Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 17 febbraio 2014, n. 3612. In caso di incidente subito da un minore, verificatosi durante una lezione di sci collettivo. L’affidamento di un minore ad una scuola di sci perché gli siano impartite lezioni – il che concretizza la ricorrenza di un contratto – comporti a carico della scuola l’assunzione di obbligazioni di protezione volte a garantirne l’incolumità. Per quanta cautela il maestro di sci possa predisporre, è pur sempre possibile che l’allievo cada, per l’intrinseca natura dell’attività che la scuola è richiesta di svolgere e perché costituisce dato di comune esperienza che non è possibile imparare a sciare senza incappare mai in cadute. Sulla base di tali dati, da un lato, sarebbe erroneo assumere che, per il solo fatto della caduta, la scuola sia responsabile delle lesioni riportate dall’allievo; dall’altro che, essendo una caduta altamente probabile – tale quindi da essere considerata come un rischio accettato – delle lesioni subite dal minore la scuola non debba mai rispondere.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 17 febbraio 2014, n. 3612 Svolgimento del processo R.C. e O.C. , in proprio e quali genitori esercenti la potestà sul figlio minore R.G. , convennero, davanti al tribunale di Bolzano, l’Associazione Professionale Scuola di Sci e Snowboard Selva Gardena ed B.A. chiedendone la condanna al risarcimento dei...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 12 febbraio 2014, n. 3142. In tema di imposte indirette ed accertamento IVA

Suprema Corte di Cassazione sezione tributaria sentenza 12 febbraio 2014, n. 3142 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente Dott. MELONI Marina – Consigliere Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere Dott. CONTI...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 17 febbraio 2014, n. 3674. Il pegno irregolare determina, in caso di adempimento, non l’obbligo di restituire l’idem corpus, e cioè nella specie i titoli ricevuti, ma il tantundem eiusdem generis e qualitatis e, in caso di inadempimento, l’obbligo di restituire res eiusdem generis e qualitatis per l’eventuale eccedenza tra il valore delle cose al momento della scadenza del credito garantito e l’importo di quest’ultimo. In altre parole, la restituzione si trasforma da obbligazione di specie in obbligazione di genere

La massima 1. La “dematerializzazione” dei titoli di credito, pur superando la fisicità del titolo, non è incompatibile con il pegno regolare, consentendone forme di consegna e di trasferimento virtuali, attraverso meccanismi alternativi di scritturazione, senza la movimentazione o senza neppure la creazione del supporto cartaceo. 2. Il pegno irregolare determina, in caso di adempimento,...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 11 febbraio 2014, n. 3038. Da riconteggiare la pensione e i contributi versati in caso in cui il lavoratore operando in sedi straniere abbia avuto delle sovvenzioni dal datore (studio dei figli, alloggio ecc).

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 11 febbraio 2014, n. 3038 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIDIRI Guido – Presidente Dott. BERRINO Umberto – Consigliere Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere Dott. FERNANDES Giulio...