Articolo

Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 14 dicembre 2015, n. 49286. Le videoriprese disposte dal p.m. ed eseguite all’interno del deposito di un’azienda municipalizzata costituiscono prove “atipiche” alle quali, quindi, non si applica la disciplina delle intercettazioni ambientali di cui all’art. 266 comma 2 c.p.p.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 14 dicembre 2015, n. 49286 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AGRO’ Antonio – Presidente Dott. PAOLONI G. – rel. Consigliere Dott. PETRUZZELLIS Anna – Consigliere Dott. DI SALVO Emanuel – Consigliere Dott....

Articolo

Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 12 gennaio 2016, n. 864. Ai fini dell’aggravante dei motivi abietti e futili.

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 12 gennaio 2016, n. 864 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 26.2.2014, la Corte di Assise di Appello di Ancona confermava la decisione resa in data 2.4.2013, con la quale il G.I.P. del Tribunale di Macerata aveva condannato C.S. , CA.Se.Ca. e G.S. alla pena di trent’anni...

Articolo

Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 24 novembre 2015, n. 23894. Con la norma di cui all’art. 63, c. 1, D.Lgs. n. 270 del 1999, come interpretata dall’art. 11, c. 3-quinquies, della L. 21/2/2014 n. 9, il legislatore ha inteso chiarire che il prezzo cui l’azienda viene ceduta non deriva dal valore di stima, bensì dal valore di mercato quale viene a determinarsi in ragione dell’interesse manifestato dai potenziali acquirenti ad alle offerte di prezzo d’acquisto avanzate. In tale contesto, l’eventuale errore di stima in cui è incorso il perito riveste un carattere marginale o comunque non determinante. Nel caso, infatti, in cui il bene sia stato sottovalutato, ciò attirerà potenzialmente l’interesse degli acquirenti, determinando una maggiore concorrenza tra offerte che presumibilmente consentirà di raggiungere un prezzo di aggiudicazione superiore a quello di stima, mentre avverrà presumibilmente il contrario nel caso di una sopravvalutazione della stima dell’immobile. Da ciò consegue che l’erronea determinazione del valore dell’azienda da parte dell’esperto nominato nel corso della procedura non determina alcuna nullità, sotto il profilo della violazione di norme inderogabili poste a tutela dei creditori, del negozio di cessione successivamente stipulato dai commissari con l’autorizzazione del Ministero dello Sviluppo economico, in quanto detta erronea indicazione non appare idonea a pregiudicare la finalità dell’ottenimento del miglior prezzo di mercato

Suprema Corte di Cassazione sezione unite sentenza 24 novembre 2015, n. 23894 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f. Dott. CICALA Mario – Presidente Sezione Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente Sezione Dott. RAGONESI Vittorio...