La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza civile n. 26144 del 25 settembre 2025, ha stabilito principi fondamentali in materia di distanze tra costruzioni e vedute nei rapporti di vicinato, disciplinati dall'art. 907 c.c.
La Suprema Corte ha chiarito che il mancato rispetto delle distanze legali tra una nuova costruzione e una veduta già esistente (jure proprietatis) non può essere in alcun modo giustificato dal fatto che la veduta preesistente sia irregolare dal punto di vista urbanistico. Il ragionamento si fonda sulla netta separazione tra le due discipline:
Diritto Privato (Rapporti di Vicinato): L'art. 907 c.c. regola i rapporti tra privati e mira a proteggere la sfera di riservatezza e il godimento del fondo.
Diritto Pubblico (Urbanistica): Gli atti amministrativi relativi all'attività edilizia (come i permessi di costruire) regolano il rapporto tra il privato e la Pubblica Amministrazione.
Quindi, un eventuale vizio urbanistico della veduta non ne inficia la tutela nei confronti del vicino, che resta comunque obbligato a rispettare le distanze imposte dal codice civile.
Inoltre, la Corte ha specificato che il presupposto logico-giuridico per l'applicazione della disciplina dell'art. 907 c.c. è l'anteriorità dell'acquisto del diritto alla veduta sul fondo vicino rispetto al momento in cui il proprietario di quest'ultimo esercita la facoltà di costruire. Se il diritto di veduta è sorto prima della costruzione, il vicino deve rispettare la distanza prevista








