L’atto istitutivo del fondo patrimoniale

Corte di Cassazione, sezione sesta (prima) civile, Ordinanza 30 gennaio 2020, n. 2077.

La massima estrapolata:

L’atto istitutivo del fondo patrimoniale non rappresenta, di per sé, l’adempimento di un dovere giuridico, non essendo un’attività obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, in quanto non trova contropartita in una controprestazione a favore di chi sottopone i propri beni al vincolo del fondo. È quindi un atto suscettibile di revocatoria, a meno che si dimostri:
– l’esistenza, in concreto, di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del «dovere morale»;
– l’intenzione del soggetto che ha istituito il fondo di adempiere a tale dovere mediante l’atto istitutivo del fondo patrimoniale.

Ordinanza 30 gennaio 2020, n. 2077

Data udienza 2 ottobre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Presidente

Dott. MELONI Marina – Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 7057-2018 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), non in proprio ma nella qualita’ di Curatore del FALLIMENTO della Sig.ra (OMISSIS), titolare della ditta individuale (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2863/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 19/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ACIERNO MARIA.

FATTO E DIRITTO

La Corte d’Appello di Firenze, confermando la pronuncia di primo grado/ ha dichiarato inefficace l’atto per notaio (OMISSIS) con il quale (OMISSIS), dichiarata successivamente fallita)aveva costituito, con il consenso del marito, un fondo patrimoniale nel quale aveva conferito un fabbricato ad uso civile abitazione sito in Comune di Vasto, (OMISSIS).
Il Tribunale aveva affermato che il fondo patrimoniale era stato costituito nel biennio ed aveva natura di atto a titolo gratuito; che non ricorreva l’ipotesi dell’adempimento di un obbligo giuridico non comportando quello di contribuire ai bisogni della famiglia ex articolo 143 c.c. il dovere di vincolare parte del patrimonio a tali bisogni sottraendoli alla garanzia dei creditori, salva ipotesi eccezionali non sussistenti nella specie.
La Corte d’Appello ha condiviso tale motivazione precisando che non sussiste nella specie la causa di esclusione della revocatoria costituita dall’adempimento di un debito morale, dal momento che il bene costituito nel fondo patrimoniale e’ una residenza di vacanza e, conseguentemente, non si ravvisa una situazione tale da integrare, nella sua oggettivita’, gli estremi del dovere morale e il proposito del solvens di adempiere unicamente a quel dovere mediante l’atto in questione.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS). Ha resistito con controricorso la curatela.
Nell’unico motivo di ricorso viene dedotto il vizio di motivazione ex articolo 360 c.p.c., n. 5 sulla non ritenuta destinazione ai bisogni della famiglia del bene conferito nel fondo patrimoniale. Il bene in questione era residuale rispetto al patrimonio immobiliare complessivo messo a disposizione per le pretese dei creditori, non aveva attitudine a produrre reddito perche’ modestissimo ed in precarie condizioni manutentive e strutturali. Non puo’, pertanto ritenersi integrato il requisito della sproporzionalita’ tra istituzione del fondo e patrimonio della fallita e, conseguentemente rimane priva di motivazione l’esclusione dell’adempimento del dovere morale.
La censura e’ manifestamente infondata. La destinazione del fondo all’adempimento di un dovere morale e’ meramente affermata senza alcuna indicazione in ordine alla avvenuta allegazione e prova di tale finalita’ liberale nel giudizio di merito e senza alcuna concreta valutazione comparativa della dedotta proporzionalita’ tra la destinazione del bene al fondo patrimoniale ed il patrimonio della fallita. In ricorso sono stati soltanto genericamente enunciati alcuni elementi di fatto quali la non attitudine del bene alla redditualita’ per dedurne la natura di presidio familiare, ma, a parte l’intrinseca equivocita’ della circostanza, in relazione alla corrispondente indicazione dell’esistenza di altri immobili, anche per questo elemento fattuale non e’ stato indicato se e dove nel giudizio di merito fosse stata evidenziata tale peculiare caratteristica.
Il motivo difetta pertanto di specificita’ e presenta, di conseguenza, un profilo d’inammissibilita’, specie in relazione al rigoroso onere della prova che grava sul fallito in sede di azione revocatoria per sottrarre il bene sul quale e’ stato costituito il fondo patrimoniale alla massa.
Al riguardo si richiama la recente pronuncia n. 29298 del 2017, cosi’ massimata: “La costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, non integra, di per se’, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un’attribuzione in favore dei disponenti Esso, pertanto, e’ suscettibile di revocatoria, a norma dell’articolo 64 L. Fall., salvo che si dimostri l’esistenza, in concreto, di una situazione tale da integrare, nella sua oggettivita’, gli estremi del dovere morale ed il proposito del “solvens” di adempiere unicamente a quel dovere mediante l’atto in questione.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Si applica il principio della soccombenza in relazione alle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte contro ricorrente da liquidarsi in E 4000 per compensi ed E 100 per esborsi oltre accessori di legge.
Ricorrono i presupposti processuali per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, in relazione all’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso principale, ove dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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