inammissibile.
2.Va premesso che e’ infondata l’eccezione di tardivita’ del ricorso formulata dal difensore di parte civile, dal momento che l’atto di impugnazione risulta depositato il 4 gennaio 2020, ampiamente entro il termine legale di cui all’articolo 585, comma 1, lettera b) (nel caso di specie, 11 gennaio 2021).
3. Il primo motivo e’ manifestamente infondato, giacche’ il ricorrente non si confronta con la motivazione offerta dalla Corte territoriale che, senza infrangersi in patenti illogicita’ o contraddizioni, ha valutato la condizione di profondo turbamento ingeneratasi, a seguito delle reiterate condotte moleste e intimidatorie – descritte in imputazione e ricostruite dai giudici di merito, nel doppio conforme giudizio di condanna, e protrattesi anche dopo la sottoposizione del ricorrente al di avvicinamento alla vittima; condotte persecutorie concretizzatesi nell’attendere la ex moglie sotto casa, nel pedinarla, nell’inseguirla, e nel tempestarla di telefonate e messaggi (acquisiti agli atti),anche integranti vere e proprie minacce. La Corte di appello ha, dunque, considerato l’effetto destabilizzante della serenita’ e dell’equilibrio psicologico della vittima (in tal senso le dichiarazioni della madre della persona offesa e di una amica), tradottasi nel comprovato cambiamento delle abitudini di vita, giacche’ la donna non si sentiva piu’ libera neppure di uscire di casa, temendo di incontrare l’ex marito ed essendo spaventata dal pensiero del male che l’uomo potesse fare al figlio, tanto da farsi accompagnare da amici e parenti. Si tratta di condotte persecutorie oggettivamente idonee, perche’ petulanti, assillanti, morbose e reiterate in un arco temporale non insignificante, a produrre l’evento ravvisato dai giudici di merito, le quali, come ragionevolmente argomentato dalla Corte di appello, non possono neppure ritenersi riducibili solo all’intenzione di vedere il figlio, in tal senso risultando inequivoco il contenuto dei messaggi inviati dal ricorrente alla persona offesa.
4. Come premesso, e’ fondato il secondo motivo, in ordine al quale va osservato che la L. n. 69 del 2019, articolo 6, comma 1, a decorrere dal 9 agosto 2019, ha previsto che la sospensione condizionale della pena sia “comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati” (articolo 165 c.p., comma 5).
4.1. Il legislatore ha declinato, dunque, una subordinazione obbligatoria ex lege del beneficio, che, tuttavia, e’ in vigore da epoca successiva sia a quella in cui la sospensione condizionale era stata disposta dal Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Benevento in data 18 ottobre 2018, che alla data di consumazione del reato, pur in presenza di contestazione aperta (dovendo collocarsi il termine finale di consumazione al tempo della pronuncia della sentenza di condanna in primo grado, in data 18/10/2018).
4.2. La norma in questione, in quanto relativa a una disciplina che incide sulle condizioni di concedibilita’ della sospensione – e non esclusivamente sull'”atto” di concessione del beneficio o sulla procedura di concessione o revoca da adottarsi al riguardo – ha effetti diretti sulla pena e deve considerarsi di natura “sostanziale”, con conseguente impossibilita’ di una sua applicazione a fatti commessi anteriormente, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 25 Cost e articolo 2 c.p..
4.3. In tal senso puo’ essere richiamato – per comunanza di ratio – l’orientamento espresso, nella giurisprudenza di legittimita’, in occasione di precedenti interventi normativi che hanno riguardato l’articolo 165 c.p..
4.3.1. Ci si e’ espressi in detta direzione a proposito dell’applicazione della L. n. 28 del 2001, che modifico’ la disciplina in materia di revoca della sospensione condizionale, in riferimento alla quale si nego’, per il carattere sostanziale della norma contenuta nel menzionato articolo 168, comma 3, nel testo introdotto da quella legge, l’applicazione retroattiva (Sez. 1, n. 29421 del 24/06/2003, Rv. 225952).
4.3.2. Allo stesso modo si era orientata la giurisprudenza di legittimita’ quando venne introdotta, con la L. 11 giugno 2004, n. 145, articolo 2, comma 1, lettera a), la disposizione dell’articolo 165 c.p.p., comma 2, che ha consentito al condannato di beneficiare della sospensione condizionale della pena scegliendo che essa sia subordinata a una condizione da lui ritenuta meno gravosa di ciascuna di quelle che il giudice avrebbe dovuto altrimenti obbligatoriamente applicare a sua scelta, nella previgente disciplina. Si e’ affermata, infatti, la retroattivita’ di quella disciplina, ai sensi dell’articolo 2 c.p., comma 3, considerandola applicabile anche in relazione a fatti commessi anteriormente all’entrata in vigore della nuova disciplina, siccome previsione piu’ favorevole per l’imputato (Sez. 1, n. 47291 del 30/11/2005 Rv. 234093).
4.3.3. Ancora, in occasione della introduzione, da parte della L. n. 69 del 2015, articolo 2, comma 4 della stessa disposizione di legge – contenente una disciplina analoga a quella in esame, nel prevedere condotte di riparazione pecuniaria in favore della P.A. lesa dall’illecito del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio – si e’ affermato che, trattandosi di una condizione per l’accesso alla sospensione condizionale della pena e, quindi, di condotte funzionali all’estinzione del reato ai sensi dell’articolo 167 c.p., esse configurano una disposizione di diritto sostanziale, che, per tale ragione, non e’ applicabile ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore (Sez. 6, n. 26873 del 10/05/2017, Rv. 270412).
4.4. Puo’, dunque, affermarsi che anche la previsione con la quale, all’articolo 165 c.p., comma 5, e’ stata introdotta una condizione obbligatoria alla quale deve essere necessariamente subordinata, in relazione a determinati delitti, tra cui quello di atti persecutori, la sospensione condizionale della pena ha natura sostanziale, come tale, non applicabile retroattivamente.
4.5. A tanto consegue che, nel caso in scrutinio, come detto riguardante un fatto commesso anteriormente alla introduzione della L. n. 36 del 2019, la condizione applicata dalla Corte di appello non puo’ ritenersi operante come effetto obbligatorio ex lege della sospensione condizionale concessa in primo grado, e neppure potrebbe essere giustificata, in base ad una diversa valutazione sulla concedibilita’ del beneficio rispetto a quella di primo grado, a prescindere dall’impedimento costituito dal limite del divieto di reformatio in pejus di cui all’articolo 597 c.p.p..
5. La fondatezza del motivo, impone l’annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente alla parte in cui subordina a condizioni la sospensione condizionale della pena. Nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, e l’imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio di legittimita’ dalla costituita parte civile, da liquidarsi come da dispositivo. In caso di diffusione del presente provvedimento, devono essere omesse le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena, che elimina. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi Euro 2.000,00, oltre accessori di legge. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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