Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 14 agosto 2014, n. 17974 Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso ai sensi dell’art. 152 del d.lgs. 196 del 2003, C.M. conveniva in giudizio la Wind Telecomunicazioni S.p.A. per sentirla condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti in conseguenza del trattamento illegittimo dei suoi dati personali. In...
Categoria: Cassazione civile 2014
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 2 settembre 2014, n. 18498. L'equa riparazione per il mancato rispetto del termine ragionevole del processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, non può essere esclusa per il semplice fatto che il ritardo nella definizione del processo penale abbia prodotto l'estinzione, per prescrizione, del reato addebitato al ricorrente, occorrendo invece apprezzare, ai fini del diniego di accoglimento della relativa domanda, se l'effetto estintivo della prescrizione stessa sia intervenuto o meno a seguito dell'utilizzo, da parte dell'imputato, di tecniche dilatorie o di strategie sconfinanti nell'abuso del diritto di difesa, ben potendo un effetto del genere prodursi, in tutto o almeno in parte (e, in questa seconda ipotesi, con valenza preponderante), indipendentemente da simili tecniche e da tali strategie, ovvero dalla reale volontà dell'imputato ed a causa, piuttosto, del comportamento delle autorità procedenti, senza che, in quest'ultimo caso, la mancata rinuncia alla prescrizione ad opera dell'imputato medesimo possa ritenersi di per sé in grado di elidere il danno, patrimoniale o non patrimoniale, conseguente alla durata irragionevole
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 2 settembre 2014, n. 18498 Fatto e diritto Ritenuto che, con ricorso depositato in data 23 luglio 2009 presso la Corte d’appello di Roma, M.S. chiedeva la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento dei danni non patrimoniali derivanti dalla irragionevole durata del procedimento penale a...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 2 settembre 2014, n. 18541. Nel caso di soggetto che abbia erogato il denaro per l'acquisto di un immobile in capo ad uno dei figli si deve distinguere l'ipotesi della donazione diretta del denaro, impiegato successivamente dal figlio in un acquisto immobiliare, in cui, ovviamente, oggetto della donazione rimane il denaro stesso, da quella in cui il donante fornisce il denaro quale mezzo per l'acquisto dell'immobile, che costituisce il fine della donazione. In tale caso il collegamento tra l'elargizione del denaro paterno e l'acquisto del bene immobile da parte del figlio porta a concludere che si è in presenza di una donazione (indiretta) dello stesso immobile e non del denaro impiegato per il suo acquisto
suprema CORTE DI CASSAZIONE sezione VI sentenza 2 settembre 2014, n. 18541 Ritenuto in fatto Con atto di citazione del 17 dicembre 2002, R.O. , R.E. e Ra.Al. convenivano in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Fermo, R.A. e D.L. , rispettivamente sorella e madre delle attrici, al fine di accertare che il...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 8 agosto 2014, n. 17821. La prova del requisito della consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori può essere fornita anche mediante presunzioni, dovendosi, peraltro, attribuire rilievo al grado di parentela tra il debitore e gli acquirenti
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 8 agosto 2014, n. 17821 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere Dott. PICARONI Elisa – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 7 agosto 2014, n. 17782. È valida ed efficace la clausola contenuta in un contratto a prestazioni corrispettive intervenuto tra un professionista ed un ente pubblico la quale subordini il pagamento delle spettanze professionali al conseguimento del finanziamento pubblico dell'opera
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 7 agosto 2014, n. 17782 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente Dott. GIANCOLA Maria C. – rel. Consigliere Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere Dott. MERCOLINO Guido –...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 1 settembre 2014, n. 18486. Il conduttore che si trovi nella detenzione dell'immobile dopo la cessazione di efficacia del contratto di locazione mantiene la veste e la qualità di conduttore, peraltro inadempiente all'obbligo di restituzione dell'immobile. Il conduttore, dunque, rimane detentore qualificato dell'immobile di cui continua a mantenere la disponibilità, pur dopo la scadenza del contratto, come tale è legittimato a ricorrere alla tutela possessoria, ex art. 1168, secondo comma, cod. civ.
Suprema CORTE DI CASSAZIONE sezione II SENTENZA 1 settembre 2014, n. 18486 Ritenuto in fatto È impugnata la sentenza della Corte d’appello di Brescia, depositata il 14 settembre 2007, di conferma della sentenza del Tribunale di Brescia che aveva respinto la domanda proposta da T.A. nei confronti dell’INA s.p.a. (ora CONSAP s.p.a.). 1.1. –...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 20 agosto 2014, n. 18066. La clausola di trasferimento di immobile tra i coniugi, contenuta nei verbali di separazione o recepita dalla sentenza di divorzio congiunto o magari, come nella specie, sulla base di conclusioni uniformi, è valida tra le parti e nei confronti dei terzi, essendo soddisfatta l’esigenza della forma scritta. Ove l’accordo (o il contratto) sia nullo, tale nullità potrebbe essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, e dunque anche da chi abbia dato causa a tale nullità. Ed esso potrebbe essere oggetto di annullamento da parte del soggetto incapace o la cui volontà risulti viziata (ad es. da un errore pure sulla sussistenza dell’interesse del minore, ma si dovrebbe ricordare che se nell’accordo sia preminente una causa transattiva, non rileverebbe ai sensi dell’art. 1969 c.c., errore di diritto). Ma nullità o annullamento non potrebbero costituire motivo di impugnazione dei soggetti dell’accordo da cui essi sono vincolati, ma dovrebbero essere fatti valere in un autonomo giudizio di cognizione
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 20 agosto 2014, n. 18066 Svolgimento del processo Con sentenza non definitiva in data 03.11.2010, il Tribunale di Treviso dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra R.G. e F.E. . Con sentenza definitiva in data 16.05.2012, su conclusioni comuni delle parti, il Tribunale affidava il...
Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza 29 luglio 2014, n. 17151. Perde il beneficio prima casa chi, prima del decorso dei cinque anni, alieni l'immobile stipulando un nuovo contratto preliminare di acquisto, senza però procedere nei termini al negozio definitivo
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 29 luglio 2014, n. 17151 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CICALA Mario – Presidente Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 30 luglio 2014, n. 17306. L'importo di fatture emesse dal professionista nell'anno di imposta oggetto di accertamento da parte dell'Ufficio, ove sia comprovato dal contribuente che l'incasso è avvenuto in epoca ad esso successiva, non concorre alla determinazione del reddito da lavoro autonomo del professionista ai fini Irpef per l'anno oggetto di accertamento
Suprema Corte di Cassazione sezione tributaria sentenza 30 luglio 2014, n. 17306 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MERONE Antonio – Presidente Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe – Consigliere Dott. TERRUSI...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 5 agosto 2014, n. 17625. L'espletamento di altra attività, lavorativa ed extralavorativa, da parte del lavoratore durante lo stato di malattia è idoneo a violare i doveri contrattuali di correttezza e buona fede nell'adempimento dell'obbligazione ed a giustificare il recesso del datore di lavoro, laddove si riscontri che l'attività espletata costituisca indice di una scarsa attenzione del lavoratore alla propria salute ed ai relativi doveri di cura e di non ritardata guarigione
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 5 agosto 2014, n. 17625 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico – Presidente Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere Dott. GHINOY Paola...