Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 10 aprile 2014, n. 8450 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. STILE Paolo – Presidente Dott. VENUTI Pietro – Consigliere Dott. MANNA Antonio – Consigliere Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere Dott. BUFFA Francesco –...
Categoria: Cassazione civile 2014
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 28 marzo 2014, n. 7432. In sede di esecuzione del giudicato la Amministrazione non puo' opporre la compensazione. Dunque al Fallimento debbono essere versate le somme dovute, che verranno messe a disposizione dei creditori (ed in tale sede la Amministrazione potra' fare valere la sua posizione privilegiata)
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 28 marzo 2014, n. 7432 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CICALA Mario – rel. Presidente Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 31 marzo 2014, n. 7496. In materia tributaria, l'unitarieta' dell'accertamento che e' alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle societa' di persone e delle associazioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 articolo 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla societa' riguarda inscindibilmente sia la societa' che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – sicche' tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non puo' essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensi' gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilita' di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 14 (salva la possibilita' di riunione ai sensi del successivo articolo 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari e' affetto da nullita' assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio. Poiche' nella specie in esame il contradditorio non è stato integrato nei confronti della societa' – in relazione al reddito della quale dovra' essere stabilito il reddito da partecipazione imputabile ai soci – in ossequio al principio sopra richiamato, è stata annullata la pronuncia impugnata e rimessa la controversia al giudice di primo grado, affinche' provveda al rinnovo di tutta la procedura irritualmente esperita, previa l'integrazione del contradditorio nei confronti delle altre parti necessarie
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 31 marzo 2014, n. 7496 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CICALA Mario – Presidente Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere Dott. CARACCIOLO...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 31 marzo 2014, n. 7500. Poiche' la cancellazione dal registro delle imprese, avvenuta in data successiva all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, articolo 4 (che ha attribuito a tale adempimento efficacia costitutiva), determina l'immediata estinzione della societa' di capitali, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo, deve ritenersi inammissibile – per carenza di capacita' processuale ex articolo 75 cod. proc. civ., comma 3 – il ricorso per cassazione proposto dal liquidatore di una societa' che sia stata cancellata dal registro delle imprese in epoca posteriore alla data suddetta, difettando la stessa di legittimazione sostanziale e processuale, trasferitasi automaticamente ai soci ex articolo 110 cod. proc. civ., sia stato dichiarato o no l'evento interruttivo, nel processo in corso, dal difensore della societa
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 31 marzo 2014, n. 7500 IMPRESA – REGISTRO DELLE IMPRESE REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CICALA Mario – Presidente Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 11 aprile 2014, n. 8611. La sanzione disciplinare inflitta al notaio è stata legittimamente irrogata per aver redatto un atto in lingua straniera senza che la parte espressamente dichiarasse di non conoscere la lingua italiana
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 11 aprile 2014, n. 8611 Svolgimento del processo L’Archivio Notarile Distrettuale di Roma chiedeva l’avvio del procedimento disciplinare nei confronti del notaio V.G. in quanto: – 1) l’atto n. 23012 ricevuto il 28-7-2011, costituente procura speciale, era stato rogato in lingua italiana, ponendo in calce al medesimo la...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 17 marzo 2014, n. 6158. Le sezioni Unite decideranno se in tema di versamento del contributo unificato si applichi anche nell'ipotesi di soccombenza della Amministrazione ammessa a prenotazione a debito l'articolo 13 comma 1 quater del Dpr 115/2002, testo unico in materia di spese di giustizia, introdotto dalla legge di Stabilità 2013, il quale prevede l'obbligo, per la parte che ha proposto impugnazione, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 17 marzo 2014, n. 6158 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CICALA Mario – rel. Presidente Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere Dott. DI BLASI Antonino –...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza del 26 febbraio 2014, n. 4518. L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacchè il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens. I versamenti eseguiti su conto corrente, in corso di rapporto hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens all'accipiens.
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza del 26 febbraio 2014, n. 4518 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 6725/2007 proposto da: S. S.R.L. (P.I. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 13 marzo 2014, n. 5796. Il decreto di trasferimento di un immobile espropriato, che ha per oggetto un bene diverso da quello pignorato, non può considerarsi per tal motivo inesistente, bensì affetto da invalidità cui porre rimedio mediante opposizione agli atti esecutivi
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 13 marzo 2014, n. 5796 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Presidente Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione VI, 13 febbraio 2014, n. 3312. Parte necessaria dei procedimenti suddetti deve considerarsi ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento e che pertanto nei procedimenti di opposizione a liquidazione inerenti a giudizi civili e penali suscettibili di restare a carico dell"'erario", anche quest'ultimo, identificato nel Ministero della Giustizia, è parte necessaria
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI Sentenza 13 febbraio 2014, n. 3312 Osserva in fatto L’Avv. D.D.V. propone ricorso per cassazione avverso provvedimento del Giudice del Tribunale di Roma di rigetto del ricorso da lui promosso, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 84 e 170, contro il decreto in data 1/2/2008...
Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 19 marzo 2014, n. 6396. In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria ammessa per il contribuente riguarda la sola disponibilità di redditi ovvero di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, e non anche l'essere stata la spesa per incrementi patrimoniali sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, e non già con qualsiasi altro reddito
Suprema Corte di Cassazione sezione tributaria sentenza 19 marzo 2014, n. 6396 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 16732/2012 proposto da: Z.A.G. – ricorrente – contro MINISTERO ECONOMIA E FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II MILANO UFFICIO...