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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 10 luglio 2015, n. 29799. Il conducente del veicolo può andare esente da responsabilità, in caso di investimento del pedone, non per il solo fatto che risulti accertato un comportamento colposo (imprudente o in violazione di una specifica regola comportamentale) del pedone (una tale condotta risulterebbe, invero, concausa dell’evento lesivo, come anche nella specie ritenuto, penalmente non rilevante per escludere la responsabilità del conducente: cfr. art. 41, comma primo, cod. pen.), ma occorre che la condotta del pedone configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l’evento (cfr. art. 41, secondo comma, cod. pen.). Ciò che può ritenersi solo allorquando il conducente del veicolo investitore (nella cui condotta non sia ovviamente ravvisabile alcun profilo di colpa, vuoi generica vuoi specifica) si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne, comunque, tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso, imprevedibile. Solo in tal caso, infatti, l’incidente potrebbe ricondursi, eziologicamente, proprio ed esclusivamente alla condotta del pedone, avulsa totalmente dalla condotta del conducente ed operante in assoluta autonomia rispetto a quest’ultima

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 10 luglio 2015, n. 29799 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 17/7/2014 la Corte d’appello di Campobasso, ribadito il giudizio di penale responsabilità, con le già concesse attenuanti generiche considerate prevalenti sulla contestata aggravante, e la diminuente per il rito abbreviato, riduceva a cinque mesi e dieci...

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 10 luglio 2015, n. 29859. E’ configurabile il delitto di “stalking” quando, come previsto dall’articolo 612 bis cod.pen., comma 1, il comportamento minaccioso o molesto di taluno, posto in essere con condotte reiterate, abbia cagionato nella vittima o un grave e perdurante stato di turbamento emotivo ovvero abbia ingenerato un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero ancora abbia costretto lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita, bastando, inoltre, ad integrare la reiterazione quale elemento costitutivo del suddetto reato come dianzi affermato, anche due sole condotte di minaccia o di molestia. Trattasi, in tutta evidenza, di un reato che prevede eventi alternativi, la realizzazione di ciascuno dei quali è, dunque, idonea ad integrarlo, dovendosi, in particolare, intendere per alterazione delle proprie abitudini di vita, ogni mutamento significativo e protratto per un apprezzabile lasso di tempo dell’ordinaria gestione della vita quotidiana, indotto nella vittima, come nel caso in esame, dalla condotta persecutoria altrui (quali danneggiamenti e atti idonei a provocare lesioni), finalizzato ad evitare l’ingerenza nella propria vita privata del molestatore

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 10 luglio 2015, n. 29859 Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di Brescia, con sentenza del 31 ottobre 2014, ha confermato la sentenza del Tribunale di Brescia dell’11 aprile 2014 che aveva condannato N.Y. per il delitto di atti persecutori in danno dell’ex compagna e madre...

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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 10 luglio 2015, n. 3488. E’ legittima l’integrazione in sede giudiziale della motivazione dell’atto amministrativo che avvenga, da parte dell’amministrazione competente, mediante gli atti del procedimento od un successivo provvedimento di convalida; quanto invece si ritiene inammissibile è la formulazione di argomentazioni difensive a giustificazione del provvedimento impugnato non evincibili nemmeno implicitamente dalla sua motivazione, ciò soltanto costituendo un’integrazione postuma effettuata in sede di giudizio, come tale non consentita in quanto non inserita nell’ambito di un procedimento amministrativo. Né si vede come l’integrazione dell’atto, in luogo del suo autoannullamento (unitamente agli atti conseguenti) e la sua rinnovazione comprimano il diritto di difesa, dal momento che sia la rettifica, sia il nuovo provvedimento, ove ritenuto parimenti lesivo in quanto recante lo stesso dispositivo del primo, non avrebbero potuto non essere entrambi oggetto di impugnazione (con ricorso autonomo o con motivi aggiunti, come pure consentito dall’art. 43 cod. proc. amm.).

CONSIGLIO DI STATO SEZIONE III SENTENZA 10 luglio 2015, n. 3488 SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1932 del 2015, proposto da: Eurisko Technology s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Angelo Violi e Fulvio Mastroviti, con domicilio eletto presso l’avv. Andrea Botti in Roma, via Monte Santo n. 25; contro Azienda Sanitaria Locale Lecce,...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 10 luglio 2015, n. 14517. Il grado di invalidità permanente determinato da una lesione all’integrità psico-fisica non si riflette automaticamente, né tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e, quindi, di guadagno della stessa. Comunque, affinché il giudice possa procedere all’accertamento presuntivo della perdita patrimoniale da menomazione della capacita lavorativa specifica, anche nei casi in cui l’elevata percentuale di invalidità permanente renda altamente probabile la menomazione di quella specifica, liquidando poi questa specifica voce di danno patrimoniale con criteri presuntivi, è necessario che il danneggiato supporti la richiesta con elementi idonei alla prova in concreto del pregresso svolgimento di una attività economica o alla prova in concreto del possesso di una qualificazione professionale acquisita e non ancora esercitata

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI SENTENZA 10 luglio 2015, n. 14517 Motivi della decisione   1. La Corte di Appello di Genova, sul presupposto che il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da incapacità lavorativa specifica non discende in modo automatico dall’accertamento dell’invalidità permanente, spettando al giudice di valutare – sulla base delle prove...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 17 giugno 2015, n. 12507. Nella gestione della centrale dei rischi la Banca d’Italia non si sottrae alla disciplina generale in tema di trattamento dei dati personali (Dlgs 196/2003) in quanto la riconducibilità di tale trattamento all’ipotesi prevista dall’art. 8, comma 2, lettera d), del d.lgs. cit. esclude soltanto l’applicabilità della tutela amministrativa e di quella alternativa alla tutela giurisdizionale, ma non anche di quella giurisdizionale prevista dall’art. 152 e di quella dinanzi al Garante nelle forme previste dall’art. 141, lettere a) e b): è pertanto configurabile una responsabilità civile della Banca d’Italia in relazione ai danni cagionati dal predetto trattamento, ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. cit., con la conseguenza che spetta alla medesima Banca la legittimazione passiva in ordine all’azione proposta dall’interessato per ottenere la rettifica o la cancellazione della segnalazione erroneamente effettuata, in ordine alla quale il giudice, ai sensi dell’art. 152, comma 12, può provvedere anche in deroga al divieto di cui all’art. 4 della L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E.

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 17 giugno 2015, n. 12507 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 19 giugno 2015, n. 12800. Lo scontrino fiscale rilasciato dal negoziante è il mezzo più specifico e dettagliato per provare l’acquisto di beni di consumo, soprattutto se il documento descriva quel tipo di articoli ed il relativo prezzo corrisponda al valore del bene

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 19 giugno 2015, n. 12800 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere Dott. LANZILLO Raffaella – rel....