Sequestro preventivo delle ambulanze di proprietà dell’associazione di pubblica assistenza per il reato di truffa per il conseguimento delle erogazioni pubbliche

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 27 febbraio 2020, n. 7869

Massima estrapolata:

Via libera al sequestro preventivo delle ambulanze di proprietà dell’associazione di pubblica assistenza per il reato di truffa per il conseguimento delle erogazioni pubbliche. Gli indagati avevano indotto in errore la Asl con cui avevano stipulato convenzioni per il soccorso affermando il falso sui requisiti delle ambulanze per anno di immatricolazione chilometraggio, quando si trattava di mezzi vetusti.

Sentenza 27 febbraio 2020, n. 7869

Data udienza 28 gennaio 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGO Geppino – Presidente

Dott. AGOSTINACCHIO Luigi – rel. Consigliere

Dott. PARDO Ignazio – Consigliere

Dott. DI PISA Fabio – Consigliere

Dott. PERROTTI Massimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania nel procedimento nei confronti di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza n. 42/2019 in data 16/07/2019 del Tribunale di Sassari in funzione di giudice del riesame;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AGOSTINACCHIO Luigi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FODARONI Giuseppina, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
uditi i difensori dell’indagato, avv. (OMISSIS) e avv. (OMISSIS), entrambi del foro di Tempio Pausania, che hanno concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 16 luglio 2019, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Sassari ha annullato l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tempio Pausania in data 10 giugno 2019 con la quale era stato disposto il sequestro preventivo delle ambulanze di proprieta’ della associazione Pubblica Assistenza (OMISSIS), nonche’ il sequestro per equivalente sui beni di detta associazione pari al profitto che si sarebbe realizzato in relazione all’ipotizzato reato di cui all’articolo 640-bis c.p..
In estrema sintesi, si contesta al (OMISSIS) in qualita’ di presidente della sopra indicata associazione di avere indotto in errore la ASL (OMISSIS) di Olbia (successivamente Azienda Tutela Salute Sardegna) con la quale stipulava in data 19 dicembre 2016 ed in data 16 agosto 2017 due convenzioni per le attivita’ di soccorso per conto della stessa ASL, delle associazioni di volontariato e delle cooperative sociali onlus, falsamente attestando che i mezzi adibiti ad ambulanza principale e secondaria avevano i requisiti richiesti dalle convenzioni per anno di immatricolazione e/o per chilometraggio percorso, in tal modo procurandosi un ingiusto profitto (con pari danno dell’Ente Pubblico) legato alla quota fissa derivante dalla stipulazione delle predette convenzioni nonche’ ai rimborsi chilometrici erogati in occasione delle chiamate di soccorso.
2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Tempio Pausania, deducendo:
2.1. Violazione di legge ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), per erronea valutazione dell’elemento costitutivo dell’ipotizzato reato di cui all’articolo 640-bis c.p..
Si duole il ricorrente del fatto che il Tribunale di Sassari non ha ritenuto che il mendacio operato dall’indagato relativo alla vetusta’ dei mezzi e ed al dato chilometrico degli stessi non avrebbe costituito ne’ un artifizio, ne’ un raggiro idoneo a condizionare il consenso contrattuale dell’Ente Pubblico in quanto incidente su di un requisito non rilevante ai fini della stipula delle menzionate convenzioni.
In realta’, secondo il ricorrente, cosi’ non e’ in quanto:
a) nell’ordinanza impugnata si fa riferimento ad una convenzione del giorno 1 luglio 2016 (prodotta dalla difesa) che in realta’ non e’ presente nell’incartamento degli atti di indagine trasmesso prima al Giudice per le indagini preliminari e, poi, al Tribunale del riesame con la conseguenza che o si tratta di un refuso, ovvero si tratta di documento prodotto nel corso dell’udienza ma che non incide sulla falsa attestazione relativa alla vetusta’ del mezzo;
b) il documento de quo – oltretutto di dubbia genuinita’ in quanto presentante una correzione della data – non sarebbe comunque pertinente ai fatti di cui ai capi di imputazione;
c) ai punti 4 e 5 dell’articolo 9 delle convenzioni del 19 dicembre 2016 e del 16 agosto 2017 erano espressamente indicati i requisiti che i mezzi destinati ad ambulanza dovevano avere e non erano certo dettagli irrilevanti trattandosi di mezzi destinati a pubblico soccorso.
2.2. Violazione di legge ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), in relazione all’articolo 125 c.p.p., per difetto di motivazione in relazione alla fattispecie di truffa aggravata in ordine ai fatti legati alla convenzione stipulata in data 16 agosto 2017 e di cui al capo B della rubrica delle imputazioni.
3. Chiede, pertanto, il ricorrente l’annullamento dell’ordinanza impugnata e l’adozione dei provvedimenti di conseguenza.
4. Con memoria depositata il 13/01/2020 nell’interesse di (OMISSIS) e’ stato chiesto il rigetto del ricorso perche’ basato su ragioni di fatto e comunque perche’ manifestamente infondato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato.
2. Il quadro emergente dalle due convenzioni stipulate in data 19 dicembre 2016 e del 16 agosto 2017 tra la associazione di volontariato “Pubblica Assistenza (OMISSIS)” e la ASL di Olbia e’ chiaro: l’associazione di volontariato deve mettere a disposizione due mezzi costituiti da un’ambulanza destinata al normale uso non avente piu’ di sei anni e non oltre 200.000 Km. ed un mezzo di riserva obbligatorio comunque in perfetta efficienza che non abbia piu’ di nove anni e non oltre 300.000 km.
3. La ratio di tali previsioni contrattuali e’ agevolmente comprensibile in quanto si richiede – ad evidente garanzia sia del personale di soccorso operante che dei trasportati – che mezzi come le ambulanze sovente destinati a marciare a velocita’ elevate presentino un imprescindibile standard di sicurezza e di manutenzione. Trattasi di requisiti che di certo non possono non essere definiti essenziali ai fini della stipulazione delle convenzioni tra l’associazione di volontariato e l’Ente Pubblico.
Quanto detto lo si deduce anche dal fatto che ai sensi dell’articolo 10 di entrambe le convenzioni sopra menzionate l’intervento dell’ambulanza di riserva non puo’ che avvenire solo in sostituzione del mezzo di servizio attivo (leggasi l’ambulanza principale) quando questo presenti guasti che ne pregiudicano l’operativita’ e di “reale maxi – emergenza”.
4. E’ allora di tutta evidenza che nel momento in cui l’ambulanza “di normale uso” viene declassata non avendo le caratteristiche di vetusta’ e/o chilometriche indicate al punto 4 dell’articolo 9 di entrambe le convenzioni, cioe’ diventa “mezzo di riserva” di cui al punto 5 del medesimo articolo, vengono meno i requisiti contrattualmente richiesti secondo i quali l’associazione di volontariato deve disporre di due ambulanze una di “normale uso” ed una “di riserva” e non certo due ambulanze “di riserva”.
5. Il mendacio sui requisiti dell’ambulanza di “normale uso” incide quindi su di un elemento di sostanziale rilevanza ai fini della stipulazione delle convenzioni e, quindi, consente di configurare l’elemento oggettivo del raggiro idoneo ad integrare la fattispecie di cui all’articolo 640 bis c.p..
Resta solo da dire che il fatto che la prima convenzione sia stata stipulata il 1 luglio 2016 (sempre che tale atto sia veritiero) e non il 19 dicembre 2016 non appare assumere alcuna rilevanza in quanto il mendacio contenuto nelle dichiarazioni del (OMISSIS) circa la vetusta’ di oltre sei anni dell’ambulanza di “normale uso” era comunque esistente anche se si prende in considerazione la prima delle due date indicate.
In definitiva, e’ evidente che il rapporto contrattuale non si sarebbe perfezionato e la convenzione non sarebbe stata stipulata senza le caratteristiche falsamente attestate dal percettore di erogazioni pubbliche (cfr. in fattispecie analoga, in relazione proprio al profitto di reato di truffa contrattuale aggravata ex articolo 640 bis c.p., Cass. sez. 3 – sent. n. 17451 del 04/04/2012 – dep. 10/05/2012 – Rv. 252546).
6. Quando detto consente di configurare una violazione di legge nella corretta applicazione dell’articolo 640-bis c.p. che impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Sassari per un nuovo esame sul punto.
Il secondo motivo di ricorso risulta assorbito nel primo.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Sassari sezione per il riesame delle misure cautelari per nuovo esame.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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