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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 17 aprile 2015, n. 7917. La convivenza come coniugi – come situazione giuridica d’ordine pubblico ostativa alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze definitive di nullità di 1 matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, ed in quanto connotata da una complessità fattuale strettamente connessa all’esercizio di diritti, all’adempimento di doveri ed all’assunzione di responsabilità personalissimi di ciascuno dei coniugi, deve qualificarsi siccome eccezione in senso stretto (exceptio juris) opponibile da un coniuge alla domanda di delibazione proposta dall’altro coniuge e, pertanto, non può essere eccepita dal pubblico ministero interveniente nel giudizio di delibazione né rilevata d’ufficio dal giudice della delibazione o dal giudice di legittimità – dinanzi al quale, peraltro, non può neppure essere dedotta per la prima volta -, potendo invece essere eccepita esclusivamente, a pena di decadenza nella comparsa di risposta, dal coniuge convenuto in tale giudizio interessato a farla valere, il quale ha inoltre l’onere sia di allegare fatti e comportamenti dei coniugi specifici e rilevanti, idonei ad integrare detta situazione giuridica d’ordine pubblico, sia di dimostrarne la sussistenza in caso di contestazione mediante la deduzione di pertinenti mezzi di prova anche presuntiva

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 17 aprile 2015, n. 7917 Svolgimento del processo La Corte d’Appello di Bologna ha dichiarato l’efficacia della sentenza di nullità del matrimonio concordatario contratto da S.L. e B.C. per esclusione della prole da parte della donna. Alla delibazione si è opposta la B. rilevandone la contrarietà ad ordine...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 2 aprile 2015, n. 13928. Correttamente è stato disposto il sequestro per equivalente in caso di reato di truffa aggravata per il conseguimento delle erogazioni pubbliche e di falso ideologico, in quanto l’art. 21 D.M. 5.5.2011 (c.d. V° conto energia) prevede, per i casi in cui risulti accertata la non veridicità di dati, documenti o dichiarazioni, resi dai soggetti responsabili ai fini dell’ottenimento delle tariffe incentivanti di cui allo stesso D.M., la decadenza dal diritto alla tariffa incentivante con ripetizione di quanto in ipotesi già indebitamente percepito (vicenda in cui l’indagato era stato destinatario di un sequestro per equivalente di somme di denaro essendo al medesimo contestato il reato di truffa aggravata per il conseguimento delle erogazioni pubbliche e di falso ideologico per aver ricevuto la c.d. tariffa incentivante con contributo maggiorato nella misura del 10% per l’energia prodotta da pannelli solari di provenienza industriale europea, laddove sarebbe stata falsamente dichiarata l’origine comunitaria di 18 pannelli)

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 2 aprile 2015, n. 13928   REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETTI Ciro – Presidente Dott. GALLO Domenico – Consigliere Dott. DE CRESCIENZO Ugo – Consigliere Dott. PELLEGRINO Andrea – Consigliere Dott. BELTRANI...

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 2 aprile 2015, n. 14012. Posto a carico del committente l’obbligo di verificare nel merito l’operato dei coordinatori e, pertanto, il committente diviene responsabile di tutte le violazioni poste in essere dagli stessi nella redazione dei piani

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 2 aprile 2015, n. 14012 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SIRENA Pietro Antonio – Presidente Dott. BIANCHI Luisa – Consigliere Dott. MASSAFRA Umberto – rel. Consigliere Dott. CIAMPI Francesco Maria – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 3 aprile 2015, n. 14040. Peculato d’uso e non ordinario per il dirigente di una società di servizi al pubblico che utilizzi beni dell’impresa per fini personali

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 3 aprile 2015, n. 14040 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CITTERIO Carlo – Presidente Dott. MOGINI Stefano – Consigliere Dott. FIDELBO Giorgio – Consigliere Dott. DE AMICIS G. – rel. Consigliere Dott....

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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 17 aprile 2015, n. 1981. L’autonomia del diritto di accesso rispetto alla sottostante situazione soggettiva impone di prescindere da una verifica ex ante della fondatezza della eventuale controversia che la parte richiedente intenderebbe in prospettiva promuovere avvalendosi degli atti domandati in ostensione, in quanto non compete certo all’Amministrazione richiesta in concreto di dare accesso compiere apprezzamenti in ordine alla fondatezza della relativa pretesa sostanziale

Consiglio di Stato sezione V sentenza 17 aprile 2015, n. 1981 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9440 del 2014, proposto da Gi.Fa., rappresentato e difeso dall’avv. Gi.Ri., con domicilio eletto presso il Consiglio...

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Corte di Casaszione, sezione III, sentenza 16 aprile 2015, n. 7683. La cancellazione del difensore dall’albo professionale per motivi disciplinari, prevista dall’art. 40, r.d.l. n. 1578/33, è riconducibile, in virtù di interpretazione estensiva, alle ipotesi di cui all’art. 301 c.p.c., in quanto assimilabile a quelle espressamente previste della radiazione e della sospensione; pertanto, ove verificatasi prima della chiusura della discussione – dopo la quale ha, invece, rilevanza ai sensi dell’art. 286, 2 comma, c.p.c. – determina automaticamente l’interruzione del processo, ancorché il giudice o le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata. Tale nullità è soggetta al principio generale della conversione delle nullità in motivi di impugnazione e deve, quindi, essere dedotta con l’impugnazione – che assume la funzione di richiesta di prosecuzione del giudizio – soltanto dalla parte il cui procuratore fu colpito dall’evento interruttivo, in quanto, essendo le norme sull’interruzione del processo volte a tutelare la parte nei confronti della quale si sia verificato detto evento e che dallo stesso può essere pregiudicata, questa è la sola legittimata a valersi della mancata interruzione

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 16 aprile 2015, n. 7683 Svolgimento del processo 1. Nel 2005 Co.Au. convenne dinanzi al Tribunale di Pordenone: (a) T.F. ; (b) M.G. ; (c) la società Banco Popolare di Verona e Novara soc. coop. a r.l. (che in seguito, per effetto di successive fusioni e incorporazioni, muterà...