Divisione e l’utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di un comproprietario
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Divisione e l’utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di un comproprietario

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|8 novembre 2023| n. 31105.

In tema di divisione, in caso di utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di un comproprietario, l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto, solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere e ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale. In tal caso occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c., potendosi quantificare il danno in base ai frutti civili ricavati dall'uso esclusivo.

Estensione e limiti servitù di passaggio di un’antenna a favore di radioamatore
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Estensione e limiti servitù di passaggio di un’antenna a favore di radioamatore

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|8 novembre 2023| n. 31101.

In tema di servitù di passaggio di antenna a favore di radioamatore, il diritto all'installazione dell'impianto sulla proprietà esclusiva altrui deriva direttamente dall'art. 21 Cost., di talché, nei casi in cui quest'ultimo non possa utilizzare spazi propri o comuni vi è l'obbligo, da parte dei proprietari di un immobile, di consentire la collocazione di antenne sulle porzioni in loro dominio esclusivo, senza diritto all'indennizzo e senza previa autorizzazione scritta, ma nei limiti del rispetto dei diritti proprietari, ai sensi dell'art. 91, comma 3, 92, comma 7, e 209, comma 2, d.lgs. n. 259 del 2003.

La consulenza tecnica di tipo percipiente e le risultanze disattese
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La consulenza tecnica di tipo percipiente e le risultanze disattese

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|9 novembre 2023| n. 31251.

Allorquando non abbia le cognizioni tecnico-scientifiche necessarie ed idonee a ricostruire e comprendere la fattispecie concreta in esame nella sua meccanicistica determinazione ed evoluzione, pur essendo “peritus peritorum”, il giudice deve fare invero ricorso ad una consulenza tecnica di tipo percipiente, quale fonte oggettiva di prova, sulla base delle cui risultanze è tenuto a dare atto dei risultati conseguiti e di quelli viceversa non conseguiti o non conseguibili, in ogni caso argomentando su basi tecnico-scientifiche e logiche. In particolare, il giudice può anche disattendere le risultanze della disposta Ctu percipiente, ma solo motivando in ordine agli elementi di valutazione adottati ed agli elementi probatori utilizzati per addivenire all’assunta decisione, specificando le ragioni per cui ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del Ctu.

Pagamento con assegno bancario postdatato e l’eventuale incasso prima della scadenza
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Pagamento con assegno bancario postdatato e l’eventuale incasso prima della scadenza

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|9 novembre 2023| n. 31229.

In caso di pagamento con assegno bancario postdatato, l'eventuale incasso prima della scadenza non costituisce un illecito giuridico in quanto gli assegni bancari sono titoli di credito pagabili a vista per cui il patto di postdatazione é nullo ed improduttivo di effetti giuridici.

Concorrenza sleale mediante diffusione di notizie screditanti
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Concorrenza sleale mediante diffusione di notizie screditanti

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|9 novembre 2023| n. 31170.

In tema di concorrenza sleale mediante diffusione di notizie screditanti, l'esimente della legittima difesa, operando quando vi sia la necessità di difendere un diritto contro il pericolo attuale dell'altrui offesa ingiusta, postula che la reazione risponda ai parametri della continenza generale e della proporzionalità rispetto all'offesa ricevuta e che la comunicazione sia veritiera, sicché essa non può essere invocata ove si diffondano, con toni offensivi, notizie false relativamente all'emanazione di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Rovina e difetti di cose immobili natura extracontrattuale e rapporto di specialità con l’azione generale
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Rovina e difetti di cose immobili natura extracontrattuale e rapporto di specialità con l’azione generale

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|10 novembre 2023| n. 31301.

Poiché la responsabilità ex art. 1669 c.c. è speciale rispetto a quella prevista dalla norma generale di cui all'art. 2043 c.c., l'applicazione di quest'ultima può essere invocata soltanto ove non ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi della prima e non già al fine di superare i limiti temporali entro cui l'ordinamento positivo appresta la tutela specifica, ovvero senza poter "aggirare" il peculiare regime di prescrizione e decadenza che connota l'azione speciale.

Preliminare di vendita per persona da nominare e nomina in corso di giudizio
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Preliminare di vendita per persona da nominare e nomina in corso di giudizio

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|10 novembre 2023| n. 31332.

Nel caso in cui sia stipulato preliminare di vendita per persona da nominare, con la previsione che l'electio amici debba avvenire entro la data fissata per la stipulazione del definitivo, affinché la nomina sia valida è necessario che la sua comunicazione alla controparte, con la relativa accettazione, sia contenuta nella domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., mentre, ove essa avvenga in corso di causa, il contratto per persona da nominare è destinato a produrre effetti tra le parti originarie per tardività della nomina, ove tale tardività sia prontamente eccepita.

La rinnovazione della citazione introduttiva del giudizio di prime cure effettuata mediante notificazione dell’originario atto di citazione
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La rinnovazione della citazione introduttiva del giudizio di prime cure effettuata mediante notificazione dell’originario atto di citazione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|6 novembre 2023| n. 30722.

È nulla la rinnovazione della citazione introduttiva del giudizio di prime cure effettuata mediante notificazione dell’originario atto di citazione con allegato il verbale di udienza recante l’ordine giudiziale di rinnovazione. Infatti, ai fini della valida instaurazione del contraddittorio, si richiede il compimento di un’attività identica a quella in origine omessa, ovvero la notificazione di un atto di citazione munito dei requisiti di contenuto-forma prescritti dall’articolo 163 cod. proc. civ.

Al fine di permettere al paziente l’espressione di un consenso informato al trattamento sanitario
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Al fine di permettere al paziente l’espressione di un consenso informato al trattamento sanitario

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|7 novembre 2023| n. 31026.

In tema di responsabilità per attività medico-chirurgica, al fine di permettere al paziente l'espressione di un consenso informato al trattamento sanitario, il medico deve fornire informazioni dettagliate in merito alla natura, portata ed estensione dell'intervento, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, che ben possono essere contenute in un modulo prestampato, la cui idoneità, ai fini della completezza ed effettività del consenso, va, invece, esclusa ove il contenuto del modulo sia generico.

Il  valore della causa nei giudizi per pagamento di somme anche a titolo di danno
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Il  valore della causa nei giudizi per pagamento di somme anche a titolo di danno

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|7 novembre 2023| n. 30999.

In materia di spese processuali, la regola contenuta nell'art. 5 del d.m. n. 140 del 2012, secondo cui il valore della causa, nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, va fissato sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice e non di quella domandata, ha lo scopo di calmierare le liquidazioni a favore di chi abbia richiesto importi eccesivi rispetto al dovuto, mantenendo a carico di chi agisce i possibili maggiori costi di difesa cagionati da una pretesa esorbitante rispetto a quanto spettante; ne consegue che, in un giudizio di appello introdotto per rivendicare importi superiori a quelli riconosciuti e definito con pronuncia di rigetto, il valore è pari all'importo domandato e dunque, nella specie, alla differenza tra quanto preteso in sede di gravame e quanto già liquidato, non avendo alcun legame con il giudizio di secondo grado la fissazione del valore sulla base di quanto attribuito e non più in discussione.