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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 28 aprile 2014, n. 9368. In tema di spese processuali, solo la compensazione dev'essere sorretta da motivazione, e non già l'applicazione della regola della soccombenza cui il giudice si sia uniformato, atteso che il vizio motivazionale ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ove ipotizzato, sarebbe relativo a circostanze discrezionalmente valutabili e, perciò, non costituenti punti decisivi idonei a determinare una decisione diversa da quella assunta; l'art. 6, primo comma, seconda parte, della tariffa forense, approvata con d.m. 5 ottobre 1994 n. 585, secondo cui, nei giudizi civili per pagamento di somme di denaro, la liquidazione degli onorari a carico del soccombente deve effettuarsi avendo riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata, si riferisce all'accoglimento, anche parziale, della domanda medesima, laddove, nell'ipotesi di rigetto di questa (cui deve assimilarsi ogni altra ipotesi di diniego della pronuncia di merito), il valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall'attore

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza  28 aprile 2014, n. 9368 Svolgimento del processo e motivi della decisione E’ stata depositata in cancelleria la relazione di seguito n’trascritta, riportandosi tra parentesi quadra le correzioni conseguenti ad errori materiali: «1. Con sentenza depositata il 10 maggio 2012 la Corte di appello di Catania – rigettando...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 10 aprile 2014, n. 15956. Scatta la multa prevista dall'art. 674 c.p. nei confronti del condomino che, incurante delle lamentele dell'inquilino, continua ad innaffiare i fiori gettando acqua nel terrazzo sottostante

suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 10 aprile 2014, n. 15956 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TERESI Alfredo – Presidente Dott. GENTILE Mario – Consigliere Dott. RAMACCI Luca – rel. Consigliere Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere Dott. SCARCELLA Alessio...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 28 aprile 2014, n. 17799. La sottrazione di un minore alla potestà del genitore o dei genitori e la sua ritenzione contro la volontà del titolare o dei titolari della potestà parentale tutelano il medesimo bene giuridico incentrato sulla protezione degli interessi del minore e comportano entrambe l'assoggettamento della vittima all'esercizio di un potere illegittimo, distinguendosi solo per le modalità attraverso le quali l'autore del delitto entra in contatto con il minore ed interferisce sui suoi diritti e sulle sue situazioni soggettive, distogliendolo dalle direttive a lui impartite dal genitore o dal tutore: nel primo caso, infatti, si fa cessare de facto una determinata relazione che unisce una persona ad un determinato soggetto, nell'altra ipotesi l'autore del reato approfitta del fatto di essere venuto in contatto con il minore per una causa lecita e lo trattiene indebitamente presso di sé, ossia contro la volontà dell'altro genitore, del tutore, del curatore, o comunque di colui che eserciti una forma di vigilanza o custodia nei confronti del minore. La condotta di uno dei due coniugi deve portare ad una globale sottrazione del minore alla vigilanza dell'altro, sì da impedirgli non solo l'esercizio della funzione educativa e dei poteri inerenti all'affidamento, ma da rendere impossibile quell'ufficio che gli è stato conferito dall'ordinamento nell'interesse del minore e della società.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza  28 aprile 2014, n. 17799 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 9 ottobre 2012 la Corte d’appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Perugia in data 1 giugno 2007, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di M.F. in ordine al reato...

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 8 aprile 2014, n. 15710. Anche a causa della piega realistica presa da cinema, teatro, letteratura e, ovviamente, Tv, le parolacce e le espressioni scurrili sono diventate così frequenti da aver, talvolta, perso la portata offensiva

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 8 aprile 2014, n. 15710 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. OLDI Paolo – Presidente Dott. BRUNO Paolo Antonio – Consigliere Dott. MICHELI Paolo – Consigliere Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere Dott. LIGNOLA Ferdinan...

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Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 26 marzo 2014, n. 7062. Ai sensi dall'art. 56 del regolamento Consob n. 11522/1998, deve essere sanzionata la banca che non abbia adottato procedure e strumenti di controllo interni dirette ad assicurare una corretta ed ordinata prestazione dei servizi di investimento al fine di evitare l'insorgenza di situazioni pregiudizievoli per la clientela

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Sentenza 26 marzo 2014, n. 7062 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MERONE Antonio – Presidente – Dott. CHINDEMI Domenico – rel. Consigliere – Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere – Dott. NAPOLITANO Lucio...

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 29 aprile 2014, n. 17968. Il G.I.P., disponeva l'archiviazione del procedimento instaurato contro ignoti per il reato di diffamazione, ritenendo che era stato legittimamente esercitato il diritto di cronaca. Il denunciante si doleva di alcuni articoli apparsi su siti INTERNET, in cui si dava notizia del suo arresto e lo si definiva "tombarolo". Confermata in Cassazione

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 29 aprile 2014, n. 17968 Ritenuto in fatto 1. Il Giudice delle indagini preliminari di Vibo Valentia, con decreto del 4 aprile 2013, ha disposto, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, l’archiviazione del procedimento N. 125/12/44 R.G.N.R. instaurato contro ignoti per il reato di diffamazione, ritenendo che sia...