In ordine alla scelta della scuola se d’ispirazione religiosa o laica presso cui iscrivere i figli
Articolo

In ordine alla scelta della scuola se d’ispirazione religiosa o laica presso cui iscrivere i figli

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|16 maggio 2024| n. 13570.

Il contrasto insorto tra genitori legalmente separati, entrambi esercenti la responsabilità genitoriale, in ordine alla scelta della scuola (se d'ispirazione "religiosa" o "laica") presso cui iscrivere i figli, deve essere risolto in considerazione dell'esigenza di tutelare il preminente interesse dei minori a una crescita sana ed equilibrata, e importa una valutazione di fatto, non sindacabile nel giudizio di legittimità, che può ben essere fondata sull'esigenza, in una fase esistenziale già caratterizzata dalle difficoltà conseguenti alla separazione dei genitori, di non introdurre fratture e discontinuità ulteriori, come facilmente conseguenti alla frequentazione di una nuova scuola, assicurando ai figli minori la continuità ambientale nel campo in cui si svolge propriamente la loro sfera sociale ed educativa. Secondo l'orientamento della Cedu, del resto, alcune limitazioni sulle modalità di coinvolgimento del minore in una pratica religiosa scelta da uno dei genitori non costituiscono una discriminazione se funzionali a garantire e preservare il superiore interesse del minore.

In sede di legittimità è possibile censurare la violazione in ordine alle presunzioni
Articolo

In sede di legittimità è possibile censurare la violazione in ordine alle presunzioni

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|16 maggio 2024| n. 13569.
In sede di legittimità è possibile censurare la violazione dell'articolo 2729 del Cc e dell'articolo 2727 del Cc solo allorché ricorra il cd. vizio di sussunzione, ovvero quando il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire la prova presuntiva, oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso. In ogni caso non è ravvisabile la violazione dell'articolo 2727 del Cc se le doglianze sollevate tendono, in realtà, a una rivalutazione del merito, censurando l'accertamento in fatto operato sulla base delle risultanze istruttorie.

Il vizio di motivazione apparente della sentenza
Articolo

Il vizio di motivazione apparente della sentenza

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|16 maggio 2024| n. 13600.

Il vizio di motivazione apparente della sentenza ricorre quando la stessa, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obbiettivamente inidonee a fare conoscere il ragionamento svolto dal giudice per la formazione del suo convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie e ipotetiche congetture

La rinuncia all’azione richiede un mandato ad hoc senza che sia sufficiente quello ad litem
Articolo

La rinuncia all’azione richiede un mandato ad hoc senza che sia sufficiente quello ad litem

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|16 maggio 2024| n. 13636.

La rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede, in capo al difensore, un mandato ad hoc, senza che sia a tal fine sufficiente quello ad litem, in ciò differenziandosi dalla rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che rientra fra i poteri del difensore quale espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate.

In caso di azione giudiziale del socio per la restituzione del finanziamento effettuato in favore della società
Articolo

In caso di azione giudiziale del socio per la restituzione del finanziamento effettuato in favore della società

Corte di Cassazione, civile,Ordinanza|15 maggio 2024| n. 13433.

In caso di azione giudiziale del socio per la restituzione del finanziamento effettuato in favore della società, il giudice del merito deve verificare se la situazione di crisi prevista dall’art. 2467, comma 2, cod. civ. (eccessivo squilibrio nell’indebitamento o situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento) sussista, oltre che al momento della concessione del finanziamento, anche a quello della decisione, trattandosi di fatto impeditivo del diritto alla restituzione del finanziamento rilevabile dal giudice d’ufficio, in quanto oggetto di un’eccezione in senso lato, sempre che la situazione di crisi risulti provata “ex actis”, secondo quanto dedotto e prodotto in giudizio.

In caso di vendita di un immobile di risalente costruzione ed i difetti materiali conseguenti allo stato di vetustà
Articolo

In caso di vendita di un immobile di risalente costruzione ed i difetti materiali conseguenti allo stato di vetustà

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|15 maggio 2024| n. 13425.

In caso di vendita di un immobile di risalente costruzione, la cui datazione non sia stata celata dalla parte alienante, i difetti materiali conseguenti allo stato di vetustà non integrano un vizio occulto, essendo facilmente individuabili con l'ordinaria diligenza, anche quando siano relativi a parti strutturali dell'edificio immediatamente non percepibili con il senso della vista, quali, per esempio, il tetto, i solai o le fondamenta.

La modifica urbanistica con la previsione di un vincolo preordinato all’esproprio intervenuta successivamente alla stipula del contratto preliminare
Articolo

La modifica urbanistica con la previsione di un vincolo preordinato all’esproprio intervenuta successivamente alla stipula del contratto preliminare

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|15 maggio 2024| n. 13435.
La modifica urbanistica con la previsione di un vincolo preordinato all'esproprio, intervenuta successivamente alla stipula del contratto preliminare, abilita la parte acquirente a chiedere la risoluzione del contratto per il venir meno della causa in concreto, ovvero dell'istituto della presupposizione qualora si accerti che l'acquisto del terreno si fondava sull'attuale assetto urbanistico del bene promesso in vendita che ne consentiva una potenziale modifica da destinazione agricola ad area edificabile, considerato che successivamente alla stipula del contratto si è determinato oggettivamente un ulteriore e imprevedibile limite alla potenziale sua edificabilità, con il rischio di una futura perdita dello stesso diritto dominicale su parte del terreno promesso in vendita.

Trasferimento della proprietà di un’area in cambio di locali da costruire sulla stessa area
Articolo

Trasferimento della proprietà di un’area in cambio di locali da costruire sulla stessa area

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|15 maggio 2024| n. 13398.

Il contratto con il quale le parti prevedono il trasferimento della proprietà di un'area fabbricabile in cambio di immobili da costruire nella stessa area integra gli estremi della permuta di cosa presente con cosa futura; ne consegue che l'effetto traslativo della proprietà degli immobili da costruire si verifica, ex art. 1472 c.c., non appena la cosa viene ad esistenza, momento che si identifica nella conclusione del processo edificatorio nelle sue componenti essenziali, ossia nella realizzazione delle strutture fondamentali.

La responsabilità extracontrattuale dell’organizzatore di una gara sportiva
Articolo

La responsabilità extracontrattuale dell’organizzatore di una gara sportiva

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|13 maggio 2024| n. 13104.

L'organizzatore di una gara sportiva è responsabile, a titolo extracontrattuale, per l'omessa adozione delle cautele doverose idonee a prevenire i rischi di danno alla persona dei partecipanti.

In caso di reciproche domande di risoluzione contrattuale vi può essere impossibilità dell’esecuzione del contratto
Articolo

In caso di reciproche domande di risoluzione contrattuale vi può essere impossibilità dell’esecuzione del contratto

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|13 maggio 2024| n. 13118.

In presenza di reciproche domande di risoluzione contrattuale fondate da ciascuna parte sugli inadempimenti dell'altra, il giudice che accerti l'inesistenza di singoli specifici addebiti, non potendo pronunciare la risoluzione per colpa di taluna di esse, deve dare atto dell'impossibilità dell'esecuzione del contratto per effetto della scelta di entrambi i contraenti ex art. 1453, comma 2, c.c. e pronunciare, comunque, la risoluzione del contratto, con gli effetti di cui all'art. 1458 c.c., essendo le due contrapposte manifestazioni di volontà dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale.