Definizione di uno dei giudizi con sentenza passata in giudicato e riesame del punto deciso
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Definizione di uno dei giudizi con sentenza passata in giudicato e riesame del punto deciso

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|22 marzo 2024| n. 7834.

Qualora in due giudizi tra le stesse parti siano fatti valere due crediti fondati sul medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica (cioè, alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause), formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo.

L’annullamento del contratto far valere il vizio in via di eccezione non è soggetta ai limiti di prescrizione
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L’annullamento del contratto far valere il vizio in via di eccezione non è soggetta ai limiti di prescrizione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|20 marzo 2024| n. 7469.

Ove ricorra un vizio che comporti l’annullamento del contratto, pur in assenza di apposita domanda giudiziale, l’art. 1442, ultimo comma, cod. civ. consente a chi sia convenuto per la esecuzione dello stesso di far valere il vizio in via di eccezione: tale eccezione, non tendente alla eliminazione dell’atto asseritamente viziato, ma all’unico fine, di paralizzare la pretesa della controparte all’adempimento, non è soggetta ai limiti di prescrizione previsti per la domanda di annullamento e può perciò essere sollevata in ogni tempo.

La risoluzione del contratto e gli effetti risarcitori 
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La risoluzione del contratto e gli effetti risarcitori 

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|20 marzo 2024| n. 7443.

La risoluzione del contratto per inadempimento comporta, a norma dell’art. 1453, comma 1, cod. civ., l’obbligo della parte inadempiente (di restituire le somme ricevute a titolo di prezzo e) di risarcire il danno sofferto, secondo un criterio di regolarità causale (e tale, cioè, da comprendere non solo quel danno che consegue direttamente ed immediatamente dall’inadempimento, ma anche quello che in via mediata ed indiretta si presenti come conseguenza normale dell’inadempimento stesso) dall’altra parte, costituito dalla lesione dell’interesse (positivo) che quest’ultima aveva all’esecuzione del contratto e comprensivo innanzitutto, del lucro cessante, costituito dall’incremento patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se il contratto fosse stato regolarmente eseguito, pari alla differenza di valore tra la prestazione rimasta inadempiuta ed il valore della prestazione dovuto dalla parte non inadempiente al netto delle spese.

Distanze legali e le prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici e gli accordi in deroga
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Distanze legali e le prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici e gli accordi in deroga

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|21 marzo 2024| n. 7624.

In tema di distanze legali nelle costruzioni le prescrizioni contenute nei piani regolatori e nei regolamenti edilizi, essendo dettate - contrariamente a quelle del codice civile - a tutela dell'interesse generale a un prefigurato modello urbanistico, non sono derogabili dai privati. Ne consegue l'invalidità - anche nei rapporti interni - delle convenzioni stipulate fra proprietari confinanti le quali si rivelino in contrasto con le norme urbanistiche in materia di distanze, salva peraltro rimanendo la possibilità - per questi ultimi - di accordarsi sulla ripartizione tra i rispettivi fondi del distacco da osservare.

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La nozione di illecito endofamiliare

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|18 marzo 2024| n. 7171.

La nozione di illecito endofamiliare si riferisce a tutte le violazioni di doveri che si verificano all’interno del nucleo familiare, compiute da un membro nei confronti di uno o più parti della medesima compagine. Gli obblighi genitoriali si fondano sullo status di genitore, che sorge al momento della nascita del figlio, tant’è che è attribuito effetto retroattivo al riconoscimento o all’accertamento giudiziale della paternità o della maternità. La violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole non trova sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, potendo integrare gli estremi dell’illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, in primis l’art. 30 Cost.. Alla luce di ciò, si dà luogo ad un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 c.c., esercitabile anche nell’ambito dell’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità ed anche per il periodo anteriore alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, proprio perché in capo al figlio sorge, sin dalla nascita, il diritto ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori.

L’azione di simulazione e quella revocatoria in via alternativa o subordinata nello stesso giudizio
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L’azione di simulazione e quella revocatoria in via alternativa o subordinata nello stesso giudizio

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|15 marzo 2024| n. 7121.

L'azione di simulazione (assoluta o relativa) e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, possono essere proposte in via alternativa o subordinata nello stesso giudizio, con la differenza che, nel primo caso, l'attore rimette al potere discrezionale del giudice l'inquadramento della pretesa fatta valere sotto una species iuris piuttosto che l'altra, mentre, nel secondo, richiede espressamente che il giudice prima valuti la possibilità di accogliere una domanda e, solo nell'eventualità in cui questa risulti infondata (o, comunque, da rigettare), esamini l'altra.

Regolamento di confini e conseguente condanna alla restituzione
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Regolamento di confini e conseguente condanna alla restituzione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|15 marzo 2024| n. 7041.

Mentre l'azione di rivendica presuppone un conflitto di titoli determinato dal convenuto, il quale oppone a suo favore un titolo - anche non negoziale - diverso da quello su cui l'attore fonda la sua istanza, nell'azione di regolamento di confini il conflitto è tra fondi, in quanto il convenuto deduce che, in forza del titolo dedotto dall'attore e del titolo di proprietà del fondo a lui appartenente, il confine è diverso, a nulla rilevando, in presenza di una incertezza del confine per avvenuta usurpazione di parte del terreno, l'effetto recuperatorio di detta domanda che consegua soltanto alla eliminazione del preesistente stato di incertezza sul confine.

La sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico
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La sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|18 marzo 2024| n. 7176.

Nel regime anteriore a quello introdotto all’art. 4 della legge 5 gennaio 1994, n. 37, la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico non può desumersi dalla sola circostanza che un bene non sia più adibito anche da lungo tempo ad uso pubblico, ma è ravvisabile solo in presenza di atti e fatti che evidenzino in maniera inequivocabile la volontà della P.A. di sottrarre il bene medesimo a detta destinazione e di rinunciare definitivamente al suo ripristino, non potendo desumersi una volontà di rinunzia univoca e concludente da una situazione negativa di mera inerzia o tolleranza.

Le spese per l’università lontano dal luogo di residenza rientrano tra le spese straordinarie
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Le spese per l’università lontano dal luogo di residenza rientrano tra le spese straordinarie

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|18 marzo 2024| n. 7169.

Le spese per l’università lontano dal luogo di residenza e per l’alloggio, in particolare, rientrano tra le spese straordinarie , non comprese nell’assegno, non essendo prevedibili al momento della statuizione dell’assegno quando il figlio era minore e la prospettazione di tali costi non era fattibile.

Impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione
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Impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|18 marzo 2024| n. 7170.

L’impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell’ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l’esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto risultanti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti di causa. Ne consegue l’esperibilità della revocazione per l’errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, mentre deve escludersi il vizio revocatorio tutte le volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio.