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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 8 luglio 2015, n. 3400. Il danno non patrimoniale può essere risarcito soltanto se esso è provato, e la prova può essere data con ogni mezzo, anche ricorrendo a “presunzioni”. La sentenza ha precisato che, nel caso di specie, non sono stati provati gli affermati “micro-pregiudizi” causati ad un minore disabile, dalla mancata assegnazione di un numero sufficiente di ore di sostegno durante l’anno scolastico

Consiglio di Stato sezione VI sentenza 8 luglio 2015, n. 3400 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7435 del 2014, proposto da: Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, Ufficio scolastico regionale per L’Abruzzo, Istituto...

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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 8 luglio 2015, n. 3426. È inammissibile il ricorso collettivo che non precisa quali siano le ragioni della legittimazione o dell’interesse di ogni ricorrente. La sentenza ha precisato che chi agisce in un giudizio amministrativo, anche con un ricorso collettivo, deve indicare ed “allegare” gli elementi, dati e documenti in sostegno della sua posizione, in modo che il giudice possa controllare l’interesse di ciascuno e la fondatezza della domanda

Consiglio di Stato sezione III sentenza 8 luglio 2015, n. 3426 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1405 del 2015, proposto dal: Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata...

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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 9 luglio 2015, n. 3517. Per gli appalti di forniture e di servizi, ove la lex specialis non commini espressamente la sanzione espulsiva, l’omessa indicazione nell’offerta dello scorporo matematico degli oneri per la sicurezza da rischio specifico non comporta di per sé l’esclusione dalla gara. L’indicazione, o meno, degli oneri rileva, invero, ai soli fini dell’eventuale anomalia del prezzo offerto, nel senso che il momento di valutazione dei suddetti oneri è non già eliso, bensì solo differito al sub-procedimento di verifica della congruità dell’offerta nel suo complesso. La ragione va rinvenuta nel disposto di cui all’art. 87, comma 4, D.Lgs. n. 163 del 2006, nella parte in cui sancisce che nella valutazione dell’anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell’offerta e risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture. Il dato testuale non conclude, dunque, nel senso dell’obbligo di uno scorporo matematico specifico a pena di esclusione in sede d’offerta, ma nel senso che detti oneri sono elementi dell’offerta stessa che vanno specificati e verificati ai soli fini del giudizio d’anomalia

Consiglio di Stato sezione III sentenza 9 luglio 2015, n. 3517   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso n. 9346/2014 RG, proposto dalla Ri. s.r.l., corrente in Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 1 luglio 2015, n. 27806. Di fronte alla sistematica violazione delle regole sull’invio di denaro all’estero da parte dei gestori di una agenzia di Money transfer tra i «reati fine» può essere contestato anche il «riciclaggio» con la conseguente applicazione della misura del sequestro preventivo di beni titoli e denaro nella disponibilità degli indagati

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 1 luglio 2015, n. 27806 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FIANDANESE Franco – Presidente Dott. MACCHIA Alberto – Consigliere Dott. DE CRESCIENZO Ugo – Consigliere Dott. DAVIGO Piercamill – Consigliere Dott. ALMA...

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 16 luglio 2015, n. 31001. Nel caso in cui l’agente ha ritenuto per errore, determinato da colpa, di trovarsi nelle condizioni previste dalla difesa legittima, obiettivamente non sussistenti, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo. Tuttavia, non ogni pericolo che si concretizza nell’ambito del domicilio giustifica la reazione difensiva, atteso che restano fermi i requisiti strutturali posti dall’art. 52 c.p., e cioè: pericolo attuale di offesa ingiusta, da un lato, costrizione e necessità della difesa, dall’altro. Le modifiche apportate dalla legge 13 febbraio 2006, n. 59 all’art. 52 c.p., hanno riguardato solo il concetto di proporzionalità, fermi restando i presupposti dell’attualità dell’offesa e della inevitabilità dell’uso delle armi come mezzo di difesa della propria o dell’altrui incolumità; di conseguenza, la reazione a difesa dei beni è legittima solo quando non vi sia desistenza ed anzi sussista un pericolo attuale per l’incolumità fisica dell’aggredito o di altri. Il giudizio sulla sussistenza di una causa di giustificazione, reale o presunta, deve compiersi “ex ante” sulla base delle circostanze caratterizzanti il caso concreto, dovendo il giudice esaminare, di volta in volta e in concreto, la particolare situazione di fatto che escluderebbe l’antigiuridicità della condotta prevista dalla legge come reato.

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 16 luglio 2015, n. 31001 Ritenuto in fatto La Corte d’Assise di Appello di Caltanissetta, con la sentenza indicata in epigrafe, dopo aver rinnovato l’istruttoria dibattimentale, disponendo perizia d’ufficio, ha confermato quella del GUP del Tribunale di Nicosia di condanna di F.S. , in quanto colpevole del reato...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 15 luglio 2015, n. 30465. Affinché sussista il dolo del reato di cui all’art. 603 ter comma 3 c.p., occorre provare che il soggetto abbia avuto, non solo la volontà di procurarsi materiale pedopornografico, ma anche la specifica volontà di distribuirlo, divulgarlo, diffonderlo o pubblicizzarlo, desumibile da elementi specifici e ulteriori rispetto al mero uso di un programma di file sharing

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 15 luglio 2015, n. 30465 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza 10.11.2014 la Corte d’Appello di Milano ha confermato la colpevolezza di R.G. in ordine al reato di diffusione continuata di materiale pedopornografico aggravato dall’ingente quantità di cui agli artt. 81 comma 2 e 600 ter commi 3...

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Corte di Cassazione, sezione III, ordinanza 15 luglio 2015, n. 30489. Integra l’abnormità in caso di imposizione al p.m. della imputazione coatta sia nei confronti di soggetto non iscritto nel registro degli indagati, sia a carico di soggetto già iscritto ma per reati per i quali il p.m. non abbia formulato richiesta di archiviazione, così enunciando un principio di diritto che, oltre a tutelare le prerogative del p.m. in ordine all’esercizio dell’azione penale, risponde alla esigenza di evitare che la parte possa trovarsi imputata e avviata alla udienza preliminare o al dibattimento con riferimento a reati per i quali non abbia prima avvertito la necessità, né avuto la possibilità di esplicare le proprie facoltà difensive. Nel caso in esame si è proprio verificato il suindicato effetto, posto che, nell’ambito di procedimento contro ignoti e all’esito della udienza in camera di consiglio, il Gip ha contestualmente disposto l’iscrizione e la imputazione coatta per il reato ex art. 544 bis cod.proc.pen. nei confronti dell’attuale ricorrente, sino a quel momento rimasto estraneo al procedimento e che, dunque, non aveva avuto alcuna possibilità di intervenire nel contraddittorio in camera di consiglio. L’abnormità non si configura, invece, con riferimento alla disposizione di iscrizione nel registro degli indagati, posto che la mera iscrizione non pregiudica le prerogative difensive dei soggetto interessato, dovendo il p.m., dopo avere effettuato la predetta iscrizione e proceduto alle eventuali ulteriori indagini, elaborare nuovamente le proprie determinazioni e richieste, a tal punto conoscibili dal soggetto iscritto e, come tale, anche legittimato ad interloquire in ordine ad esse.

Suprema Corte di Cassazione sezione III ordinanza 15 luglio 2015, n. 30489 Ritenuto in fatto Il gip presso il Tribunale di Cuneo, con ordinanza dell’8/2/2014, ha ordinato al p.m. di iscrivere il nome di F.P. nel registro degli indagati e di formulare l’imputazione a carico di costui in ordine al reato di cui all’art. 544...