I presupposti soggettivi dell’azione revocatoria ordinaria
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I presupposti soggettivi dell’azione revocatoria ordinaria

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza civile n. 25983 del 23 settembre 2025, ha specificato i presupposti soggettivi dell'azione revocatoria ordinaria (disciplinata dall'art. 2901 c.c.).

La Suprema Corte ha ribadito che, ai fini dell'azione revocatoria, è sufficiente la mera consapevolezza (scientia damni) da parte del debitore alienante e del terzo acquirente che l'atto dispositivo causi una diminuzione della garanzia generica dei creditori, riducendo la consistenza patrimoniale del debitore.

Non è richiesta, invece, la collusione tra debitore e terzo, né è necessario che il terzo acquirente fosse a conoscenza dello specifico credito per cui l'azione viene proposta.

Tuttavia, la conoscenza da parte del terzo dello specifico credito diventa un requisito necessario solo se l'azione revocatoria ha ad oggetto un atto a titolo oneroso che sia stato compiuto prima del sorgere di tale credito (cd. consilium fraudis anticipato).

In sintesi, per gli atti successivi al sorgere del credito, la semplice consapevolezza del pregiudizio arrecato alla garanzia patrimoniale è sufficiente a fondare l'azione contro il terzo.

Danno per lesione affidamento e giurisdizione
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Danno per lesione affidamento e giurisdizione

La Corte di Cassazione, con la Sentenza civile n. 26080 del 25 settembre 2025, ha fornito importanti chiarimenti in merito alla giurisdizione competente a conoscere delle cause di risarcimento del danno per lesione dell'affidamento causata dall'illegittimo rilascio di un permesso a costruire.

La Suprema Corte ha confermato che si verte in una materia che rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera f), del Codice del Processo Amministrativo (c.p.a.), dove il giudice amministrativo conosce anche dei diritti soggettivi (come il diritto al risarcimento).

Tuttavia, per stabilire con certezza la giurisdizione, è necessario operare una distinzione sulla base della natura del comportamento che ha causato la lesione dell'affidamento:

Comportamenti connessi al potere pubblico: Se la lesione è riconducibile a comportamenti posti in essere nell'esercizio di un potere pubblico (ad esempio, l'atto amministrativo illegittimo di rilascio del permesso) o ad essi collegati anche in via mediata, la giurisdizione spetta al Giudice Amministrativo.

Comportamenti materiali puri: Se la lesione è causata da meri comportamenti materiali della Pubblica Amministrazione, che siano estranei all'esercizio del potere pubblico, la giurisdizione compete al Giudice Ordinario.

In sintesi, la giurisdizione si determina in base al criterio della causa petendi, verificando se l'azione risarcitoria affondi le sue radici nell'esercizio di un potere amministrativo o in una condotta puramente materiale.

Autovelox: serve omologazione, non basta sola approvazione
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Autovelox: serve omologazione, non basta sola approvazione

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza civile n. 26521 del 1 ottobre 2025, ha fornito un importante chiarimento riguardo alla validità degli accertamenti di violazioni del Codice della Strada per superamento dei limiti di velocità, eseguiti con apparecchi "autovelox".

La Suprema Corte ha affermato che è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio "autovelox" che sia stato solo "approvato" ma non "debitamente omologato". Questo perché la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può essere considerata, sul piano giuridico, equipollente all'omologazione ministeriale, che è invece prescritta dall'articolo 142, comma 6, del Codice della Strada (Dlgs n. 285 del 1992).

La Cassazione ha motivato questa distinzione richiamando la citata disposizione e l'articolo 192 del relativo regolamento di esecuzione (Dpr n. 495 del 1992). Tali norme dimostrano che i processi di approvazione e omologazione hanno caratteristiche, natura e finalità diverse. L'omologazione garantisce una verifica più rigorosa della conformità dello strumento ai requisiti tecnici e funzionali stabiliti, assicurando maggiore affidabilità e tutela per il cittadino

CTU può acquisire documenti oltre le preclusioni istruttorie
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CTU può acquisire documenti oltre le preclusioni istruttorie

La Corte di Cassazione, con la Sentenza civile n. 26529 del 1 ottobre 2025, ha definito i poteri e i limiti di acquisizione probatoria del Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) nell'ambito del processo civile.

La Suprema Corte ha chiarito che il CTU, pur operando entro i limiti delle indagini che gli sono state assegnate e nel rispetto del principio del contraddittorio delle parti, ha la facoltà di accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite il cui accertamento si renda necessario per rispondere ai quesiti posti dal giudice.

Tale potere incontra un limite fondamentale: il CTU non può accertare i fatti principali che costituiscono l'onere di allegazione delle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni (salvo che non si tratti di fatti principali che il giudice può rilevare d'ufficio).

Entro questi limiti, la Cassazione ha riconosciuto al CTU la possibilità di acquisire tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti. Questo perché le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti (che devono depositare i documenti entro i termini stabiliti) non si applicano all'attività del consulente, il cui obiettivo è fornire al giudice gli elementi tecnici per la decisione.

Sospensione giudizio non definitiva e concorde istanza parti
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Sospensione giudizio non definitiva e concorde istanza parti

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza civile n. 26536 del 1 ottobre 2025, ha specificato le condizioni e i limiti per la sospensione del giudizio di primo grado a seguito di appello immediato avverso una sentenza non definitiva.

La Suprema Corte ha stabilito che, in tale ipotesi, la sospensione può essere disposta dal giudice istruttore esclusivamente su concorde istanza delle parti, come previsto dall'articolo 279, quarto comma, c.p.c.

Viene categoricamente esclusa la possibilità di disporre tale sospensione in applicazione analogica dell'articolo 295 c.p.c. (che disciplina l'ipotesi di pendenza di una controversia pregiudiziale). Tale esclusione si fonda su due ragioni:

La natura eccezionale della norma di cui all'art. 295 c.p.c.

La mancanza di una lacuna normativa, dato che la fattispecie specifica è già regolata dall'art. 279, comma 4, c.p.c.

Inoltre, la Cassazione ha ribadito che non è più configurabile un potere discrezionale di sospensione in capo al giudice, a seguito delle modifiche introdotte agli artt. 42 e 295 c.p.c. ad opera della Legge n. 353 del 1990

Opponibilità trust a creditori: prevale la legge nazionale
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Opponibilità trust a creditori: prevale la legge nazionale

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza civile n. 26471 del 1 ottobre 2025, ha affrontato il delicato tema dell'opponibilità del trust, istituito ai sensi dell'art. 2 della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 (resa esecutiva in Italia con la Legge n. 364 del 1989), nei confronti dei terzi creditori del disponente (colui che istituisce il trust).

La Suprema Corte ha stabilito che l'opponibilità del trust ai terzi creditori non è regolata dalla legge scelta dal disponente ai sensi della Convenzione. Al contrario, tale opponibilità è regolata dalla legge nazionale (italiana). Questo principio si fonda sull'assunto che non è possibile derogare alle norme poste a protezione dei creditori in caso di insolvibilità semplicemente mediante una manifestazione di volontà, come pure previsto in linea generale dall’art. 15, lettera e), della Convenzione stessa.

Tra le norme inderogabili a tutela dei creditori, la Cassazione ha ricompreso certamente l'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. Ciò significa che, anche in presenza di un trust straniero o regolato da una legge straniera scelta dal disponente, i creditori italiani possono agire con l'azione revocatoria (se ne sussistono i presupposti) per rendere inefficace l'atto di conferimento dei beni in trust e tutelare la propria garanzia patrimoniale

Cumulo domande: rito ordinario prevale, salvo rito lavoro
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Cumulo domande: rito ordinario prevale, salvo rito lavoro

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza civile n. 26537 del 1 ottobre 2025, ha analizzato la disciplina del cumulo di domande soggette a riti diversi introdotta dall'art. 40 c.p.c., nel testo novellato dalla Legge n. 353 del 1990.

La Suprema Corte ha chiarito che il cumulo nell'unico processo di domande che andrebbero trattate con riti processuali differenti è consentito esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione "forte" o "per subordinazione", ovvero quelle contemplate dagli articoli 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.

La regola processuale generale per gestire tale cumulo stabilisce che le domande, sia che siano proposte cumulativamente fin dall'inizio sia che vengano successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario (quello, cioè, prevalente).

Tuttavia, è prevista un'importante deroga: il rito ordinario non si applica se una delle domande cumulativamente proposte riguarda una controversia di lavoro o previdenziale. In quest'ultimo caso, che costituisce un'eccezione, prevale il rito speciale (quello del lavoro o previdenziale), garantendo la celerità tipica di tali procedure anche alle altre domande connesse

Conformità catastale: produzione ammessa anche in causa
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Conformità catastale: produzione ammessa anche in causa

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza civile n. 24437 del 3 settembre 2025, ha fornito un'importante precisazione riguardo alla produzione in giudizio della dichiarazione di conformità catastale e della planimetria ai fini del trasferimento immobiliare.

La Suprema Corte ha stabilito che la produzione di tali documenti — che sono necessari per la validità degli atti traslativi, come richiesto dalla normativa urbanistica — può avvenire anche in corso di causa. Tale produzione è sottratta alle preclusioni che normalmente regolano l'attività di deduzione e produzione documentale delle parti (ovvero non incontra i termini rigidi di deposito). La condizione essenziale per questa deroga è che la produzione si sia resa necessaria a seguito di una pronuncia della Corte di Cassazione (ad esempio, in un giudizio di rinvio) finalizzata a consentire il definitivo trasferimento dell'immobile.

In sostanza, la Cassazione riconosce la natura speciale di tali adempimenti, legati alla regolarità del bene in vista del trasferimento coattivo o finale, permettendone la sanatoria in corso di giudizio qualora ciò sia imposto dalle necessità del processo e della pronuncia di legittimità.

Giudizio rinvio: poteri variano con il vizio cassato
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Giudizio rinvio: poteri variano con il vizio cassato

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza civile n. 24367 del 2 settembre 2025, ha analizzato la diversa estensione dei poteri del giudice di rinvio a seconda della tipologia di annullamento (cassazione) pronunciata dalla Suprema Corte.

La sentenza distingue tre ipotesi principali:

Violazione o falsa applicazione di norme di diritto: In questo caso, il giudice di rinvio ha l'obbligo (ex art. 384, comma 1, c.p.c.) di uniformarsi rigorosamente al principio di diritto enunciato dalla Cassazione. Gli è preclusa ogni possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, che restano fermi.

Vizi di motivazione su punti decisivi: In questa ipotesi, il giudice di rinvio ha poteri più ampi: non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma è anche autorizzato a indagare su altri fatti, al fine di giungere a un apprezzamento complessivo che sostituisca la statuizione cassata, sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse.

Annullamento per entrambe le ragioni (diritto e motivazione): Questa è l'ipotesi più ampia. La potestas iudicandi del giudice di rinvio si estende all'applicazione del principio di diritto (come nel primo caso) e, al contempo, può comportare la valutazione ex novo dei fatti già acquisiti, oltre alla possibilità di valutare altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle specifiche direttive impartite dalla Cassazione e, naturalmente, sempre nel rispetto delle preclusioni già maturate.

Scuola sci e responsabilità contrattuale per danni
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Scuola sci e responsabilità contrattuale per danni

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza civile n. 24471 del 3 settembre 2025, ha definito il regime di responsabilità contrattuale a carico della scuola di sci per l'incolumità degli allievi.

La Suprema Corte ha stabilito che l'iscrizione a un corso di sci, sia esso individuale o collettivo, fa sorgere un vincolo contrattuale tra l'allievo e la scuola. Da tale vincolo deriva l'obbligo di vigilanza sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo per tutto il tempo in cui usufruisce della prestazione scolastica. Questo obbligo non è limitato a evitare che l'allievo subisca danni da terzi, ma anche a evitare che egli procuri danno a sé stesso.

Pertanto, qualora l'allievo subisca lesioni a seguito di un incidente sciistico, si applica il regime probatorio previsto dall'art. 1218 c.c. in materia di inadempimento contrattuale. In base a tale regime, il creditore danneggiato (l'allievo o chi per lui) è tenuto esclusivamente ad allegare l'inesatto adempimento, che si manifesta nelle lesioni subite, senza dover fornire la prova dell'evento specifico che ha causato il danno. È invece onere della scuola di sci (il debitore) dimostrare in concreto, anche mediante presunzioni, che le lesioni siano state causate da una sequenza causale ad essa non imputabile (ad esempio, il caso fortuito o la colpa esclusiva dell'allievo o di terzi).