Corte di Cassazione, civile, Sentenza|19 gennaio 2024| n. 2068.
L’avvocato stabilito è tenuto, nell’esercizio della sua professione, a far uso in modo comprensibile e senza destare dubbio del titolo di origine in modo da non creare confusione con il titolo di “avvocato”, utilizzando in via chiarificatrice il titolo di avvocato stabilito specificando la giurisdizione ovvero l’organizzazione di iscrizione presso lo Stato membro in cui è abilitato all’esercizio della professione. La mancata specificazione durante lo svolgimento dell’attività professionale costituisce una grave violazione dei principi professionali e lo svolgimento della professione in modo ingannevole.