Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|23 maggio 2024| n. 14421.
Allorché la parte abbia proposto nello stesso giudizio, in forma alternativa o subordinata, due o più domande, qualora si tratti di domande alternative, ma compatibili, ovvero legate da rapporto di subordinazione l'accoglimento della principale o della domanda alternativa compatibile non obbliga l'attore, che voglia insistervi, a proporre appello incidentale, essendo sufficiente la riproposizione della domanda ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ. Qualora si tratti, invece, di domande incompatibili e sia accolta la subordinata, l'attore che voglia insistere nella domanda alternativa incompatibile non accolta ovvero nella domanda principale ha l'onere di riproporla con appello incidentale, eventualmente condizionato all'accoglimento dell'appello principale.




