Litisconsorzio e l’attore che non abbia compiutamente attivato o integrato il contraddittorio senza nulla eccepire 
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Litisconsorzio e l’attore che non abbia compiutamente attivato o integrato il contraddittorio senza nulla eccepire 

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|14 marzo 2024| n. 6815.

In tema di litisconsorzio, l'attore che non abbia compiutamente attivato o integrato il contraddittorio, senza nulla eccepire innanzi al giudice di primo grado, e che sia rimasto soccombente non è legittimato ad interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di integrità del contraddittorio, in quanto l'unico vantaggio perseguito è quello di "guadagnarsi una replica del giudizio di primo grado" nella speranza che un nuovo giudizio si concluda con esito diverso da quello già celebrato, restando, invece, estranea l'esigenza di rimediare ad un vulnus recato al diritto di difesa ed al diritto al contraddittorio dalla mancata partecipazione al giudizio dei litisconsorti necessari pretermessi; tale interesse non è però meritevole di tutela, né trova copertura nell'articolo 100 c.p.c., e, anzi, la scelta processuale di trascurare nel giudizio di primo grado la questione dell'integrità del contraddittorio - salvo sollevarla dopo la sentenza secundum eventum litis - è idonea a tradursi in un'ipotesi di abuso del processo e di violazione del principio di ragionevole durata del processo.

Quando il contenuto del contratto non corrispondente alla comune e reale volontà delle parti
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Quando il contenuto del contratto non corrispondente alla comune e reale volontà delle parti

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|14 marzo 2024| n. 6908.

Il contenuto del contratto non corrispondente alla comune e reale volontà delle parti, per la sua erronea formulazione, redazione o trascrizione, non integra la fattispecie dell'errore ostativo, ma quella del mero errore materiale per cui, non trovando applicazione la normativa per l'annullamento del contratto, il giudice deve desumere la effettiva volontà delle parti sulla scorta delle trattative e di tutto il materiale probatorio acquisito.

L’opposizione esecutiva successiva all’inizio dell’esecuzione va sempre proposta con ricorso al giudice dell’esecuzione
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L’opposizione esecutiva successiva all’inizio dell’esecuzione va sempre proposta con ricorso al giudice dell’esecuzione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|14 marzo 2024| n. 6892.

L'opposizione esecutiva successiva all'inizio dell'esecuzione va sempre proposta con ricorso al giudice dell'esecuzione e deve svolgersi nel rispetto del principio inderogabile di necessaria bifasicità, conseguendo alla mancata osservanza di tale modello legale la nullità dell'atto introduttivo e, in difetto di sanatoria, l'improponibilità della domanda di merito.

Proposizione di due successivi appelli avverso al medesima sentenza
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Proposizione di due successivi appelli avverso al medesima sentenza

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|13 marzo 2024| n. 6740.

Nell'ipotesi in cui la stessa parte abbia proposto, avverso la medesima sentenza, due successivi appelli, il primo dei quali inammissibile, senza tuttavia che, alla data di proposizione del secondo, l'inammissibilità sia stata dichiarata e senza che si sia verificata, quindi, la consumazione del potere d'impugnazione, il termine per la proposizione della seconda impugnazione è quello breve decorrente dalla notificazione della prima impugnazione, atteso che essa al fine della conoscenza legale deve ritenersi equipollente alla notificazione della sentenza.

Surrogazione dell’assicurazione sociale nei diritti del danneggiato da circolazione stradale
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Surrogazione dell’assicurazione sociale nei diritti del danneggiato da circolazione stradale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|13 marzo 2024| n. 6716.

In tema di surrogazione dell'assicurazione sociale nei diritti del danneggiato da circolazione stradale, il pagamento eseguito dalla compagnia di assicurazione in favore degli aventi diritto, senza il rispetto delle formalità di cui all'art. 142 del d.lgs. n. 209 del 2005, non è idoneo a liberare la medesima nei confronti dell'Inail, non potendo trovare applicazione, in tale ipotesi e in ragione della colpa del solvens, la regola dell'art. 1189 c.c. sul pagamento al creditore apparente.

La domanda di restituzione di pagamenti (diversi dall’oblazione) per la sanatoria di un immobile abusivo
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La domanda di restituzione di pagamenti (diversi dall’oblazione) per la sanatoria di un immobile abusivo

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|13 marzo 2024| n. 6737.

La domanda di restituzione di pagamenti (diversi dall'oblazione) per la sanatoria di un immobile abusivo non va proposta nei confronti dell'Erario, che è individuato dall'art. 34 della l. n. 47 del 1985 quale destinatario della sola oblazione, bensì - avuto riguardo alla legittimazione passiva dell'accipiens ex art. 2033 c.c. - del soggetto che ha indebitamente percepito dette somme.

La pronuncia esplicita o implicita di assorbimento si risolve in un vizio di omessa pronuncia
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La pronuncia esplicita o implicita di assorbimento si risolve in un vizio di omessa pronuncia

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|13 marzo 2024| n. 6668.

La pronuncia esplicita o implicita di assorbimento si risolve in un vizio di omessa pronuncia solo ove sia stato operato da parte del giudice un illogico assorbimento di un motivo di appello attinente ad una domanda, o ad un’eccezione, senza fornirne alcuna motivazione, che risulta invece decisivo per la soluzione della controversia

La prova mediante documenti delle condizioni dell’azione
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La prova mediante documenti delle condizioni dell’azione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|13 marzo 2024| n. 6660.

La prova mediante documenti delle condizioni dell’azione, nonostante queste, in caso di controversia sulle relative circostanze, siano verificabili fino al momento della decisione, da non limitarsi restrittivamente a quella di primo grado, è soggetta alle regole preclusive proprie di ciascun grado di giudizio; di conseguenza, essendo inammissibile, ex articolo 372 cod. proc. civ., nella sede di legittimità, qualsiasi attività istruttoria, sia pure documentale, sono irricevibili i documenti volti a provare la condizione dell’azione esercitata

Onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la quota di riserva da parte del legittimario
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Onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la quota di riserva da parte del legittimario

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|8 marzo 2024| n. 6377.

Nel caso di esercizio dell'azione di riduzione, il legittimario ha l'onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata, senza che sia necessaria al riguardo l'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione, e, a tal fine, può allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva.

La prova del danno da demansionamento
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La prova del danno da demansionamento

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|8 marzo 2024| n. 6275.

La prova del danno da demansionamento può essere data, ai sensi dell'art. 2729 c.c., anche attraverso l'allegazione di presunzioni gravi, precise e concordanti, sicché a tal fine possono essere valutati, quali elementi presuntivi, la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata qualificazione.