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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 12 settembre 2014, n. 37577. Il saluto "romano" è tutt'oggi reato. La Cassazione, nel confermare la sentenza di condanna, ha escluso che la norma si presti a valutazioni di (in)costituzionalità, precisando che non è la manifestazione esteriore in quanto tale ad essere oggetto di incriminazione, bensì il suo venire in essere in condizioni di pubblicità tali da rappresentare un concreto tentativo di raccogliere adesioni ad un progetto di ricostituzione, il che esclude ogni contrasto con la Costituzione

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 12 settembre 2014, n. 37577   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CORTESE Arturo – Presidente Dott. ZAMPETTI Umberto – Consigliere Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 24 settembre 2014, n. 20145. Lo stato di disoccupazione e la mancanza di qualsiasi reddito e le sue gravi condizioni di salute compromettono la capacità lavorativa. Revocato l'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli da parte del padre

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza  24 settembre 2014, n. 20145 1. Il Tribunale di Viterbo, dopo aver pronunciato con sentenza non definitiva la separazione personale dei coniugi M.A. e M.V., addebitandola ad entrambi, con successiva sentenza del 13 luglio 2008, all’esito di consulenza psicologica e accertamenti patrimoniali a mezzo della Polizia tributaria, ha...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 8 settembre 2014, n. 18869. L'inclusione delle spese straordinarie in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno posto a carico di uno dei genitori può rivelarsi in netto contrasto con il principio di proporzionalità e di adeguatezza del mantenimento

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 8 settembre 2014, n. 18869   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere...

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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 10 settembre 2014, n. 4599. I servizi pubblici locali di rilevanza economica possono essere gestiti indifferentemente mediante il mercato (ossia individuando all'esito di una gara ad evidenza pubblica il soggetto affidatario) ovvero attraverso il c.d. partenariato pubblico-privato (ossia per mezzo di una società mista e quindi con una "gara a doppio oggetto" per la scelta del socio o poi per la gestione del servizio), ovvero attraverso l'affidamento diretto, in house, senza previa gara, ad un soggetto che solo formalmente è diverso dall'ente, ma che ne sostituisce sostanzialmente un diretto strumento operativo, ricorrendo in capo a quest'ultimo i requisiti della totale partecipazione pubblica, del controllo (sulla società affidataria) "analogo" (a quello che l'ente affidante esercita sui propri servizi) e della realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della sua attività con l'ente o gli enti che la controllano (sentenza della Corte Cost. n. 199 del 20/7/2012). L'affidamento diretto, in house – lungi dal configurarsi pertanto come un'ipotesi eccezionale e residuale di gestione dei servizi pubblici locale – costituisce invece una delle (tre) normali forme organizzative delle stesse, con la conseguenza che la decisione di un ente in ordine alla concreta gestione dei servizi pubblici locali, ivi compresa quella di avvalersi dell'affidamento diretto, in house (sempre che ne ricorrano tutti i requisiti così come sopra ricordati e delineatisi per effetto della normativa comunitaria e della relativa giurisprudenza), costituisce frutto di una scelta ampiamente discrezionale, che deve essere adeguatamente motivata circa le ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano e che, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, irragionevolezza, irrazionalità ed arbitrarietà ovvero non sia fondata su di un altrettanto macroscopico travisamento dei fatti

Consiglio di Stato sezione V sentenza 10 settembre 2014, n. 4599 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 5504 del 2013, proposto dalla s.p.a. GE., in persona del legale rappresentante in...

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Corte di Cassazione, sezione feriale, sentenza 23 settembre 2014, n. 38919. Il reato di cui all'art. 474 c.p. richiede, per la sua configurabilità, la falsa riproduzione degli elementi essenziali del marchio registrato nella loro interezza, ed ha per oggetto la tutela della fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno (il che esclude ogni rilievo della eventuale grossolanità della contraffazione e delle condizioni di vendita che siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno. Assume quindi rilievo non soltanto la pedissequa riproduzione del marchio ma anche ogni riproduzione che, per quanto non perfetta, sia idonea a dare l'apparenza del marchio originale. Si è infatti affermato che l'art. 474 cod. pen. punisce la riproduzione integrale, emblematica e letterale del segno distintivo o del marchio (contraffazione) ovvero la riproduzione parziale di essi, realizzata in modo tale da potersi confondere col marchio o col segno distintivo protetto (alterazione). Per contro, ai fini del delitto di cui all'art. 517 cod. pen. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci), è sufficiente che i nomi, marchi o segni distintivi, portati dai prodotti posti in vendita, risultino semplicemente ingannevoli, per avere anche pochi tratti di somiglianza con quelli originali, della cui morfologia siano, comunque, solo imitativi e non compiutamente riproduttivi

Suprema Corte di Cassazione sezione feriale sentenza 23 settembre 2014, n. 38919 Ritenuto di fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Rimini, la Corte di Appello di Bologna ha assolto S.A. dai reati di ricettazione e di detenzione a fine di commercio di merci recanti...