Sequestro funzionale all’ablazione in caso di annullamento della cartella

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 7 gennaio 2019, n. 355.

La massima estrapolata:

In tema di reati tributari, non e’ possibile disporre o mantenere il sequestro funzionale all’ablazione, in caso di annullamento della cartella esattoriale da parte della commissione tributaria, con sentenza anche non definitiva, e di relativo provvedimento di “sgravio” da parte dell’Amministrazione finanziaria

Sentenza 7 gennaio 2019, n. 355

Data udienza 9 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAPALORCIA Grazia – Presidente

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere

Dott. DI STASI Antonella – Consigliere

Dott. CORBETTA Stefano – Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Pubblico ministero presso il Tribunale di Modena, nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato in (OMISSIS);
avverso l’ordinanza in data 18.1.2018 del Tribunale del riesame di Modena;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macri’;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. Pietro Gaeta, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso;
udito per l’indagato l’avv. (OMISSIS), che si e’ riportato alla memoria depositata il 2.5.2018.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 18.1.2018 (motivi depositati il 19.1.2018) il Tribunale di Modena, in accoglimento del riesame, ha revocato l’ordinanza impugnata ed ha disposto la restituzione delle somme e dei beni all’avente diritto (OMISSIS), indagato, per quel che qui interessa, del reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 5, perche’, quale legale rappresentante prima ed amministratore di fatto dopo dell’ (OMISSIS) Scarl, al fine di evadere le imposte sui redditi o sull’IVA, aveva omesso di presentare la dichiarazione IVA 2012 (operazioni imponibili per Euro 7.109.726,05 con evasione di IVA per Euro 1.000.633,72). In sede di esecuzione, la Guardia di Finanza, non avendo rinvenuto conti correnti o beni intestati alla societa’, aveva proceduto al sequestro a carico di (OMISSIS) delle somme di denaro rinvenute sui due conti correnti (complessivamente Euro 2.058,31) e di due beni immobili, un appartamento ed un’autorimessa. Il Tribunale ha osservato che, impregiudicata ogni questione di merito in relazione alla sussistenza dei reati di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 5(per il quale era stata chiesta la misura cautelare) e articolo 10 (per la quale non era stata chiesta), ed alla loro riferibilita’ all’indagato, doveva essere disposto il dissequestro dei beni perche’ l’Agenzia delle entrate di Caserta aveva comunicato lo sgravio totale della cartella di pagamento relativa all’avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2012.
2. Il Pubblico ministero osserva che l’annullamento della cartella esattoriale non incideva sul profitto confiscabile, poiche’ dovuto a motivi in diritto, e precisamente all’impossibilita’ di applicare retroattivamente l’articolo 2945 c.c., comma 2, alle societa’ estinte in data anteriore all’entrata in vigore della novella del Decreto Legislativo n. 175 del 2014 (l’estinzione della societa’ era intervenuta il 14.3.2013). Di qui la correttezza del sequestro, in virtu’ dell’autonomia del processo penale rispetto a quello tributario.
3. L’indagato nella memoria argomenta ampiamente a proposito dell’inammissibilita’ e rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso e’ manifestamente infondato.
Ritiene il Collegio di dare continuita’ all’orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di reati tributari, non e’ possibile disporre o mantenere il sequestro funzionale all’ablazione, in caso di annullamento della cartella esattoriale da parte della commissione tributaria, con sentenza anche non definitiva, e di relativo provvedimento di “sgravio” da parte dell’Amministrazione finanziaria (Cass., Sez. 3, n. 39187/15, Lombardi Stronati, Rv. 264789). Le osservazioni del Pubblico ministero non colgono nel segno, per i limiti di cognizione del Tribunale del riesame propri della presente fase cautelare. Sta di fatto che l’Agenzia delle entrate, non solo non ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, ma ha proceduto anche allo sgravio, e l’ (OMISSIS) ha provveduto alla cancellazione delle formalita’ pregiudizievoli, pignoramento ed ipoteca legale. Di tali circostanze il Tribunale del riesame ha tenuto conto, facendo buon governo dal principio affermato da questa Corte nella sentenza sopra riportata e successivamente ribadito nelle sentenze citate nell’ordinanza impugnata (Cass., Sez. 3, n. 19994/17, Bifulco, Rv 269763 e 26450/16, Tolio, non massimata).
Nulla per le spese trattandosi di ricorso del Pubblico ministero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Avv. Renato D’Isa

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