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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 1 settembre 2015, n. 17386. In tema di esdebitazione, ai fini dell’ammissione all’istituto, il riferimento alla “soddisfazione”, almeno parziale, dei creditori concorsuali di cui all’art. 142 della legge fallimentare attribuisce al giudice del merito un ambito di valutazione discrezionale che investe non solo il numero dei creditori soddisfatti, sul totale di quelli ammessi, ma anche la stessa percentuale di pagamento dei singoli crediti

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 1 settembre 2015, n. 17386   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CECCHERINI Aldo – Presidente Dott. NAPPI Aniello – Consigliere Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere Dott. DIDONE Antonio – Consigliere Dott. DI...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 31 agosto 2015, n. 17306. Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, la decorrenza del termine di decadenza per la proposizione del giudizio di merito (fissato dal giudice dell’esecuzione all’esito dell’espletamento della fase camerale del procedimento), decorre dalla data della comunicazione del provvedimento e non da quella del suo deposito

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 31 agosto 2015, n. 17306 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 15 settembre, n. 18077. La pretesa punitiva esercitata dal Consiglio dell’Ordine forense in relazione agli illeciti disciplinari commessi dai propri iscritti ha natura di diritto soggettivo potestativo che, sebbene di natura pubblicistica, resta soggetto a prescrizione dovendo escludersi che il termine di cui all’art. 51 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 possa intendersi come un termine di decadenza, insuscettibile di interruzione o di sospensione. La previsione, da parte del citato art. 51 di un termine quinquennale di prescrizione, mentre delimita nel tempo l’inizio dell’azione disciplinare, vale anche ad assicurare il rispetto dell’esigenza che il tempo dell’irrogabilità della sanzione non venga protratto in modo indefinito, perché al procedimento amministrativo di inflizione della sanzione è da ritenere applicabile non già la regola dell’effetto interruttivo permanente della prescrizione sancito dall’art. 2945, secondo comma, cod. civ., bensì quello dell’interruzione ad effetto istantaneo di cui al precedente art. 2943 cod. civ., con la conseguente idoneità interruttiva anche dei successivi atti compiuti dal titolare dell’azione disciplinare in pendenza del relativo procedimento

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 15 settembre, n. 18077 Svolgimento del processo l’Avvocato B.P. ha depositato ricorso, illustrato con successiva memoria, con il quale chiede la cassazione della sentenza del Consiglio Nazionale Forense, con la quale è stata confermata la decisione del COA di Verona, di applicazione nei suoi confronti della sanzione disciplinare...

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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 15 settembre 2015, n. 18075. Se oggetto della contestazione disciplinare sono i modi, toni ed i contenuti della missiva inviata da un avvocato ad un collega e non (se non in via indiretta) la vicenda giudiziale e stragiudiziale che l’ha determinata, l’elemento soggettivo dell’illecito va innanzitutto riguardato con riferimento all’invio ad una collega di una missiva caratterizzata dai suddetti modi, toni e contenuti, dovendo escludersi invece una rilevanza immediata e diretta – al fine di indurre ad escludere l’elemento soggettivo nell’illecito contestato – della inconsapevolezza (o della consapevolezza), da parte dell’incolpato, di determinati elementi di fatto attinenti al merito della vicenda che ha occasionato l’invio della lettera in discussione e quindi della maggiore o minore consapevolezza, da parte dell’incolpato, della fondatezza o meno delle accuse mosse alla collega con la suddetta missiva

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 15 settembre 2015, n. 18075 Ritenuto in fatto Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vicenza ha comminato all’avvocato D.R.G. la sanzione dell’avvertimento avendolo ritenuto responsabile dell’illecito disciplinare consistente nell’aver inviato alla collega D.L. una comunicazione nella quale le imputava una serie di negligenze professionali nella difesa di B.L....

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 17 settembre 2015, n. 18238. La determinazione degli onorari di avvocato e degli (onorari) e diritti di procuratore costitui­sce esercizio di un potere discrezionale del giudi­ce che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità, se non quando sia stato l’interessato stesso a specificare le singole voci della tariffa che assume essere state violate. In presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può peraltro limi­tarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, in misura inferiore a quelli esposti, ha l’onere di dare ade­guata motivazione dell’eliminazione e della ridu­zione di voci da lui operata, allo scopo di consen­tire, attraverso il sindacato di legittimità, l’ac­certamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in rela­zione all’inderogabilità dei relativi minimi, a norma della L. n. 794 del 1942, art. 24. Il giudice è pertanto tenuto ad indicare dettaglia­tamente le singole voci che riduce, perché chieste in misura eccessiva, o che elimina, perché non do­vute, in modo da consentire l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta da­gli atti ed alle tariffe in relazione all’inderoga­bilità dei minimi

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 17 settembre 2015, n. 18238 Svolgimento del processo 1 – La Corte di appello di Roma, in sede di rinvio disposto da questa Corte con sentenza n. 21.795 del 2006, con la sentenza indicata in epigrafe ha de­terminato le indennità di espropriazione e di occu­pazione legittima in relazione...