Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 24 settembre 2014, n. 20145 1. Il Tribunale di Viterbo, dopo aver pronunciato con sentenza non definitiva la separazione personale dei coniugi M.A. e M.V., addebitandola ad entrambi, con successiva sentenza del 13 luglio 2008, all’esito di consulenza psicologica e accertamenti patrimoniali a mezzo della Polizia tributaria, ha...
Categoria: Sentenze – Ordinanze
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 24 settembre 2014, n. 2012. In tema di opposizione a sanzione amministrativa irrogata a seguito di viola ione dell'ari. 142, comma 9, cod. strada, non vale ad escludere la responsabilità del conducente l'invocato stato di necessità dovuto all'esigenza di rispettare i tempi di una consulta come medica conseguente ad un malore lamentato da un passeggero, qualora l'opponente non abbia provato – essendone onerato per effetto dell'applicazione delle regole penalistiche sullo stato di necessità, alle quali occorre fare riferimento anche ai fini previsti dall'ari. 4 della legge n. 689 del 1981 – l'imminente pericolo di vita del passeggero medesimo e l'impossibilità di provvedere diversamente alla salvezza di quest'ultimo
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 24 settembre 2014, n. 20121 Motivi della decisione 1. Col primo ed unico motivo di ricorso si deduce: «insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio (art. 360 n. 5 C.P.C.)». Rileva il ricorrente che dal referto prodotto in giudizio risultava, a seguito della ecografia effettuata,...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 8 settembre 2014, n. 18869. L'inclusione delle spese straordinarie in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno posto a carico di uno dei genitori può rivelarsi in netto contrasto con il principio di proporzionalità e di adeguatezza del mantenimento
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 8 settembre 2014, n. 18869 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 10 giugno 2014, n. 13060. L'ottemperanza del datore di lavoro all'ordine giudiziale di riammissione in servizio a seguito di accertamento della nullità dell'apposizione di un termine al contratto di lavoro implica il ripristino della posizione di lavoro del dipendente, il cui reinserimento nell'attività lavorativa deve quindi avvenire nel luogo e nelle mansioni originarie, atteso che il rapporto contrattuale si intende come mai cessato e quindi la continuità dello stesso implica che la prestazione deve persistere nella medesima sede. Resta salva la facoltà del datore di lavoro di disporre il trasferimento del lavoratore ad altra unità produttiva, ma in tal caso devono sussistere le ragioni tecniche, organizzative e produttive richieste dall'art. 2103 c.c.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO sentenza 10 giugno 2014, n. 13060 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIDIRI Guido – Presidente – Dott. MANNA Antonio – Consigliere – Dott. TRIA Lucia – Consigliere – Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –...
Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 23 settembre 2014, n.19977. Ai fini dell’applicazione della Legge Pinto (legge n. 89/2001) sull’equa riparazione per l’irragionevole protrarsi del processo, il termine di durata dell’equo processo inizia a decorrere per gli eredi della parte deceduta costituitasi parte civile nel giudizio penale nel momento in cui gli stessi hanno avuto conoscenza del processo. In mancanza di prova di tale circostanza il termine di durata decorre dalla data del loro intervento in giudizio
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE SENTENZA 23 settembre 2014, n.19977 Ritenuto in fatto B.A. , vedova T. , e T.A. hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi illustrati con memoria avverso il decreto della Corte d’appello di L’Aquila del 6/10/2010, depositato il 14/10/2010, che aveva rigettato la loro domanda di equa...
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 23 settembre 2014, n. 4784. La locuzione "stipendio" nel pubblico impiego va intesa come paga tabellare e non come comprensiva di tutti gli emolumenti erogati con continuità ed a scadenza fissa, con la conseguenza che al fine di stabilire l'idoneità di un certo compenso a fare parte della base contributiva dell'indennità di buonuscita, ciò che rileva non è il carattere sostanziale di esso (natura retributiva o meno), ma il dato formale e cioè il regime impresso dalla legge a ciascun emolumento. In tal senso, in relazione alle forze di polizia, in particolare, nessuna disposizione di legge stabilisce la computabilità ai fini della indennità di buonuscita della indennità di polizia, della quale è stabilita espressamente soltanto la pensionabilità. Né sussiste una corrispondenza biunivoca necessaria tra la pensionabilità di un emolumento e la sua inclusione nell'indennità di buonuscita
Consiglio di Stato sezione VI sentenza 23 settembre 2014, n. 4784 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 10205 del 2007, proposto da Mu.An., rappresentato e difeso dall’avv. De.Ve., con domicilio eletto presso la...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 10 settembre 2014, n. 4599. I servizi pubblici locali di rilevanza economica possono essere gestiti indifferentemente mediante il mercato (ossia individuando all'esito di una gara ad evidenza pubblica il soggetto affidatario) ovvero attraverso il c.d. partenariato pubblico-privato (ossia per mezzo di una società mista e quindi con una "gara a doppio oggetto" per la scelta del socio o poi per la gestione del servizio), ovvero attraverso l'affidamento diretto, in house, senza previa gara, ad un soggetto che solo formalmente è diverso dall'ente, ma che ne sostituisce sostanzialmente un diretto strumento operativo, ricorrendo in capo a quest'ultimo i requisiti della totale partecipazione pubblica, del controllo (sulla società affidataria) "analogo" (a quello che l'ente affidante esercita sui propri servizi) e della realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della sua attività con l'ente o gli enti che la controllano (sentenza della Corte Cost. n. 199 del 20/7/2012). L'affidamento diretto, in house – lungi dal configurarsi pertanto come un'ipotesi eccezionale e residuale di gestione dei servizi pubblici locale – costituisce invece una delle (tre) normali forme organizzative delle stesse, con la conseguenza che la decisione di un ente in ordine alla concreta gestione dei servizi pubblici locali, ivi compresa quella di avvalersi dell'affidamento diretto, in house (sempre che ne ricorrano tutti i requisiti così come sopra ricordati e delineatisi per effetto della normativa comunitaria e della relativa giurisprudenza), costituisce frutto di una scelta ampiamente discrezionale, che deve essere adeguatamente motivata circa le ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano e che, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, irragionevolezza, irrazionalità ed arbitrarietà ovvero non sia fondata su di un altrettanto macroscopico travisamento dei fatti
Consiglio di Stato sezione V sentenza 10 settembre 2014, n. 4599 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 5504 del 2013, proposto dalla s.p.a. GE., in persona del legale rappresentante in...
Corte di Cassazione, sezione feriale, sentenza 23 settembre 2014, n. 38919. Il reato di cui all'art. 474 c.p. richiede, per la sua configurabilità, la falsa riproduzione degli elementi essenziali del marchio registrato nella loro interezza, ed ha per oggetto la tutela della fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno (il che esclude ogni rilievo della eventuale grossolanità della contraffazione e delle condizioni di vendita che siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno. Assume quindi rilievo non soltanto la pedissequa riproduzione del marchio ma anche ogni riproduzione che, per quanto non perfetta, sia idonea a dare l'apparenza del marchio originale. Si è infatti affermato che l'art. 474 cod. pen. punisce la riproduzione integrale, emblematica e letterale del segno distintivo o del marchio (contraffazione) ovvero la riproduzione parziale di essi, realizzata in modo tale da potersi confondere col marchio o col segno distintivo protetto (alterazione). Per contro, ai fini del delitto di cui all'art. 517 cod. pen. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci), è sufficiente che i nomi, marchi o segni distintivi, portati dai prodotti posti in vendita, risultino semplicemente ingannevoli, per avere anche pochi tratti di somiglianza con quelli originali, della cui morfologia siano, comunque, solo imitativi e non compiutamente riproduttivi
Suprema Corte di Cassazione sezione feriale sentenza 23 settembre 2014, n. 38919 Ritenuto di fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Rimini, la Corte di Appello di Bologna ha assolto S.A. dai reati di ricettazione e di detenzione a fine di commercio di merci recanti...
Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 23 settembre 2014, n. 38742. Il falso avente ad oggetto la targa automobilistica integra il delitto dì falsità in certificazione amministrativa e non in atto pubblico
Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 23 settembre 2014, n. 38742 Ritenuto di fatto Con sentenza in data 12.2.13 la Corte di Appello di Firenze pronunziava la riforma della sentenza del Giudice monocratico di Empolì, in data 17.11.2009, dichiarando non doversi procedere a carico di C.F: per la contravvenzione di cui all’art.102 comma VII...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 23 settembre 2014, n. 38701. Ai fini dell'emissione del provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio, è indispensabile che il comportamento concretamente realizzato dalla persona sia realmente lesivo dei suddetti beni giuridici. Ne consegue che il mero esercizio dell'attività di prostituzione, non costituendo di per sé reato (salvo che trascenda in una condotta penalmente rilevante), non può legittimamente fondare l'appartenenza alla categoria di persone socialmente pericolose prevista dall'art. 1, comma 1, lett. c) d. lgs. n. 159 del 2011 e, quindi, non può giustificare l'adozione del provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio. Né, d'altra parte, possono essere posti a carico del soggetto che si prostituisce eventuali reati o comportamenti pericolosi, commessi da terze persone, pur se occasionati dall'attività di meretricio. Diversamente, verrebbe surrettiziamente ripristinata, in palese violazione di legge, la previsione dell'art. 1, comma 1. n. 3, 1. n. 1423 del 1956, abrogata dall'art. 2 della 1. n. 327 del 1988.
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 23 settembre 2014, n. 38701 Ritenuto in fatto 1. Il 15 luglio 2013 la Corte d’appello di Ancona confermava la sentenza emessa il 15 maggio 2012 dal Tribunale di Fermo, sezione distaccata di S. Elpidio al mare che aveva dichiarato R. A. A. colpevole del reato previsto dall’ari....