La responsabilità del custode ed il fatto del terzo nella produzione dell’evento
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La responsabilità del custode ed il fatto del terzo nella produzione dell’evento

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|22 marzo 2024| n. 7789.

La responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., può essere esclusa solo dall'accertamento positivo che il danno è stato causato dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato, il quale deve avere avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, con la conseguenza che, mentre nel caso in cui sia certo l'effettivo ruolo del terzo nella produzione dell'evento, la sua individuazione precisa non costituisce elemento essenziale per la prova dell'interruzione del nesso eziologico, qualora persista l'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, pur essendo certo che essa derivi dalla cosa, la responsabilità rimane a carico del custode, non essendo il fatto ignoto idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento, difettando in concreto la prova del caso fortuito.

Fideiussione per obbligazioni future e l’importo massimo garantito
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Fideiussione per obbligazioni future e l’importo massimo garantito

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|22 marzo 2024| n. 7891.

In tema di fideiussione per obbligazioni future, se l'indicazione dell'importo massimo garantito, prevista dall'art. 1938 c.c., è oggetto di un accordo orale di futuro riempimento del testo scritto, non si verifica una ipotesi di nullità della fideiussione - non essendo prevista la forma scritta del patto, né per legge, ai sensi dell'art. 117 TUB, né per contratto, ex art. 1352 c.c. - potendo, peraltro, valutarsi la condotta della banca che non rispetti il "pactum ad scribendum" come inesatto adempimento per comportamento contrario a buona fede oggettiva.

Risarcimento del danno alla persona e la liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano
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Risarcimento del danno alla persona e la liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|22 marzo 2024| n. 7892.

In tema di risarcimento del danno alla persona, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale; 2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo; 3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3, c.ass.

Convenuto che abbia contestato sia l’an che il quantum non è tenuto nel caso di appello dell’attore non è tenuto a riproporre la proprie contestazioni in ordine al quantum
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Convenuto che abbia contestato sia l’an che il quantum non è tenuto nel caso di appello dell’attore non è tenuto a riproporre la proprie contestazioni in ordine al quantum

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|22 marzo 2024| n. 7903.

Il convenuto, che nel giudizio di primo grado abbia contestato sia nell'an che nel quantum la pretesa dell'attore, non è tenuto, nel caso di appello di quest'ultimo avverso la sentenza di rigetto della domanda, in ragione dell'insussistenza del diritto, a riproporre espressamente al giudice di secondo grado le proprie contestazioni in ordine al quantum, limitandosi a richiedere la conferma della sentenza impugnata, costituendo quelle contestazioni mere difese, in relazione alle quali non opera, per l'appellato vittorioso in primo grado, l'onere di riproposizione stabilito per le eccezioni in senso proprio.

Definizione di uno dei giudizi con sentenza passata in giudicato e riesame del punto deciso
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Definizione di uno dei giudizi con sentenza passata in giudicato e riesame del punto deciso

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|22 marzo 2024| n. 7834.

Qualora in due giudizi tra le stesse parti siano fatti valere due crediti fondati sul medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica (cioè, alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause), formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo.

L’annullamento del contratto far valere il vizio in via di eccezione non è soggetta ai limiti di prescrizione
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L’annullamento del contratto far valere il vizio in via di eccezione non è soggetta ai limiti di prescrizione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|20 marzo 2024| n. 7469.

Ove ricorra un vizio che comporti l’annullamento del contratto, pur in assenza di apposita domanda giudiziale, l’art. 1442, ultimo comma, cod. civ. consente a chi sia convenuto per la esecuzione dello stesso di far valere il vizio in via di eccezione: tale eccezione, non tendente alla eliminazione dell’atto asseritamente viziato, ma all’unico fine, di paralizzare la pretesa della controparte all’adempimento, non è soggetta ai limiti di prescrizione previsti per la domanda di annullamento e può perciò essere sollevata in ogni tempo.

La risoluzione del contratto e gli effetti risarcitori 
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La risoluzione del contratto e gli effetti risarcitori 

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|20 marzo 2024| n. 7443.

La risoluzione del contratto per inadempimento comporta, a norma dell’art. 1453, comma 1, cod. civ., l’obbligo della parte inadempiente (di restituire le somme ricevute a titolo di prezzo e) di risarcire il danno sofferto, secondo un criterio di regolarità causale (e tale, cioè, da comprendere non solo quel danno che consegue direttamente ed immediatamente dall’inadempimento, ma anche quello che in via mediata ed indiretta si presenti come conseguenza normale dell’inadempimento stesso) dall’altra parte, costituito dalla lesione dell’interesse (positivo) che quest’ultima aveva all’esecuzione del contratto e comprensivo innanzitutto, del lucro cessante, costituito dall’incremento patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se il contratto fosse stato regolarmente eseguito, pari alla differenza di valore tra la prestazione rimasta inadempiuta ed il valore della prestazione dovuto dalla parte non inadempiente al netto delle spese.

Distanze legali e le prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici e gli accordi in deroga
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Distanze legali e le prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici e gli accordi in deroga

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|21 marzo 2024| n. 7624.

In tema di distanze legali nelle costruzioni le prescrizioni contenute nei piani regolatori e nei regolamenti edilizi, essendo dettate - contrariamente a quelle del codice civile - a tutela dell'interesse generale a un prefigurato modello urbanistico, non sono derogabili dai privati. Ne consegue l'invalidità - anche nei rapporti interni - delle convenzioni stipulate fra proprietari confinanti le quali si rivelino in contrasto con le norme urbanistiche in materia di distanze, salva peraltro rimanendo la possibilità - per questi ultimi - di accordarsi sulla ripartizione tra i rispettivi fondi del distacco da osservare.

La nozione di illecito endofamiliare
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La nozione di illecito endofamiliare

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|18 marzo 2024| n. 7171.

La nozione di illecito endofamiliare si riferisce a tutte le violazioni di doveri che si verificano all’interno del nucleo familiare, compiute da un membro nei confronti di uno o più parti della medesima compagine. Gli obblighi genitoriali si fondano sullo status di genitore, che sorge al momento della nascita del figlio, tant’è che è attribuito effetto retroattivo al riconoscimento o all’accertamento giudiziale della paternità o della maternità. La violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole non trova sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, potendo integrare gli estremi dell’illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, in primis l’art. 30 Cost.. Alla luce di ciò, si dà luogo ad un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 c.c., esercitabile anche nell’ambito dell’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità ed anche per il periodo anteriore alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, proprio perché in capo al figlio sorge, sin dalla nascita, il diritto ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori.

L’azione di simulazione e quella revocatoria in via alternativa o subordinata nello stesso giudizio
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L’azione di simulazione e quella revocatoria in via alternativa o subordinata nello stesso giudizio

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|15 marzo 2024| n. 7121.

L'azione di simulazione (assoluta o relativa) e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, possono essere proposte in via alternativa o subordinata nello stesso giudizio, con la differenza che, nel primo caso, l'attore rimette al potere discrezionale del giudice l'inquadramento della pretesa fatta valere sotto una species iuris piuttosto che l'altra, mentre, nel secondo, richiede espressamente che il giudice prima valuti la possibilità di accogliere una domanda e, solo nell'eventualità in cui questa risulti infondata (o, comunque, da rigettare), esamini l'altra.