Suprema Corte di Cassazione sezione III ordinanza 1 aprile 2014, n. 7533 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RUSSO Libertino Alberto – Presidente Dott. PETTI Giovanni B. – Consigliere Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere Dott....
Categoria: Sentenze – Ordinanze
Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 2 maggio 2014, n. 9560. È legittima l'imposizione della tassa governativa sui telefonini. Lo hanno chiarito con una articolata sentenza le Sezioni unite della Cassazione (9560/2014) accogliendo il ricorso dell'Agenzia delle entrate contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto che, invece, aveva riconosciuto il diritto di tre comuni (Campodarsego, Piombino e Loreggia) alla restituzione della tassa, prevista dal Dpr 641/1972, in quanto la norma sarebbe stata implicitamente abrogata dal Dlgs 259/2003
Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 2 maggio 2014, n. 9560 Svolgimento del processo I Comuni di Campodarsego, Piombino e Loreggia chiesero all’erario la restituzione, della “tassa di concessione governativa per l’utilizzo di apparecchiature radiomobili terrestri”, prevista dal n. 21 della Tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, adducendo che essa fosse...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 17 aprile 2014, n. 8940. Non è impugnabile per Cassazione l'ordinanza che dichiara inammissibile l'appello che non abbia una ragionevole probabilità di essere accolto
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 17 aprile 2014, n. 8940 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezioni unite, ordinanza 5 maggio 2014, n. 9573. Nel caso di controversia relativa a rapporto di pubblico impiego non soggetto, per ragioni soggettive o temporali, alla privatizzazione, la soluzione della questione del riparto della giurisdizione, rispetto ad una domanda di risarcimento danni per la lesione della propria integrità psicofisica proposta da un pubblico dipendente nei confronti dell'Amministrazione, è strettamente subordinata all'accertamento della natura giuridica dell'azione di responsabilità in concreto proposta, in quanto, se è fatta valere la responsabilità contrattuale dell'ente datore di lavoro, la cognizione della domanda rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, mentre, se è stata dedotta la responsabilità extracontrattuale, la giurisdizione spetta al giudice ordinario. L'accertamento del tipo di responsabilità azionato prescinde dalle qualificazioni operate dall'attore, anche attraverso il richiamo strumentale a singole norme di legge, quali l'art. 2087 o l'art. 2043 cod. civ., mentre assume rilievo decisivo la verifica dei tratti propri dell'elemento materiale dell'illecito, e quindi l'accertamento se il fatto denunciato violi il generale divieto di "neminem laedere" e riguardi, quindi, condotte dell'amministrazione la cui idoneità lesiva possa esplicarsi indifferentemente nei confronti della generalità dei cittadini come nei confronti dei propri dipendenti, costituendo in tal caso il rapporto di lavoro mera occasione dell'evento dannoso, ovvero consegua alla violazione di obblighi specifici che trovino al ragion d'essere nel rapporto di lavoro, nel qual caso la natura contrattuale della responsabilità non può essere revocata in dubbio
Suprema Corte di Cassazione sezioni unite ordinanza 5 maggio 2014, n. 9573 Ritenuto in fatto e in diritto – che, con citazione del 22 gennaio 2010, M.D. nonché M. e P.S., in nome proprio ed in qualità di eredi (rispettivamente madre, sorella e fratello) del defunto Caporal Maggiore dell’Esercito Italiano F.S., convenivano in giudizio, innanzi...
Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 5 maggio 2014, n. 18446. In tema di omicidio colposo, per omessa adeguata custodia di armi da sparo e relativo munizionamento, risultano irrilevanti le circostanze di fatto in presenza delle quali l'evento si verificò, rappresentando l'occasione, e, ove riferibili a comportamenti umani responsabili, una concausa, dell'evento, la radice della responsabilità penale per colpa del proprietario-detentore dell'arma essendo radicata nella predetta condotta omissiva (fattispecie di morte di un ragazzo ucciso da un colpo di fucile sparato dal figlio infraquattordicenne del proprietario dell'arma, il quale la aveva lasciata, incustodita, in un vano della casa in riatto, facilmente accessibile al figlio minore
Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 5 maggio 2014, n. 18446 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 21\6\2013 la Corte di Appello di Torino, in sede di rito abbreviato, confermava la condanna dei coniugi P.B. e L.M. per il delitto di cui all’art. 589 c.p. per cooperazione colposa nell’omicidio in danno del minore dodicenne...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 5 febbraio 2014, n. 2527. Il mancato trasferimento della propria residenza, entro 18 mesi dall'acquisto, nel Comune ove è ubicato l'immobile, comporta la decadenza dal beneficio
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI Ordinanza 5 febbraio 2014, n. 2527 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CICALA Mario – Presidente – Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere – Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere – Dott. DI...
Corte di Cassazione, sezioni unite, ordinanza 5 maggio 2014, n. 9570. Ai fini della delimitazione dell'ambito della giurisdizione tributaria, occorre attribuire esclusivo rilievo alla disciplina dettata dall'art. 2 del D.Lgs n. 546/1992" ed avere puntualizzato che tale disciplina non resta condizionata in senso limitativo dall'elencazione degli atti impugnabili di cui all'art. 19 del medesimo D.Lgs. n.546/1992, ha espressamente affermato che la mancanza di uno di tali atti, non preclude l'accesso del cittadino alla tutela giurisdizionale ogni qualvolta esista un atto che si riveli comunque idoneo, in ragione del suo contenuto, a far sorgere l'interesse ad agire ex art. 100 del codice di procedura civile
Suprema Corte di Cassazione sezioni unite ordinanza 5 maggio 2014, n. 9570 Svolgimento del processo L’Avvocato D.G.A. , quale creditore della srl Abaco in liquidazione, intraprese procedura di espropriazione presso terzi, iscritta al n. 4278/2011, notificando all’Agenzia Entrate, atto di pignoramento di presunti crediti tributari vantati dalla citata società nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria dello...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 29 aprile 2014, n. 2232. Il procedimento sanante può avere applicazione solo dove vi sia ancora da acquisire alla proprietà pubblica il bene, acquisito solo in via di fatto, da cui deriva l’ovvia conseguenza dell’impossibilità di applicare il meccanismo di acquisizione sanante, nei casi in cui la pubblica amministrazione già risulti titolare dell'area espropriata, in base ad una sentenza del giudice civile che abbia espressamente ravvisato tale titolarità, con una statuizione inequivocabile su cui si è formato il giudicato
CONSIGLIO DI STATO sezione IV SENTENZA 29 aprile 2014, n.2232 SENTENZA sul ricorso in appello n. 1430 del 2014, proposto da ANAS s.p.a. e Prefettura di Brindisi, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliate ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12;...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 24 aprile 2014, n. 9286. Il concreto esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 CC espressione del più generale potere di cui all'art. 115 del codice del rito, dà luogo non ad un giudizio d'equità ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, ond'è che non solo è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile per la parte interessata provare il danno nel suo preciso ammontare, come desumibile dalle citate norme sostanziali, ma non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, anzi, al contrario, presuppone già assolto dalla parte stessa, nei cui confronti le citate disposizioni non prevedono alcuna relevatio ab onere probandi al riguardo, l'onere su di essa incombente ex art. 2697 CC di dimostrare sia la sussistenza sia l'entità materiale del danno, così come non la esonera dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, nonostante la riconosciuta difficoltà, al fine di consentire che l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile limitato e ricondotto alla sua peculiare funzione di colmare soltanto le lacune riscontrate insuperabili nell'iter della precisa determinazione dell'equivalente pecuniario del danno stesso
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 24 aprile 2014, n. 9286 Svolgimento del processo Con citazione 24.6.1997 T.A. conveniva davanti al Tribunale di Parma E.R.E. sri e premesso di aver stipulato il 2.9.1996 un contratto di appalto per l’esecuzione di opere di finiture esterne ed interne di un edificio in Parma via Bixio 115,...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 24 aprile 2014, n. 9301. Al fine di poter considerare – ai sensi del R.D.L. 19 ottobre 1923, n. 2328, articolo 17, – come lavoro effettivo la meta' del tempo impiegato dal lavoratore dipendente di una societa' di pubblici servizi di trasporto in concessione per recarsi, "senza prestare servizio, con un mezzo gratuito di servizio in viaggi comandati da una localita' all'altra per prendere servizio o fare ritorno a servizio compiuto", e' necessario che non via sia coincidenza del luogo di inizio con quello di cessazione del lavoro giornaliero e che tale circostanza sia determinata non da una scelta del lavoratore, bensi', in via esclusiva, da una necessita' logistica aziendale, rimanendo irrilevante l'uso del mezzo gratuito di servizio da parte del lavoratore o che quest'ultimo si rechi al lavoro con un proprio mezzo ovvero con mezzi pubblici od anche a piedi. Concorrendo tali condizioni, il lavoratore puo' ottenere il riconoscimento del diritto previsto dalla suddetta norma (alla lettera c), il cui fondamento e' insito nell'esigenza di compensare il tempo necessario al menzionato spostamento indotto dall'organizzazione del lavoro riconducibile all'azienda
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 24 aprile 2014, n. 9301 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIDIRI Guido – Presidente Dott. VENUTI Pietro – rel. Consigliere Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere Dott. LORITO Matilde – Consigliere Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere...