Articolo

Corte Costituzionale, sentenza n. 254 del 13 novembre 2014. Dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 36-bis, comma 7, lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha modificato l’art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all’estero e di lavoro irregolare), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge del 23 aprile 2002, n. 73, nella parte in cui stabilisce: «L’importo delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata»

Sentenza  254/2014 Giudizio Presidente NAPOLITANO – Redattore LATTANZI Udienza Pubblica del 07/10/2014    Decisione  del 03/11/2014 Deposito del 13/11/2014   Pubblicazione in G. U. Norme impugnate: Art. 29, c. 2°, del decreto legislativo 10/09/2003, n. 276, come modificato dall’art. 1, c. 911°, della legge 27/12/2006, n. 296, in relazione all’art. 21 del decreto legge 09/02/2012, n. 5, modificato...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 11 novembre 2014, n. 46488. In tema di tutela penale dell'onore, occorre fare anche riferimento ad un criterio di media convenzionale in rapporto alle personalità dell'offeso e dell'offensore, unitamente al contesto nel quale detta espressione sia stata pronunciata. Nel caso in esame, il giudice di appello ha ricondotto – senza alcuna convincente giustificazione – l'espressione dell'imputato (sta esaurita ) – diretta all'antagonista, durante la leggera polemica in corso – ad una critica sprezzante nei confronti del suo stato di equilibrio psichico e , addirittura, all'attribuzione di una patologia mentale. E' di tutta evidenza che , alla luce del linguaggio comune , l'attribuzione all'interlocutore di uno stato patologico di questo tipo è espressa comunemente con termini critici più diretti e mirati sulle capacità mentali. L'aggettivo esaurito , sinonimo di vuoto, di finito , nello specifico episodio di cronaca quotidiana vissuto dai protagonisti , non riveste carattere offensivo, in quanto è diretto verso una persona che ha mostrato di essere vuota, nel senso di aver esaurito la propria capacità di sopportazione, la propria tolleranza per l'irregolare comportamento del vicino

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 11 novembre 2014, n. 46488 Fatto e diritto Con sentenza 22.3.2013, il tribunale di Brindisi ha confermato la sentenza 10.12.2011 del giudice di pace di San Pietro Vernotico, con la quale T.L. era stato condannato alla pena di € 200 di multa, al risarcimento dei danni , alla...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 27 ottobre 2014, n. 22788. Il mediatore immobiliare non può utilizzare come titolo esecutivo nei confronti della parte l'assegno datogli da quest'ultimo a garanzia della provvigione, ribadendo che il titolo di credito abbia valore legale. A maggior ragione se il titolo di credito sia sprovvisto dell'indicazione della data

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 27 ottobre 2014, n. 22788 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere...

Articolo

Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 4 novembre 2014, n. 5437. La giurisdizione sui provvedimenti disciplinari (atti del consiglio di disciplina od organi aziendali) adottati nei confronti degli "autoferrotramvieri" deve ritenersi spettare al giudice ordinario

Consiglio di Stato sezione V sentenza 4 novembre 2014, n. 5437 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5931 del 2004, proposto dal signor Fe.Ca., rappresentato e difeso dagli avv. Fr.Be., An.Sc. e Ca.Pu., con...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 27 ottobre 2014, n. 44868. La mancata contestazione della sottrazione delle chiavi dell'abitazione e' profilo che non puo' costituire motivo di censura della decisione impugnata, rileva la Corte che la maggiore gravita' della violazione, ai fini dell'applicazione dell'articolo 81 c.p., va accertata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si e' manifestata e all'eventuale giudizio di comparazione fra di esse

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 27 ottobre 2014, n. 44868 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LOMBARDI Alfredo Maria – Presidente Dott. BEVERE Antonio – Consigliere Dott. LAPALORCIA Grazia – Consigliere Dott. SABEONE Gerardo – Consigliere Dott. DE...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 27 ottobre 2014, n. 44870. All'infuori dell'ipotesi espressamente e specificamente disciplinata dal Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274, articoli 21, 28 e 30, non ricorrente nel caso di specie -, la mancata comparizione del querelante nel processo, nonostante la sollecitazione del giudice a comparire, non configura una rimessione tacita di querela. Ne segue l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 27 ottobre 2014, n. 44870 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LOMBARDI Alfredo Maria – Presidente Dott. BEVERE Antonio – Consigliere Dott. LAPALORCIA Grazia – Consigliere Dott. SABEONE Gerardo – Consigliere Dott. DE MARZO...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 10 novembre 2014, n. 23928. Con il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, comma 19, convertito dalla L. 15 luglio 2011, il legislatore è intervenuto, con norma dichiaratamente di interpretazione autentica, affermando che "Le disposizioni di cui alla L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 64, comma 5, si interpretano nel senso che il contributo di solidarietà sulle prestazioni integrative dell'assicurazione generale obbligatoria è dovuto sia dagli ex dipendenti già collocati a riposo che dai lavoratori ancora in servizio. In questo ultimo caso il contributo è calcolato sul maturato di pensione integrativa alla data del 30 settembre 1999 ed è trattenuto sulla retribuzione percepita in costanza di attività lavorativa". La regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata non si presta ad equivoci: il contributo di solidarietà è dovuto sia dagli ex dipendenti sulle prestazioni integrative in godimento, sia dai lavoratori ancora in servizio e, in questo caso, è calcolato sul "maturato" della pensione integrativa al 30 settembre 1999 ed è trattenuto sulla retribuzione.

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 10 novembre 2014, n. 23928 Svolgimento del processo La Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata in data 3 giugno 2009, ha confermato la decisione di primo grado che, in accoglimento della domanda proposta da M.S. e dagli altri litisconsorti indicati in epigrafe, odierni intimati, aveva riconosciuto ai...