Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 28244.

Danni non patrimoniali per viaggio ferroviario con gravissimo ritardo e in pessime condizioni

In caso di viaggio ferroviario con gravissimo ritardo e in pessime condizioni, spetta al passeggero il risarcimento, per inadempimento contrattuale, dei danni non patrimoniali derivanti dalla lesione – purché seria, grave e tale da non tradursi in meri disagi, fastidi, disappunti, ansie e generiche insoddisfazioni – delle libertà costituzionali di autodeterminazione e di movimento, senza che la specifica previsione normativa di un indennizzo correlato alla cancellazione o all’interruzione o al ritardo del servizio ferroviario valga di per sé ad escludere la risarcibilità di ulteriori pregiudizi subiti dal viaggiatore. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato le decisioni di merito che avevano riconosciuto il danno non patrimoniale subito dalla passeggera del treno regionale Roma Termini-Cassino, sia per il ritardo di quasi 24 ore nell’arrivo a destinazione, sia per l’omissione di ogni adeguata assistenza ai viaggiatori).

Ordinanza|| n. 28244. Danni non patrimoniali per viaggio ferroviario con gravissimo ritardo e in pessime condizioni

Data udienza 25 maggio 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Contratto di trasporto – Indennizzo da ritardo – Risarcimento del danno esistenziale – Artt. 1176, 1218, 1256, 1681, 2727 e 2729, cc – Impossibilità sopravvenuta – Caso fortuito o forza maggiore – Onere della prova

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