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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 28 aprile 2014, n. 17811. Ai fini della configurabilita' del reato di cui all'articolo 9 ter C.d.S., (divieto di gareggiare in velocita' con veicoli a motore) e' sufficiente il solo fatto di porre in essere la condotta relativa alla fattispecie vietata, senza necessita' di un previo accordo organizzativo tra i due partecipanti

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 28 aprile 2014, n. 17811   REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ZECCA Gaetanino – Presidente Dott. IZZO Fausto – Consigliere Dott. BLAIOTTA Rocco Marco – Consigliere Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere Dott. SERRAO...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 10 aprile 2014, n. 15956. Scatta la multa prevista dall'art. 674 c.p. nei confronti del condomino che, incurante delle lamentele dell'inquilino, continua ad innaffiare i fiori gettando acqua nel terrazzo sottostante

suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 10 aprile 2014, n. 15956 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TERESI Alfredo – Presidente Dott. GENTILE Mario – Consigliere Dott. RAMACCI Luca – rel. Consigliere Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere Dott. SCARCELLA Alessio...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 28 aprile 2014, n. 17799. La sottrazione di un minore alla potestà del genitore o dei genitori e la sua ritenzione contro la volontà del titolare o dei titolari della potestà parentale tutelano il medesimo bene giuridico incentrato sulla protezione degli interessi del minore e comportano entrambe l'assoggettamento della vittima all'esercizio di un potere illegittimo, distinguendosi solo per le modalità attraverso le quali l'autore del delitto entra in contatto con il minore ed interferisce sui suoi diritti e sulle sue situazioni soggettive, distogliendolo dalle direttive a lui impartite dal genitore o dal tutore: nel primo caso, infatti, si fa cessare de facto una determinata relazione che unisce una persona ad un determinato soggetto, nell'altra ipotesi l'autore del reato approfitta del fatto di essere venuto in contatto con il minore per una causa lecita e lo trattiene indebitamente presso di sé, ossia contro la volontà dell'altro genitore, del tutore, del curatore, o comunque di colui che eserciti una forma di vigilanza o custodia nei confronti del minore. La condotta di uno dei due coniugi deve portare ad una globale sottrazione del minore alla vigilanza dell'altro, sì da impedirgli non solo l'esercizio della funzione educativa e dei poteri inerenti all'affidamento, ma da rendere impossibile quell'ufficio che gli è stato conferito dall'ordinamento nell'interesse del minore e della società.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza  28 aprile 2014, n. 17799 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 9 ottobre 2012 la Corte d’appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Perugia in data 1 giugno 2007, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di M.F. in ordine al reato...