Corte di Cassazione, civile, Sentenza|11 ottobre 2023| n. 28425.
Ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione tardiva del cosiddetto contumace involontario, ai sensi dell’articolo 327, comma 2, cod. proc. civ. grava su quest’ultimo l’onere di allegare e dimostrare non solo la causa della eventuale nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, ma anche di non aver avuto conoscenza del processo in conseguenza di quel vizio; peraltro, nell’ipotesi in cui la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio sia stata invalidamente eseguita in luogo o con consegna a persona che non hanno alcun collegamento col destinatario della notifica, la relativa allegazione deve considerarsi implicita nella specifica allegazione dello stesso vizio della notificazione e, in tal caso, non può affermarsi alcuna presunzione “iuris tantum” di conoscenza del processo da parte dell’impugnante, onde grava sulla controparte l’onere di dimostrare che tale conoscenza vi sia eventualmente stata ugualmente (Nel caso di specie, in applicazione dell’enunciato principio di diritto, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva dichiarato inammissibile per tardività l’appello proposto dal ricorrente avverso la sentenza di primo grado, in quanto proposto oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione della predetta sentenza, in violazione del termine breve di cui agli articoli 325 e 326 cod. proc. civ.). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 20 luglio 2016, n. 14916).