Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|15 marzo 2024| n. 6983.
La erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui all'articolo 360, comma 1, Cpc, né determina l'inammissibilità del ricorso, se dall'articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato.