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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 21 gennaio 2014 n. 2659. Annullato il provvedimento di sequestro in danno dell’ILVA per 8,1 mld di euro per essere viziato da abnormità

  Il testo integrale Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 21 gennaio 2014 n. 2659 [1] Il provvedimento è  viziato da abnormità non risultando inquadrabile normativamente, avendo di fatto consentito, in assenza dl una domanda cautelare proveniente dall’unico organo in tal senso legittimato, ossia dal P.M., una indebita estensione dell’ambito di applicazione dell’originario vincolo cautelare reale...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 20 gennaio 2014, n. 999. Proposta azione di risarcimento danno conseguenti ad una caduta dovuta al manto stradale sconnesso e dissestato in danno del Comune di Sorrento, in Appello veniva confermata la sentenza di rigetto poichè l’attrice aveva chiesto in primo grado la condanna ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., sicché non poteva essere proposta per la prima volta in appello la diversa domanda fondata sull’art. 2051 cod. civ., richiedendo i due tipi di responsabilità l’accertamento di elementi di fatto diversi. La Cassazione conferma il provvedimento della Corte di merito affermando principi già consolidati, ovvero: una volta proposta in primo grado una domanda ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. – fondata, ad esempio, sulle figure dell’insidia e del trabocchetto, ancorché impropriamente richiamate – non è consentito alla parte in grado di appello fondare la medesima domanda sulla violazione dell’obbligo di custodia, perché ciò verrebbe inevitabilmente a stravolgere il processo, mettendo il danneggiante nella situazione di doversi attivare quando una serie di preclusioni processuali si sono già maturate. Infine anche nel merito viene confermato la responsabilità del pedone: in una strada dissestata è del tutto ragionevole l’esistenza di un tombino malfermo e mobile, sicché la caduta in una situazione del genere può ricondursi anche alla esclusiva responsabilità del pedone, ovvero non si deve ritenere di necessità “cagionata dalla cosa in custodia

Suprema Corte di Cassazione sezione III  sentenza  20 gennaio 2014, n. 999 Svolgimento del processo 1. V.E. conveniva in giudizio il Comune di Sorrento, davanti al Tribunale di Torre Annunziata, Sezione distaccata di Sorrento, chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti ad una caduta dovuta al manto stradale sconnesso e dissestato. Costituitosi il Comune, il Tribunale...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 14 gennaio 2014, n. 1247. L’art. 314 c.p., nel testo complessivo risultante dopo la riforma, quando parla di “appropriazione” intende riferirsi non soltanto alla condotta di colui che, in qualsiasi modo, fa “sua” la cosa, ma anche all’azione del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio che usa non momentaneamente (e quindi definitivamente) o anche momentaneamente senza restituirla dopo l’uso, la cosa mobile o il denaro altrui di cui ha il possesso o comunque la disponibilità per ragioni del suo ufficio o servizio. Si tratta di ipotesi in cui, pur mancando nel pubblico agente la volontà di “appropriarsi”, la condotta (e cioè il semplice uso non momentaneo o anche momentaneo, ma non seguito dalla restituzione della cosa) non può non ricondursi all’ipotesi di cui al primo comma dell’art. 314 c.p., visto che l’uso momentaneo seguito dalla immediata restituzione della cosa integra gli estremi del reato di cui al secondo comma dello stesso articolo.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI SENTENZA 14 gennaio 2014, n. 1247 Fatto 1.-. Con sentenza in data 1-6-2010 il Tribunale di Cagliari ha, tra l’altro, dichiarato P.A. , B.C. , G.G. , Me.An. , C.A. , M.F. , A.G. e Ca.Ma. colpevoli dei reati di peculato loro rispettivamente ascritti ai capi E), DI), B2), e...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 17 gennaio 2014, n. 929. La pro­nuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l’art. 143 cod. civ. pone a carico dei coniugi, essendo invece necessario ac­certare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale. Non può tuttavia sottacersi che il venir meno all’obbligo di fedeltà coniugale, particolarmente attraverso una relazione extraconiugale nel cui am­bito sia stata generata prole, rappresenta una vio­lazione particolarmente grave di tale obbligo, che, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, causa della separazione personale dei co­niugi e, quindi, circostanza sufficiente a giusti­ficare l’addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile, sempreché non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi co­niugale mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 17 gennaio 2014, n. 929 Svolgimento del processo 1 – Con sentenza del 24 giugno 2009 il Tribunale di Rieti pronunciava la separazione personale dei coniugi P.T. e S.R., dalla cui unione erano nati due figli, I. ed A. , ormai maggiorenni ed autosufficienti. Con la stessa decisione...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 20 gennaio 2014, n. 1092. Confermata in Cassazione la nullità del matrimonio pronunciata in ragione di una riserva mentale relativa alla indissolubilità del matrimonio ed alla esclusione della procreazione, non conosciuta dal coniuge

Suprema Corte di Cassazione sezione I  sentenza 20 gennaio 2014, n. 1092 Ritenuto in fatto 1. – Il Tribunale Ecclesiastico regionale campano, con sentenza depositata il 17 dicembre 2008, dichiarò la nullità del matrimonio concordatario contratto il 26 luglio 1996 da S.M. e S.F. La sentenza fu confermata dal Tribunale di appello presso il Vicariato...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 16 gennaio 2014, n. 822. La presunzione di condominialità di siffatti beni ex art. 1117 c.c. deriva sia dall’attitudine oggettiva del bene al godimento comune sia dalla concreta destinazione di esso al servizio comune; ne consegue che, per vincere tale presunzione, il soggetto che ne rivendichi la proprietà esclusiva ha l’onere di fornire la prova rigorosa di tale diritto in modo da escludere in maniera inequivocabile la comunione del bene. Per tutelare la proprietà di un bene appartenente a quelli indicati dall’art. 1117 cod. civ. non è necessario che il condominio dimostri con il rigore richiesto per la reivindicatio la comproprietà del medesimo, essendo sufficiente, per presumerne la natura condominiale, che esso abbia l’attitudine funzionale al servizio o al godimento collettivo, e cioè sia collegato, strumentalmente, materialmente o funzionalmente con le unità immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli condomini, in rapporto con queste da accessorio a principale, mentre spetta al condomino che ne afferma la proprietà esclusiva darne la prova

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 16 gennaio 2014, n. 822 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 1.7.99 V.L. conveniva avanti al Tribunale di Salerno il germano V.P. deducendo che, a seguito di divisione ereditaria del loro genitore e cessioni di quote tra coeredi, erano state attribuite ad essa attrice ed...