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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 2 febbraio 2015, n. 4888. In tema di omicidio copooso l'evento morte può essere imputato anche in assenza di una spiegazione scientifica. Si possano utilizzare studi epidemiologici e che la causalità individuale possa essere ricavata attraverso un ragionamento probatorio di credibilità razionale

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 2 febbraio 2015, n. 4888   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SIRENA Pietro Antonio – Presidente Dott. D’ISA Claudio – rel. Consigliere Dott. ZOSO Liana M. T. – Consigliere Dott. ESPOSITO Lucia...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 2 febbraio 2015, n. 4876. La nomina di un codifensore sul piano logico non può, per sé, essere considerata indicativa di una situazione reddituale in atto incompatibile o anche solo incoerente con la necessità di lavorare

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 2 febbraio 2015, n. 4876 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PAOLONI Giacomo – Presidente Dott. LEO Guglielmo – Consigliere Dott. CITTERIO Carlo – rel. Consigliere Dott. VILLONI Orlando – Consigliere Dott. DE AMICIS...

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 2 febbraio 2015, n. 4893. il reato di guida in stato di ebbrezza ben può essere commesso in caso di conduzione di una bicicletta, a tal fine rivestendo un ruolo decisivo la concreta idoneità del mezzo usato a interferire sulle condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale, indipendentemente dalla circostanza costituita dall'eventuale concreta inapplicabilità delle sanzioni amministrative accessorie previste per tale reato

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 2 febbraio 2015, n. 4893 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROMIS Vincenzo – Presidente Dott. BLAIOTTA Rocco Marco – Consigliere Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere Dott. DELL’UTRI...

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 13 febbraio 2015, n. 6444. Nell'archiviare con decreto un procedimento penale nonostante l'opposizione proposta dal denunciante, ai sensi del secondo comma dell'articolo 410 cod. proc. pen., il giudice è chiamato a motivare specificamente in ordine sia alla infondatezza della notizia di reato che alle cause della inammissibilità dell'opposizione suddetta per omessa indicazione dell'oggetto delle investigazioni suppletive e/o dei relativi elementi di prova; in difetto, si produce una violazione delle regole del contraddittorio. Il giudice, nel valutare l'ammissibilità dell'opposizione, deve limitarsi ai soli profili di pertinenza e di specificità degli atti di indagine richiesti, senza valutarne la capacità probatoria, non potendo anticipare valutazioni di merito in ordine alla fondatezza o all'esito delle indagini suppletive indicate, in quanto l'opposizione è preordinata esclusivamente a sostituire il provvedimento de plano con il rito camerale. Ai fini di una eventuale declaratoria di inammissibilità dell'opposizione possono rilevare le situazioni in cui la superfluità delle investigazioni e la non idoneità delle stesse a determinare modificazioni sostanziali del quadro probatorio appaiano di immediata evidenza

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 13 febbraio 2015, n. 6444 Ritenuto in fatto 1. Con il decreto indicato in epigrafe il Gip dei Tribunale di Rimini disponeva l’archiviazione, su richiesta dei Pubblico Ministero e nonostante l’opposizione della parte offesa T. L., di un procedimento penale iscritto a carico di G. C., persona sottoposta...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 10 febbraio 2015, n. 5934. In tema di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, secondo la previsione di cui all'art. 299 co. 4 ter cod. proc. pen. se la richiesta è basata sulle condizioni di salute di cui all'art. 275 cod. proc. pen., comma 4 bis, ovvero se tali condizioni di salute sono segnalate dal servizio sanitario penitenziario, il giudice, se non ritiene di accoglierla sulla base degli atti, dispone con immediatezza e comunque non oltre il termine previsto al comma 3, gli accertamenti medici del caso, nominando un perito. Il giudice, dunque, ha l'obbligo di disporre la perizia solo se sono evidenziate ragioni di salute riconducibili alla previsione di cui all'art. 275 co. 4 bis cod. proc. pen. e cioè: l'essere il richiedente persona affetta da AIDS conclamata o da gravi deficienze immunitarie accertate ai sensi dell'art. 256 bis, co. 2 cod. proc. pen. ovvero da altra malattia particolarmente grave, per effetto della quale le sue condizioni di salute risultino incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere. A far scattare l'obbligo di nominare un perito non basta, dunque, evidentemente, prospettare una qualsivoglia malattia, ma occorre che venga evidenziata e circostanziata una patologia "particolarmente grave", la cui cura non sia compatibile con il regime carcerario, anche nei centri clinici particolarmente attrezzati disponibili all'interno di talune strutture dell'amministrazione penitenziaria. E se non è onere del richiedente provare in maniera esaustiva tale incompatibilità, per contro la richiesta deve contenere degli elementi che consentano al giudice una delibazione circa la ricaduta del caso in esame nella previsione di cui all'art. 275 co. 4 bis cod. proc. pen..

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 10 febbraio 2015, n. 5934 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Genova, pronunciando nei confronti dell’odierno ricorrente L.R. , con ordinanza del 17.6.2014 rigettava l’appello avverso l’ordinanza con cui il GIP del Tribunale di Genova, in data 15.4.2014 aveva a sua volta rigettato l’istanza di sostituzione con...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 2 febbraio 2015, n. 4680. Associazione per delinquere: le differenze tra promotore e organizzatore; la pluralità delle figure criminose, pur tra loro alternative, ma comunque autonome, descritte dalla fattispecie incriminatrice dell'associazione per delinquere, nonché delinea i tratti differenziali tra le condotte di promozione e di organizzazione della societas sceleris.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 2 febbraio 2015, n. 4680 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FIALE Aldo – Presidente Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere Dott. SCARCELLA Alessio – rel. Consigliere Dott. MENGONI...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 11 febbraio 2015, n. 3345. Spetta soltanto allo Stato, e per esso al Ministro dell'Ambiente, la legittimazione alla costituzione diparte civile nel procedimento per reati ambientali, alfine di ottenere il risarcimento del danno ambientale di natura pubblica, in sé considerato come lesione dell'interesse pubblico e generale all'ambiente. Anche a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (cosiddetto Testo Unico ambientale) che ha attribuito in via esclusiva la richiesta risarcitoria per danno ambientale al Ministero dell'Ambiente, le associazioni ecologiste sono legittimate a costituirsi parte civile al solo fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti dal sodalizio a causa del degrado ambientale, mentre non possono agire in giudizio per il risarcimento del danno ambientale di natura pubblica. Le associazioni ambientalistiche possono avere diritto al risarcimento del danno qualora dimostrino di aver subito un nocumento suscettibile di valutazione economica in considerazione degli eventuali esborsi finanziari sostenuti dall'ente per l'espletamento della attività di tutela.

  Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 11 febbraio 2015, n. 3345 Svolgimento del processo 1. Con sentenza del 1 febbraio 2010, il giudice del tribunale di Rieti, sezione distaccata di Poggio Mirteto, dichiarò D.M. , C.R. e Ca.An. (oltre a numerosi altri soggetti) responsabili del reato di cui (capo A) agli artt. 81,...