Pericolo di recidiva, non solo concreto ma anche attuale

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 4 gennaio 2019, n. 201.

La massima estrapolata:

Pericolo di recidiva, l’articolo 274 c.p.p., comma 1, lettera c), nel testo introdotto dalla L. 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l’imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale. Si tratta di attributi distinti, legati l’uno (la concretezza) alla capacita’ a delinquere del reo, l’altro (l’attualita’) alla presenza di occasioni prossime al reato, la cui sussistenza, anche se desumibile dai medesimi indici rivelatori (specifiche modalita’ e circostanze del fatto e personalita’ dell’indagato o imputato), deve essere autonomamente e separatamente valutata, non risolvendosi il giudizio di concretezza in quello di attualita’ e viceversa.
Al riguardo vanno richiamati i principi sulla nozione di attualita’ del pericolo di reiterazione del reato di cui all’articolo 274 c.p.p., comma 1, lettera c): deve invero formularsi una prognosi in ordine alla continuita’ del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che tuttavia non richiede la previsione di una “specifica occasione” per delinquere, che esula dalle facolta’ del giudice; tale prognosi va fondata su elementi “concreti”, rivelatori di una continuita’ ed effettivita’ del pericolo di reiterazione, attualizzata, al momento della adozione della misura, nella riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, non meramente ipotetiche ed astratte, ma probabili nel loro vicino verificarsi

Sentenza 4 gennaio 2019, n. 201

Data udienza 6 dicembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAOLONI Giacomo – Presidente

Dott. GIANESINI Maurizio – Consigliere

Dott. CALVANESE Ersilia – rel. Consigliere

Dott. ROSATI Martino – Consigliere

Dott. VIGNA Maria Sabina – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la ordinanza del 30/07/2018 del Tribunale di Milano;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. DALL’OLIO Marco, che ha concluso chiedendo raccoglimento del ricorso con riferimento al pericolo di inquinamento probatorio e il rigetto nel resto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Milano rigettava la richiesta di riesame proposta da (OMISSIS) avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, che gli aveva applicato la misura cautelare carceraria in relazione ai reati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, (capo 13), articoli 110 e 81 c.p., Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articoli 73 e 80, (capi 16 e 17).
In particolare, l’indagato era stato raggiunto da gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione ad un’associazione dedita al narcotraffico operante sino all’aprile 2017 (nella specie, quale responsabile, dietro compenso mensile, della gestione della piazza di spaccio, in cui operava il sodalizio), nonche’ dell’acquisto e spaccio di quantitativi imprecisati di hascisc, marijuana e cocaina sino all’aprile 2015.
Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale rigettava l’eccezione difensiva in ordine alla genericita’ dell’ordinanza genetica in ordine alla “concretezza” delle suddette esigenze (posto che era stata fatta una valutazione cumulativa e molte delle considerazioni svolte dal Giudice per le indagini preliminari in ordine al pericolo di recidiva si attagliavano a piu’ indagati).
In ordine all’indagato, il Tribunale evidenziava che il Giudice per le indagini preliminari aveva ancorato il pericolo di recidiva innanzitutto alle modalita’ del fatto: l’indagato aveva agito per ragioni di profitto ed arricchimento personale e non aveva manifestato pentimento o rivisitazione critica delle proprie condotte (la interruzione dei rapporti con il sodalizio era stata necessitata da un evento contingente e non da ragioni di dissociazione), era il responsabile della piazza di spaccio, dimostrando un elevato grado di capacita’ organizzativa e di gestione di una rete capillare di soggetti dediti all’attivita’ criminale.
Questi elementi dimostravano, secondo il Giudice del riesame, che la spinta al crimine non era estemporanea, ma suscettibile di ripetersi in ogni momento, tenuto conto della mancanza di altre fonti di reddito lecite.
A tali conclusioni, secondo il Tribunale, non faceva velo il lasso temporale intercorso dalla commissione dei fatti (da ultimo l’interruzione dei rapporti con il sodalizio nel maggio 2015), in quanto le condotte illecite di cui ai capi 16) e 17), tenuto conto del contesto organizzato, si erano sviluppate in un periodo di almeno due anni (dal 2013 al 2015), cosi’ dimostrando la stabilita’ della scelta di vita dedita al crimine e quindi la probabilita’ che l’indagato potesse ricercare nuove occasioni, spendendo la sua professionalita’ e la propria conoscenza del territorio.
Sul fronte del pericolo di inquinamento probatorio, il Tribunale rilevava l’esistenza – state il carattere associativo del reato e il ruolo assunto – di un rischio di condizionamento dell’acquisizione e genuinita’ della prova, attraverso contatti con altri sodali.
2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, a mezzo del difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’articolo 173 disp. att. c.p.p..
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alle esigenze cautelari (articoli 274 e 311 c.p.p.).
Il Tribunale, con giudizio apodittico e illogico, avrebbe ritenuto non generica la motivazione dell’ordinanza genetica sulla concretezza del pericolo di recidiva.
Risulterebbe invero non conferente l’argomentazione secondo cui l’ordinanza conteneva riferimenti specifici agli indagati che avevano continuato a delinquere nonostante le misure restrittive ed ablative, posto tra di essi non figurerebbe comunque il ricorrente.
Neppure sarebbe rilevante l’argomentazione secondo cui l’associazione criminale avrebbe continuato ad operare, nonostante l’arresto di alcuni sodali, posto che risulterebbe incontroverso l’abbandono del ricorrente dal sodalizio.
Medesime considerazioni valgono per l’attualita’ del pericolo di recidiva, motivata in modo apparente ed irrazionale, in quanto il Tribunale si sarebbe limitato ad esporre mere congetture, basate sulla non meglio dimostrata spregiudicatezza dimostrata nella commissione dei reati e sulla intensita’ di volizione che li ha sorretti – circostanze assolutamente insussistenti con riferimento al ricorrente. Il Tribunale avrebbe fatto poi mero richiamo ad elementi pacificamente inidonei (e taluni anche errati) per dimostrare l’attualita’ del pericolo di recidiva.
Il Tribunale non avrebbe preso in considerazione il lungo lasso temporale tra i fatti e l’applicazione della misura cautelare (superiore a tre anni).
Quanto al pericolo di inquinamento probatorio, la motivazione risulterebbe basata su dati irragionevoli e insufficienti, senza alcun riferimento ad elementi precisi che diano conto dell’effettiva, concreta ed attuale, possibilita’ di inquinamento probatorio.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla inidoneita’ della misura domiciliare anche assistita da particolari modalita’ di controllo (articoli 275, 275 bis e 311 c.p.p.).
Il Tribunale avrebbe deciso sul punto in modo apodittico, senza valutare gli elementi positivi (incensuratezza, stabilita’ del nucleo familiare, attivita’ svolta, rescissione da oltre tre anni da legami con la associazione).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato nei termini che seguono.
2. Quanto alla genericita’ dell’ordinanza genetica, al di la’ della riferibilita’ o meno al ricorrente delle argomentazioni spese dal primo giudice, va rammentato che sussiste il potere-dovere del tribunale del riesame di integrare le insufficienze motivazionali del provvedimento impositivo della misura (Sez. 6, n. 10590 del 13/12/2017, dep. 2018, Liccardo, Rv. 272596).
3. Sul fronte del pericolo di recidiva, va rammentato che l’articolo 274 c.p.p., comma 1, lettera c), nel testo introdotto dalla L. 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l’imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale. Si tratta di attributi distinti, legati l’uno (la concretezza) alla capacita’ a delinquere del reo, l’altro (l’attualita’) alla presenza di occasioni prossime al reato, la cui sussistenza, anche se desumibile dai medesimi indici rivelatori (specifiche modalita’ e circostanze del fatto e personalita’ dell’indagato o imputato), deve essere autonomamente e separatamente valutata, non risolvendosi il giudizio di concretezza in quello di attualita’ e viceversa (Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, non mass. sul punto).
Nella specie, la motivazione in punto di concretezza appare sottrarsi alle critiche del ricorrente, in quanto il Tribunale ha plausibilmente valorizzato le specifiche modalita’ di realizzazione del fatto (le motivazioni di profitto che avevano mosso il ricorrente; l’assenza di pentimento o rivisitazione della propria condotta; la capacita’ organizzativa e di gestione dell’attivita’ criminale; la mancanza di redditi leciti) per inferire che vi fosse un rischio concreto di recidiva.
Diversamente, le critiche difensive appaiono fondate relativamente al percorso giustificativo in punto di attualita’ del suddetto pericolo.
Al riguardo vanno richiamati i principi sulla nozione di attualita’ del pericolo di reiterazione del reato di cui all’articolo 274 c.p.p., comma 1, lettera c): deve invero formularsi una prognosi in ordine alla continuita’ del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che tuttavia non richiede la previsione di una “specifica occasione” per delinquere, che esula dalle facolta’ del giudice (Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216); tale prognosi va fondata su elementi “concreti”, rivelatori di una continuita’ ed effettivita’ del pericolo di reiterazione, attualizzata, al momento della adozione della misura, nella riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, non meramente ipotetiche ed astratte, ma probabili nel loro vicino verificarsi (Sez. 6, n. 24779 del 10/05/2016, Rando, Rv. 267830).
Nel caso in esame, proprio il decorso di un lungo lasso di tempo dai fatti veniva infatti ad imporre una motivazione “rafforzata” sul pericolo di’ ricaduta nel delitto, tenuto conto dello scioglimento del gruppo criminale nel cui contesto si era realizzata la condotta illecita riferita all’indagato.
Nella specie, il ragionamento del Tribunale si e’ limitato invece a mere ipotesi possibilistiche (ancorate all’incremento dei redditi) o comunque non significative (la durata dell’operativita’ illecita, di per se’ comune a tutte le forme associative, e comunque, nel caso in esame, neppure consistente).
Tali rilievi comportano l’annullamento della ordinanza impugnata, affinche’ sia nuovamente esaminata la richiesta di riesame limitatamente all’attualita’ delle esigenze cautelari di cui all’articolo 274 c.p.p., comma 1, lettera c), alla luce dei principi sopra enunciati.
4. Fondato e’ anche il motivo relativo al pericolo di cui all’articolo 274 c.p.p., comma 1, lettera a).
La valutazione del pericolo per la genuinita’ delle indagini non puo’ infatti basarsi sulla generica eventualita’ che l’indagato prepari una strategia difensiva, concordata con gli altri indagati, occorrendo invece la manifestazione dell’intento di incidere concretamente sulla genuinita’ delle fonti di prova, al fine di turbarne o deviarne le corrette modalita’ di acquisizione ovvero la concertazione di linee difensive comuni da parte di piu’ indagati (tra tante, Sez. 6, n. 36874 del 13/06/2017, Romeo, Rv. 270814).
In altri termini non e’ consentito al giudice di fondare il pericolo in esame su mere presunzioni o congetture o, comunque, su dati equivoci o di scarsa significanza.
Nella specie, il Tribunale si e’ limitato ad una mera presunzione, ancorata a dati privi di significato univoco.
Anche tale vizio della motivazione determina l’annullamento della ordinanza impugnata, affinche’ sia nuovamente esaminata la richiesta di riesame limitatamente alle esigenze cautelari di cui all’articolo 274 c.p.p., comma 1, lettera a), alla luce dei principi ora enunciati.
5. Le conclusioni che precedono assorbono le ulteriori subordinate censure della difesa in punto di adeguatezza della misura applicata.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo deliberazione sul punto al Tribunale di Milano, sezione riesame provvedimenti coercitivi.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Avv. Renato D’Isa

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