Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|4 gennaio 2024| n. 278.
Ai fini di accertamento dell’adeguatezza di una determinata retribuzione non può farsi riferimento a una singola disposizione del contratto che preveda un diverso trattamento retributivo per altri dipendenti, dovendo invece l’inadeguatezza eventuale essere accertata solo attraverso il parametro stabilito dall’art.36 Costituzione, “esterno” rispetto al contratto. Sicché, la violazione del paradigma normativo di riferimento della Carta fondamentale postula lo scrutinio di tutte le voci che compongono il trattamento retributivo complessivo riconosciuto dal CCNL di settore, alla luce del canone di onnicomprensività.