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Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza 8 aprile 2014, n. 15710

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLDI Paolo – Presidente
Dott. BRUNO Paolo Antonio – Consigliere
Dott. MICHELI Paolo – Consigliere
Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere
Dott. LIGNOLA Ferdinan – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS), nei confronti di:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 19/2010 GIUDICE DI PACE di SAN PIETRO VERNOTICO, del 12/11/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/01/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA;
Il Procuratore generale della Corte di cassazione, Dott. Giovanni D’Angelo, ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza limitatamente al reato di ingiuria ed il rigetto nel resto;
il difensore della parte civile, avv. (OMISSIS), ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del giudice di pace di San Pietro Vernotico, in data 12 novembre 2012, (OMISSIS) era assolto dalle accuse di ingiuria, minaccia e danneggiamento in danno di (OMISSIS), perche’ il fatto non sussiste, in relazione alla frase “oggi mi hai cacato il cazzo, la prossima volta non suono piu’ e rompo qualsiasi auto che trovo davanti” ed al danneggiamento dell’auto di proprieta’ della (OMISSIS), avvenuto il giorno successivo.
2. Il giudice di pace ha escluso in punto di fatto il dissidio del (OMISSIS) tra l’imputato e la parte civile, alla luce della deposizione dei testi addotti dalla persona offesa, la cui deposizione e’ stata ritenuta inattendibile, poiche’ smentita dalle persone indicate dalla stessa come presenti ai fatti.
2.1 In punto di diritto il giudice di primo grado ha poi escluso che la frase pronunciata potesse integrare il reato di ingiuria, mentre in relazione all’espressione minacciosa ha escluso la sussistenza del reato per il suo carattere impersonale, essendo la prospettazione del danneggiamento rivolta a chiunque avesse ostruito la porta d’ingresso della sua abitazione e non specificamente alla persona offesa.
3. Contro la sentenza propone ricorso per Cassazione la parte civile, con atto sottoscritto dal difensore, avv. (OMISSIS), affidato a quattro motivi.
3.1 Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione in relazione alla prova della responsabilita’ dell’imputato per i reati di ingiuria e minaccia, non avendo il giudicante argomentato le ragioni per le quali ha ritenuto inattendibile la parte civile ed attendibili gli altri testimoni.
3.2 Con il secondo motivo si deduce violazione dell’articolo 606 c.p.p., lettera B ed E, in relazione all’articolo 594 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato di ingiuria, poiche’ a suo giudizio l’espressione “oggi mi hai cacato il cazzo” incide sul decoro della persona, costituendo manifestazione di disistima verso l’individuo nei cui confronti e’ diretta, trasudando disprezzo; la ricorrente indica alcune circostanze concrete, che a suo giudizio qualificano la situazione concreta: l’assoluta mancanza di confidenza tra le parti; l’essere destinataria della frase una donna; l’aver pronunciato l’espressione in una strada pubblica, alla presenza di altre persone di sesso maschile; l’avere posto l’espressione a corredo di una lamentela relativa problemi di parcheggio, in grado di indicare la parte civile quale persona maleducata, incivile ed irrispettosa dei diritti altrui.
3.3 Con il terzo motivo si deduce violazione dell’articolo 606 c.p.p., lettera E, in relazione al reato di minaccia, poiche’ anche a ritenere che l’espressione “la prossima volta non suono piu’ e rompo qualsiasi auto che trovo davanti” fosse rivolta a chiunque avesse ostruito il passaggio, tra i suoi destinatari andava ricompresa comunque anche la (OMISSIS).
3.4 Con il quarto motivo si deduce violazione dell’articolo 606 c.p.p., lettera E, in relazione al reato di danneggiamento, avendo il giudice di pace escluso la prova del reato, pur in presenza di una serie di circostanze che consentivano di desumere la commissione del reato da parte del (OMISSIS) in maniera logica, quali le continue richieste di spostare l’auto fino al giorno della minaccia; la minaccia stessa; le caratteristiche peculiari dei danni provocati all’auto; la loro compatibilita’ con le manovre e con le misure ed altezza dei mezzi di trasporto di proprieta’ del (OMISSIS); la situazione di quasi flagranza dell’imputato.
4. Con memoria depositata il 13 gennaio 2014, il difensore dell’imputato eccepisce la violazione dell’articolo 569 c.p.p., comma 3, poiche’ in caso di ricorso per Cassazione per saltum il ricorrente non puo’ dedurre la violazione dell’articolo 606 c.p.p., lettera D ed E, ed il ricorso si converte in appello. Si chiede pertanto la conversione del ricorso in appello, ma poiche’ l’impugnazione attiene alla responsabilita’ penale e non all’azione civile, se ne chiede la dichiarazione di inammissibilita’.
4.1 Nel merito si evidenzia l’infondatezza delle doglianze, poiche’ la sentenza impugnata non e’ affetta da vizi di contraddittorieta’ o illogicita’ manifesta; secondo la difesa dell’imputato viene chiarita in maniera adeguata la ragione della ritenuta inattendibilita’ della deposizione della parte civile.
4.2 Il secondo motivo e’ ritenuto irrilevante ed infondato come anche il terzo, alla luce della motivazione della decisione del giudice di pace.
4.3 Il quarto motivo e’ ritenuto pretestuoso, illegittimo ed infondato, poiche’ il reato di danneggiamento e’ escluso gia’ sulla base delle parole della persona offesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso puo’ accogliersi nei limiti che seguono.
1.1 Preliminarmente va esaminata l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso, proposta dalla difesa dell’imputato, nella memoria di cui si e’ dato conto, con la quale si evidenziava che, poiche’ il ricorso della parte civile e’ da qualificare “immediato”, ai sensi dell’articolo 569 cod. proc. pen., per cui, essendo incentrato tutto sulla denuncia di vizi motivazionali, ai sensi del comma 3 della disposizione, si converte in appello ed in quanto tale e’ inammissibile.
1.2 L’eccezione e’ infondata, poiche’ e’ errata la premessa dalla quale parte il difensore dell’imputato.
Infatti il ricorso proposto dalla parte civile contro una sentenza di assoluzione del giudice di pace, nel giudizio introdotto con ricorso immediato, a norma del Decreto Legislativo n. 274 del 2000, articolo 21, non va qualificato come ricorso “per saltum”, ai sensi dell’articolo 569, ma come ricorso ordinario, ai sensi dell’articolo 606 cod. proc. pen.. Ed invero, e’ indiscusso insegnamento di questa Corte regolatrice – maturato sulla scia di una pronuncia delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236539) – che, pur dopo le modificazioni introdotte dalla Legge n. 46 del 2006, articolo 6, all’articolo 576 cod. proc. pen., la parte civile ha facolta’ di proporre appello, agli effetti della responsabilita’ civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio di primo grado. Tale facolta’ le deriva dalla regola generale dettata dall’articolo 576 cod. proc. pe., in tema di impugnazione della parte civile, ai soli effetti della responsabilita’ civile, avverso le sentenze di proscioglimento: norma, certamente, applicabile al processo davanti al giudice di pace in forza del richiamo di cui al Decreto Legislativo n. 274 del 2000, articolo 2 (Sez. 5, n. 38699 del 18/06/2008, Buratti, Rv. 242021).
1.3 Con riferimento pero’ alla responsabilita’ penale, la parte civile e’ legittimata a proporre il solo ricorso per cassazione, qualora il procedimento sia stato instaurato a seguito di ricorso immediato al giudice (Sez. 5, n. 4695 del 05/12/2008 – dep. 03/02/2009, Simoni, Rv. 242605).
La fattispecie e’ disciplinata dal Decreto Legislativo n. 274 del 2000, articolo 38, secondo cui il ricorrente che ha chiesto la citazione a giudizio dell’imputato a norma dell’articolo 21 puo’ proporre impugnazione, anche agli effetti penali, contro la sentenza di proscioglimento del giudice di pace negli stessi casi in cui e’ ammessa l’impugnazione da parte del pubblico ministero. Poiche’ l’articolo 36, comma 2, della legge istitutiva della competenza penale del giudice di pace, consente al pubblico ministero di proporre esclusivamente ricorso per Cassazione contro le sentenze di proscioglimento, analoga limitazione subisce, di riflesso, la persona offesa che agisca in veste di accusatore privato, mediante ricorso immediato al giudice, di cui al cit. Legge n. 274 del 2000, articolo 21.
2. Venendo al contenuto del ricorso, deve rilevarsi che il primo motivo e’ fondato, poiche’ effettivamente la sentenza impugnata, lungi dall’apprezzare l’attendibilita’ delle dichiarazioni della persona offesa, secondo i consueti canoni della spontaneita’ e precisione del narrato, dell’esistenza di elementi sintomatici di intenti calunniatori o ritorsivi, ne deduce l’inattendibilita’ dalla circostanza che gli altri testi, senza smentire direttamente la versione accusatoria, affermano di non aver assistito ad alcun diverbio tra l’imputato e la persona offesa.
2.1 Risulta quindi evidente il vizio di motivazione sull’attendibilita’ della (OMISSIS), in quanto secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, confermata recentemente nella sua composizione piu’ prestigiosa (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214) le regole dettate dall’articolo 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilita’ dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilita’ soggettiva del dichiarante e dell’attendibilita’ intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere piu’ penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone.
Orbene, anche se la valutazione della credibilita’ della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e che non puo’ essere rivalutata in sede di legittimita’, laddove il giudice sia incorso – come in questo caso – in manifeste contraddizioni (Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342), il giudice di legittimita’ puo’ sindacare il giudizio.
Di conseguenza la sentenza va annullata con rinvio al giudice di pace di San Pietro Vernotico perche’ rinnovi, eventualmente previa nuova escussione, la valutazione dell’attendibilita’ della teste.
3. L’annullamento va pero’ limitato al reato di minaccia, rispetto al quale e’ fondato anche il terzo motivo di ricorso: appare evidente, infatti, che la prospettazione del danneggiamento di un’auto, laddove mal parcheggiata (“la prossima volta non suono piu’ e rompo qualsiasi auto che trovo davanti”) integra un danno ingiusto, che non e’ escluso dall’apparente genericita’ del destinatario. Come pacificamente affermato da questa Sezione (Sez. 5, n. 21601 del 12/05/2010, Pagano, Rv. 247762) l’integrazione del reato di minaccia richiede che si abbia una limitazione della liberta’ psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato alla vittima nella persona o nel patrimonio (Sez. 5, n. 8275 del 23/04/1986, Sorgon, Rv. 173578), mentre non e’ necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente nella vittima, bastando – poiche’ si tratta di reato di pericolo – la sola attitudine ad intimorire, quando il male ingiusto puo’ essere dedotto dalla situazione contingente (Sez. 5, n. 21601 del 12/05/2010, Pagano, Rv. 247762).
3.1 Con riferimento al caso di specie, non puo’ dubitarsi che il danneggiamento di qualunque auto trovata come ostacolo al trattore rappresentava sicuramente una intimidazione, in grado di limitare la liberta’ psichica della destinataria della affermazione, poiche’ l’imputato contestava in quel frangente proprio la presenza dell’autovettura della (OMISSIS).
4. Quanto al reato di danneggiamento, oggetto del quarto motivo di ricorso, correttamente il giudice di merito ne ha escluso la sussistenza proprio sulla base delle parole della parte civile, riportate in sentenza (“Non posso dire con assoluta certezza che sia stato il (OMISSIS), ma non escludo che tali danneggiamene siano stati causati dallo stesso nel tentativo di uscire il trattore dall’abitazione”), che si limita ad ipotizzare un danneggiamento meramente colposo, in quanto tale non rientrante nell’articolo 635 cod. pen..
Di conseguenza il quarto di motivo di ricorso va rigettato.
5. Venendo infine al delitto di ingiuria, oggetto del secondo motivo di ricorso, correttamente e’ stata esclusa la portata offensiva dell’espressione incriminata.
5.1 Il giudice di merito ha plausibilmente ritenuto che la frase pronunciata dall’imputato fosse espressione di un fastidio e non di disprezzo per la (OMISSIS), valutazione che risulta ragionevole e razionale.
Non e’ infatti il significato in se’ della frase “oggi mi hai cacato il cazzo” a venire in discussione, perche’, come dimostra la casistica giurisprudenziale, quel tipo di espressione puo’ essere utilizzato in funzione di azioni ed in contesti variabili. Ne’ viene in discussione l’accettabilita’ sociale di un tale linguaggio, perche’ l’articolo 594 cod. pen. non punisce la volgarita’ in se’.
5.2 Cio’ che rileva e’ il significato dell’azione compiuta con quelle parole; in tema di tutela penale dell’onore, infatti, la valenza offensiva di una determinata espressione, per essere esclusa o comunque scriminata con il riconoscimento di una causa di non punibilita’, deve essere riferita al contesto nel quale e’ stata pronunciata (Sez. 5, n. 32907 del 30/06/2011, Di Coste, Rv. 250941); cosi’, ad esempio, e’ stata ritenuta adeguatamente motivata la condanna per ingiuria in relazione all’espressione “non rompere le palle” (sostanzialmente equivalente a quella oggetto della decisione impugnata), rivolta dal direttore di una comunita’ di recupero per tossicodipendenti ai carabinieri intervenuti per effettuare un controllo (Sez. 5, n. 35548 del 19/09/2007, Grosso, Rv. 237729) perche’ si e’ ritenuto che l’imputato avesse inteso contrastare l’operazione dei militari, qualificandola come inutilmente vessatoria e, pertanto, attribuendo loro la responsabilita’ di un abuso.
5.3 Nella decisione da ultimo citata si e’ ribadito un principio costantemente affermato da questa Sezione, per il quale al fine di accertare se l’espressione utilizzata sia idonea a ledere il bene protetto dalla fattispecie incriminatrice di cui all’articolo 594 cod. pen., occorre fare riferimento ad un criterio di media convenzionale in rapporto alle personalita’ dell’offeso e dell’offensore nonche’ al contesto nel quale detta espressione sia stata pronunciata ed alla coscienza sociale (Sez. 5, n. 39454 del 03/06/2005, Braconi, Rv. 232339; Sez. 5, n. 21264 del 19/02/2010, Saroli, Rv. 247473; Sez. 5, n. 32907 del 30/06/2011, Di Coste, Rv. 250941). Infatti il significato delle parole dipende dall’uso che se ne fa e dal contesto comunicativo in cui si inseriscono: se e’ vero infatti che in linea di principio l’uso abituale di espressioni volgari non puo’ togliere alle stesse l’obiettiva capacita’ di ledere l’altrui prestigio, ve ne sono alcune di uso talmente diffuso, anche quali intercalari, che in relazione proprio al contesto comunicativo perdono la loro potenzialita’ lesiva.
5.4 E’ innegabile che l’evoluzione del costume e la progressiva decadenza del lessico adoperato dai consociati nei rapporti interpersonali, unitamente ad una sempre maggiore valorizzazione delle espressioni scurrili come forme di realismo nelle arti contemporanee (si pensi soprattutto al cinema) e tradizionali (quali ad esempio la letteratura o il teatro) ha reso alcune parolacce di uso sempre piu’ frequente, soprattutto negli strati sociali a piu’ bassa scolarizzazione, attenuandone fortemente la portata offensiva, con riferimento alla sensibilita’ dell’uomo medio.
La riduzione del novero dei lemmi utilizzati nel linguaggio corrente, scelti peraltro di norma nella cerchia delle espressioni di piu’ aspra volgarita’, sintomo evidente di un incrudelimento vieppiu’ scoraggiante per i puristi della lingua, rappresenta ormai un inevitabile ed inarrestabile dato culturale, in ambienti in cui troneggia a mo’ di moderno totem lo strumento televisivo, purtroppo mezzo di diffusione dilagante di pratiche linguistiche sconvenienti.
5.5 Come rilevato dalla Suprema Corte anche recentemente rispetto ad un caso di specie molto simile a quello in esame (l’imputato aveva pronunciato nei confronti del contraddittore l’espressione “..mi hai rotto i coglioni”, nel contesto di una discussione animata; Sez. 5, n. 19223 del 14/12/2012 – dep. 03/05/2013, Fracasso, Rv. 256240), l’utilizzo di un linguaggio piu’ disinvolto, piu’ aggressivo, meno corretto di quello in uso in precedenza caratterizza oggigiorno anche il settore dei rapporti tra i cittadini, derivandone un mutamento della sensibilita’ e della coscienza sociale: siffatto modo di esprimersi e di rapportarsi all’altro, infatti, se e’ certamente censurabile sul piano del costume, e’ ormai accettato (se non sopportato) dalla maggioranza dei cittadini.
5.6 L’indubbia volgarita’ dei termini utilizzati dal (OMISSIS), allora, non determina automaticamente la lesione del bene protetto dalla fattispecie di cui all’articolo 594 cod. pen., proprio perche’ la frase incriminata non si e’ tradotta in un oggettivo giudizio di disvalore sulle qualita’ personali della (OMISSIS), ma ha rappresentato -secondo la decisione impugnata – una reazione, sicuramente scomposta e non giustificabile sul piano della ordinaria educazione, al parcheggio dell’auto della parte civile, evidentemente vissuto dall’imputato a sua volta come forma di prevaricazione.
5.7 Il giudice di merito ha ritenuto che la frase incriminata, nello specifico contesto di rapporti di vicinato di non elevata scolarizzazione (emblematico l’errore grammaticale della teste che utilizza il verbo intransitivo uscire in maniera errata, in relazione al trattore), fosse da intendere come espressione di fastidio e non di disprezzo; tale giudizio risulta ragionevolmente giustificato, per cui deve ritenersi incensurabile in questa sede.
5.8 In una delle decisioni prima citate (Sez. 5, n. 35548 del 19/09/2007, cit.) si distingue il caso in cui venga in discussione solo il significato di una comunicazione testuale, come puo’ accadere ad esempio in materia di diffamazione a mezzo stampa, da quello in cui si discute il significato di un comportamento comunicativo nel suo complesso, come avviene appunto in tema di ingiuria. Piu’ precisamente occorre stabilire se rileva solo cio’ che si e’ voluto dire ovvero anche cio’ che si e’ voluto fare con le parole controverse: nel primo caso si tratta cosi’ di accertare se un determinato enunciato sia effettivamente offensivo della reputazione altrui, per cui viene in rilievo una questione di qualificazione giuridica, che puo’ essere risolta direttamente anche dal giudice di legittimita’; nel secondo caso si tratta di stabilire quale fu l’effettivo comportamento in discussione e quindi si pone una questione di fatto, estranea al sindacato di legittimita’.
Per questa ragione, quando il giudizio penale richiede l’interpretazione di comportamenti comunicativi, le regole del linguaggio e della comunicazione costituiscono il criterio di inferenza (premessa maggiore) che, muovendo dal gesto comunicativo (premessa minore), consente di pervenire alla conclusione interpretativa. Sicche’ le valutazioni del giudice del merito sono censurabili solo quando si fondino su criteri interpretativi inaccettabili (difetto della giustificazione esterna) ovvero applichino scorrettamente tali criteri (difetto della giustificazione interna). La stessa individuazione del contesto comunicativo che contribuisce a definire il significato di un’affermazione, invero, comporta una selezione dei fatti e delle situazioni rilevanti, che e’ propria del giudizio di merito. E, quando l’interpretazione del significato di un comportamento comunicativo e’ sorretta da un’adeguata motivazione, come nel caso di specie, essa e’ incensurabile nel giudizio di legittimita’.
5.9 In definitiva – allora – il secondo motivo di ricorso proposto dalla parte civile e’ infondato.
6. In conclusione la sentenza impugnata va annullata con rinvio a giudice di pace di San Pietro Vernotico, limitatamente al reato di minaccia, per nuovo esame. Nel resto il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata, limitatamente al reato di minaccia, con rinvio a giudice di pace di San Pietro Vernotico per nuovo esame. Rigetta nel resto il ricorso.

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