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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 8 aprile 2014, n. 15712. Il dolo della bancarotta impropria da false comunicazioni sociali, così come riconfigurata dal d. lgs. n. 61/2002, vanta una struttura complessa. Esso innanzi tutto si alimenta delle componenti che concorrono a definire l'elemento soggettivo del reato societario presupposto e dunque, in tal senso, si atteggia come generico con riguardo al mendacio, come intenzionale in riferimento all'inganno dei destinatari della comunicazione sociale (risultando dunque incompatibile sul punto con letture in chiave di dolo eventuale) e come specifico rispetto al contenuto dell'offesa qualificata da ingiusto profitto. Quanto poi all'evento che caratterizza la fattispecie nell'ambito dello statuto penale del fallimento esso presuppone una volontà protesa al dissesto, da intendersi non già quale intenzionalità di insolvenza, bensì quale consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza  8 aprile 2014, n. 15712 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 16 novembre 2012 la Corte d’appello di Torino confermava: a) la condanna di C.J. e Co.Da. per il reato di concorso in bancarotta impropria societaria aggravata commesso nella loro qualità di componenti del consiglio di amministrazione...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 8 aprile 2014, n. 15781. Assolti per l'assenza di prova in punto alla disponibilità della sostanza oggetto della trattativa indicata nella imputazione di detenzione e cessione di eroina e cocaina: dato, questo, che finisce per smentire a monte la sussistenza del reato contestato in quanto in insanabile contrasto sia con l'ipotesi della cessione che con quella della mera messa in vendita o offerta della sostanza stessa

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 8 aprile 2014, n. 15781  Ritenuto in fatto e diritto 1. R.M. e R.J. venivano giudicati colpevoli e condannati alla pena di giustizia dal Tribunale di Pistoia il primo per più episodi di detenzione e cessione di eroina e cocaina uniti dalla continuazione, uno dei quali relativo alla...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza del 26 febbraio 2014, n. 4518. L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacchè il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens. I versamenti eseguiti su conto corrente, in corso di rapporto hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens all'accipiens.

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza del 26 febbraio 2014, n. 4518  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 6725/2007 proposto da: S. S.R.L. (P.I. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 13 marzo 2014, n. 5796. Il decreto di trasferimento di un immobile espropriato, che ha per oggetto un bene diverso da quello pignorato, non può considerarsi per tal motivo inesistente, bensì affetto da invalidità cui porre rimedio mediante opposizione agli atti esecutivi

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 13 marzo 2014, n. 5796 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Presidente Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione VI, 13 febbraio 2014, n. 3312. Parte necessaria dei procedimenti suddetti deve considerarsi ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento e che pertanto nei procedimenti di opposizione a liquidazione inerenti a giudizi civili e penali suscettibili di restare a carico dell"'erario", anche quest'ultimo, identificato nel Ministero della Giustizia, è parte necessaria

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI Sentenza 13 febbraio 2014, n. 3312   Osserva in fatto L’Avv. D.D.V. propone ricorso per cassazione avverso provvedimento del Giudice del Tribunale di Roma di rigetto del ricorso da lui promosso, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 84 e 170, contro il decreto in data 1/2/2008...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 10 aprile 2014, n. 8405. La domanda accessoria di ripetizione di indebito, svolta dal conduttore nel giudizio diretto alla determinazione della misura legale del canone locatizio, richiede tra i suoi elementi costitutivi sia l'accertamento del corrispettivo dovuto sia l'avvenuto pagamento, a detto titolo, di somme in eccedenza; ne consegue che deve considerarsi domanda nuova, e come tale inammissibile (ma riproponibile in un separato giudizio), la richiesta di condanna del locatore alla restituzione dell'ulteriore indebito per le somme versategli nel corso del giudizio, in quanto si fonda su presupposti di fatto diversi da quelli prospettati con la domanda originaria, e comporta un mutamento del fatto costitutivo del diritto fatto valere. Né può estendersi analogicamente a tale fattispecie la possibilità, consentita dall'art. 664, primo comma, cod. proc. civ., a chi propone domanda di risoluzione del contratto di locazione per morosità, di ampliare la domanda originariamente proposta fino ad ottenere oltre al pagamento dei canoni già scaduti, anche il pagamento delle somme dovute dal conduttore per i canoni insoluti e da scadere, che configura una delle ipotesi eccezionali di condanna in futuro, delle quali non è consentito allargare per analogia l'area oltre le ipotesi espressamente previste

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza  10 aprile 2014, n. 8405 Ritenuto in fatto 1. – Il Tribunale di Palermo, in accoglimento della domanda proposta da F.A. con atto di citazione del 30 aprile 2002, dichiarava cessata al 1 settembre 2002 la locazione dell’immobile condotto da M.R. e F. ; in accoglimento, poi, della...

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 8 aprile 2014, n. 15696. La Corte d'appello a conferma di quella emessa dal Giudice dell'udienza preliminare, all'esito di giudizio abbreviato, ha condannato l'ex moglie per violazione di domicilio (artt. 110, 614, comma 4, cod. pen.) per lesioni personali e danneggiamento in danno dell'ex coniuge

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza  8 aprile 2014, n. 15696 Ritenuto in fatto 1. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza dell’1/3/2013, a conferma di quella emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Termini Imerese, all’esito di giudizio abbreviato, ha condannato L.D., T.R. e V.G. per violazione di domicilio (artt. 110, 614,...

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 7 aprile 2014, n. 15495. Il giudizio di certezza del ruolo salvifico della condotta omessa presenta i connotati del paradigma indiziario e si fonda anche sull'analisi della caratterizzazione del fatto storico, da effettuarsi ex post sulla base di tutte le emergenze disponibili, e culmina nel giudizio di elevata "probabilita' logica"; e che le incertezze alimentate dalle generalizzazioni probabilistiche possono essere in qualche caso superate nel crogiuolo del giudizio focalizzato sulle particolarita' del caso concreto quando l'apprezzamento conclusivo puo' essere espresso in termini di elevata probabilita' logica. . Ai fini dell'imputazione causale dell'evento, pertanto, il giudice di merito deve sviluppare un ragionamento esplicativo che si confronti adeguatamente con le particolarita' della fattispecie concreta, chiarendo che cosa sarebbe accaduto se fosse stato posto in essere il comportamento richiesto all'imputato dall'ordinamento

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 7 aprile 2014, n. 15495 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROMIS Vincenzo – Presidente Dott. MARINELLI Felicetta – Consigliere Dott. CIAMPI Francesco Mari – Consigliere Dott. MONTAGNI Andrea – rel. Consigliere Dott. SERRAO...