Esercizio della prelazione agraria e la concreta coltivazione del fondo adiacente a quello in vendita
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Esercizio della prelazione agraria e la concreta coltivazione del fondo adiacente a quello in vendita

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|11 ottobre 2023| n. 28374.

Ai fini dell'esercizio della prelazione agraria ex art. 7 l. n. 817 del 1971 è necessario non solo che il proprietario del fondo confinante rivesta la qualifica di coltivatore diretto, ma anche che coltivi concretamente il fondo adiacente a quello in vendita, giacché l'intento del legislatore è l'ampliamento dell'impresa coltivatrice diretta finitima e non l'acquisto della proprietà da parte di qualsiasi coltivatore diretto; in punto di prova, peraltro, la qualità di agricoltore non può desumersi dal fascicolo aziendale, atteso che le informazioni in esso contenute hanno finalità amministrativa e fiscale e non valgono a dimostrare la coltivazione effettiva del fondo.

Difetto dei requisiti per la prelazione agraria e la nullità dell’acquisto
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Difetto dei requisiti per la prelazione agraria e la nullità dell’acquisto

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|11 ottobre 2023| n. 28413..

L'esercizio del diritto di prelazione, di cui all'art. 8 della l. n. 590 del 1965, da parte di un soggetto al quale faccia difetto uno dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento del diritto stesso, comporta la nullità dell'acquisto per contrarietà a norme imperative e tale nullità può essere fatta valere, a norma dell'art. 1421 c.c., da chiunque vi abbia interesse e, quindi, anche da coloro che abbiano stipulato un preliminare di compravendita, la cui efficacia é condizionata proprio dalla validità o invalidità del contratto conclusosi a seguito della prelazione anzidetta.

Il danno patrimoniale da ritardato compimento degli studi e conseguente ritardato ingresso nel mondo del lavoro
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Il danno patrimoniale da ritardato compimento degli studi e conseguente ritardato ingresso nel mondo del lavoro

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|11 ottobre 2023| n. 28418.

Il danno patrimoniale da ritardato compimento degli studi e conseguente ritardato ingresso nel mondo del lavoro è risarcibile se provato dal danneggiato, anche tramite presunzioni. (In applicazione del principio la Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che non aveva riconosciuto, per mancanza di prova, il risarcimento di tale danno a una minore di anni 14 che, in conseguenza delle lesioni subite, aveva perso un anno scolastico, per non aver fatto uso delle presunzioni desumibili dalle regole di comune esperienza secondo cui la perdita di un anno di scuola produce gravi conseguenze).

Danni non patrimoniali per viaggio ferroviario con gravissimo ritardo e in pessime condizioni
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Danni non patrimoniali per viaggio ferroviario con gravissimo ritardo e in pessime condizioni

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|9 ottobre 2023| n. 28244.

In caso di viaggio ferroviario con gravissimo ritardo e in pessime condizioni, spetta al passeggero il risarcimento, per inadempimento contrattuale, dei danni non patrimoniali derivanti dalla lesione - purché seria, grave e tale da non tradursi in meri disagi, fastidi, disappunti, ansie e generiche insoddisfazioni - delle libertà costituzionali di autodeterminazione e di movimento, senza che la specifica previsione normativa di un indennizzo correlato alla cancellazione o all'interruzione o al ritardo del servizio ferroviario valga di per sé ad escludere la risarcibilità di ulteriori pregiudizi subiti dal viaggiatore.

Applicabilità della compensazione impropria in tema di linee di credito autoliquidanti nel concordato preventivo
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Applicabilità della compensazione impropria in tema di linee di credito autoliquidanti nel concordato preventivo

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|9 ottobre 2023| n. 28232.

In tema di linee di credito c.d. "autoliquidanti" nel concordato preventivo, sussistendo un collegamento negoziale e funzionale tra il contratto di anticipazione ed il mandato all'incasso con patto di compensazione, i rispettivi debiti e crediti delle parti traggono origine da un unico rapporto negoziale, con conseguente applicabilità della c.d. "compensazione impropria" - ancorata al mero accertamento contabile di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza - e inapplicabilità, per converso, della compensazione in senso stretto di cui all'art. 1241 c.c. e, dunque, dell'art. 56 l.fall., che al pari di essa presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, attribuendo rilevanza al momento in cui i reciproci debiti e crediti delle parti vengono a coesistenza.

La confessione giudiziale non può sortire alcun effetto sulle altre parti anche collateralmente coinvolte nel rapporto processuale
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La confessione giudiziale non può sortire alcun effetto sulle altre parti anche collateralmente coinvolte nel rapporto processuale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|9 ottobre 2023| n. 28225..

La confessione giudiziale ha efficacia probante nei confronti della parte che la fa e della parte che la provoca, mentre non può sortire alcun effetto sulle altre parti anche collateralmente coinvolte nel rapporto processuale.

Assemblea condominiale ed vizi relativi alla regolare costituzione o alla approvazione e l’onere della prova
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Assemblea condominiale ed vizi relativi alla regolare costituzione o alla approvazione e l’onere della prova

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|9 ottobre 2023| n. 28262.

Il condomino che impugni una deliberazione dell'assemblea, deducendo vizi relativi alla regolare costituzione o alla approvazione con maggioranza inferiore a quella prescritta, ha l'onere di provare la carenza dei quorum stabiliti dall'art. 1136 c.c., alla stregua del valore proporzionale delle unità immobiliari dei condomini intervenuti in rapporto al valore dell'intero edificio. A tal'uopo non ha rilievo l'esistenza di una "tabella di proprietà" e di eventuali "tabelle di gestione", le quali hanno, di regola, valore puramente dichiarativo dei criteri di calcolo stabiliti dalla legge per determinati beni o impianti destinati a servire i condomini in misura diversa o soltanto una parte dell'intero fabbricato e servono soltanto ad agevolare lo svolgimento delle assemblee e la ripartizione delle spese ad essi relativi.

I danni derivanti dalle condizioni di degrado di un lastrico solare di uso esclusivo
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I danni derivanti dalle condizioni di degrado di un lastrico solare di uso esclusivo

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|9 ottobre 2023| n. 28253.

Il titolare di una unità immobiliare compresa in un edificio condominiale può esperire azione risarcitoria contro il condominio, in base all'art. 2051 c.c., per i danni derivanti dalle condizioni di degrado di un lastrico solare di uso esclusivo, ancorché tali difetti siano imputabili già all'originario venditore, unico proprietario pro indiviso dell'edificio e siano stati oggetto di transazione con i condomini acquirenti al momento della costituzione del condominio, con esclusione della garanzia contrattuale ai sensi dell'art. 1490, comma 2, c.c. Ciò in quanto, il condominio non subentra quale successore a titolo particolare nella responsabilità posta a carico del venditore, ma assume dal momento della sua costituzione l'obbligo, quale custode dei beni e dei servizi comuni, di adottare tutte le misure necessarie affinché tali cose non rechino pregiudizio ad alcuno.

La modifica e la precisazione della domanda
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La modifica e la precisazione della domanda

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|9 ottobre 2023| n. 28288.

Nel corso del giudizio di primo grado, fermo il divieto di introdurre domande nuove che non siano conseguenza delle riconvenzionali o delle eccezioni proposte dal convenuto - nel qual caso la domanda deve esser proposta entro l’udienza di trattazione - è consentita solo la precisazione o la modifica delle domande ritualmente introdotte che può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa, “petitum” e “causa petendi”, sempre che non siano introdotte pretese aggiuntive e purché la domanda, ancorché modificata, risulti comunque inerente alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e siano rispettate le preclusioni processuali previste dall’articolo 183 cod. proc. civ.; tali allegazioni, qualora avvengano dopo la scadenza del termine ex articolo 183, comma 6, cod. proc. civ., sono tardive e, qualora formulate per la prima volta in appello, costituiscono un “novum” inammissibile, vietato dall’articolo 345, comma 1, cod. proc. civ.

E’ inefficace la disposizione testamentaria a favore di successibili non identificabili
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E’ inefficace la disposizione testamentaria a favore di successibili non identificabili

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|9 ottobre 2023| n. 28221.

In tema di successione mortis causa, è inefficace la disposizione testamentaria a favore di successibili non identificabili, in quanto essa consentirebbe al testatore di porre, incondizionatamente e senza limitazioni di tempo, un vincolo alla destinazione e alla circolazione dei beni, in contrasto con le esigenze di ordine pubblico.