Articolo

Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 10 giugno 2014, n. 24531. In caso di sinistro stradale, l'obbligo di fermarsi, contemplato dall'art. 189 cod. strad., non sussiste solo nel caso in cui sia necessario prestare assistenza alle persone coinvolte, ma anche per fornire agli agenti intervenuti le indicazioni necessarie alla ricostruzione del sinistro, comprese le proprie generalità

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE IV PENALE Sentenza 10 giugno 2014, n. 24531   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Ritenuto in fatto L.G. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando quella di primo grado [che già lo aveva assolto dalla imputazione di...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 10 luglio 2014, n.15861. L'art. 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184 mira a garantire il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia naturale attraverso la predisposizione d'interventi diretti a rimuovere l'insorgere di situazioni di difficoltà e di disagio che possano compromettere la crescita in essa del minore. Ha “carattere prioritario” il diritto del minore di crescere nell'ambito della famiglia di origine, previsto dall'art. 1 della legge n. 184 del 1983, onde di esso è consentito il sacrificio solo in presenza di una situazione di carenza di cure materiali e morali, da parte dei genitori e degli stretti congiunti, tale da pregiudicare in modo grave e non transeunte lo sviluppo e l'equilibrio psicofisico del minore stesso. Nel sistema della legge, la situazione di abbandono, quale presupposto necessario per la dichiarazione dello stato di adottabilità, comportando il sacrificio dell'esigenza primaria di crescita in seno alla famiglia biologica, è configurabile solo quando si accerti che la vita offerta al minore dai congiunti sia inadeguata al normale sviluppo psico-fisico, così da fare considerare la rescissione del legame familiare come strumento necessario per evitare un più grave pregiudizio.

suprema CORTE DI CASSAZIONE sezione I sentenza 10 luglio 2014, n.15861 Fatto La Corte d’appello di Torino, sezione per i minorenni, con sentenza del 29 luglio 2013 ha respinto l’impugnazione proposta dai genitori C.D. e Ca.Da. e dalla nonna paterna M.A. avverso la sentenza del Tribunale per i minorenni di Torino, pronunciata in data 3...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 25 giugno 2014, n. 27548. Ai fini della responsabilita' per il delitto di ricettazione e' sufficiente invece l'accertamento del possesso di un bene di provenienza delittuosa in assenza di qualunque giustificazione del suo acquisto. La questione della consapevolezza delle manomissioni dei dati identificativi del veicolo attiene poi piu' propriamente all'originaria imputazione di riciclaggio

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 25 giugno 2014, n. 27548 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETTI Ciro – Presidente Dott. IANNELLI Enzo – Consigliere Dott. FIANDANESE Franco – Consigliere Dott. PRESTIPINO Antonio – rel. Consigliere Dott. MACCHIA...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 27 giugno 2014, n. 27966. Conducente rifiuta test antidroga: condanna anche se al momento del controllo l'auto è ferma. E dunque, il fatto che, al momento del controllo, la vettura fosse ferma nulla rileva, essendo stato l'imputato poco prima notato dagli agenti alla guida della vettura.

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 27 giugno 2014, n. 27966 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe – Presidente Dott. FOTI Giacomo – rel. Consigliere Dott. BIANCHI Luisa – Consigliere Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere Dott....

Articolo

Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 3 luglio 2014, n. 3346. L’azione risarcitoria promossa nei confronti dell’amministrazione tende ad ottenere il risarcimento per tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza dell’occupazione preordinata all’espropriazione effettuata nel 1979 e mai conclusasi con l’emanazione del decreto di esproprio, pur a fronte della completa realizzazione dell’opera pubblica. Trattasi, pertanto, di domanda di risarcimento da occupazione divenuta sine titulo, avendo definitivamente espunto la giurisprudenza gli stessi istituti dell’occupazione acquisitiva ed usurpativa (ex multis Consiglio di Stato sez. IV, 15 febbraio 2013, n.914) pacificamente rientrante nella giurisdizione esclusiva del g.a. di cui alla lett. g) comma 1, dell'art. 133 del Codice del processo amministrativo approvato con D.lgs. 2 luglio 2010 n.104. Infatti, è oramai principio consolidato sia nella giurisprudenza amministrativa che della Cassazione, come siano devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione – naturalmente anche ai fini complementari della tutela risarcitoria – di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo atto traslativo ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi costituendo ormai ius receptum l’appartenenza alla giurisdizione del g.a. delle domande di risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza dell’illegittima apprensione di terreni privati ad eccezione delle sole occupazioni riconducibili a “mere vie di fatto”, anche quindi in ipotesi di occupazione originariamente legittima ma divenuta illecita per effetto della perdita di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, circostanza che concreta un illecito di carattere permanente

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 3 luglio 2014, n. 3346 N. 03346/2014 N. 02584/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente DECISIONE ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 2584 del 2014, proposto...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 11 luglio 2014, n. 30790. Nel reato di ingiuria, al fine di apprezzare l’esiguita' dell’espressione serve sempre contestualizzarla, cioe' rapportarla nell’ambito spazio-temporale in cui e' stata pronunciata, potendo questa perdere gran parte della valenza offensiva se inserita in una particolare situazione

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 11 luglio 2014, n. 30790 Ritenuto in fatto 1. Il difensore di D.N.A. propone ricorso per cassazione contro la sentenza emessa in data 22 gennaio 2013 dalla Tribunale di Lanciano che confermava la decisione adottata dal Giudice di Pace di Atessa il 25 ottobre 2011, che aveva condannato...