Corte di Cassazione, civile, Sentenza|21 novembre 2023| n. 32277.
In tema di risoluzione del contratto, nel caso in cui la parte non inadempiente deduca che l'effetto risolutivo si sia prodotto, alternativamente, in seguito allo spirare di un termine essenziale o per essersi essa avvalsa di una clausola risolutiva espressa, l'indagine del giudice di merito non può limitarsi alla esclusione della natura essenziale del termine, ma deve estendersi alla verifica se, in seguito all'inadempimento di una parte, l'altra abbia esercitato il diritto di produrre, in base ad una clausola risolutiva espressa, la risoluzione del contratto.