Articolo

Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 15 luglio 2014, n. 3693. Il diritto del dipendente pubblico a ricevere il trattamento economico corrispondente alle mansioni superiori svolte in via di fatto può essere riconosciuto, ferma restando la necessaria presenza dei relativi presupposti, solo a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'art. 15, D.Lgs. n. 387 del 1998 e, dunque, dal 22 novembre 1998.

Consiglio di Stato sezione V sentenza 15 luglio 2014, n. 3693     REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7086 del 2003, proposto dal signor Pa.Gi., rappresentato e difeso dagli avvocati Sa.So. e Vi.S.,...

Articolo

Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 13 giugno 2014, n. 3028. Non rileva l'inutile trascorso del periodo di attesa occupazione previsto dall'art. 22, comma 11, del D.Lgs. n. 286 del 1998, posto che la norma consente, proprio al fine di reperire altro lavoro e salva l'esistenza di altre circostanze ostative, la permanenza legittima nel territorio nazionale con il rilascio formale di un permesso temporaneo, idoneo ad ottenere un nuovo impiego.

Consiglio di Stato sezione III sentenza 13 giugno 2014, n. 3028 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8806 del 2013, proposto da: Ra.Kh., rappresentato e difeso dall’avv. Ma.Pi., con domicilio eletto presso lo stesso,...

Articolo

Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 3 luglio 2014, n. 3346. L’azione risarcitoria promossa nei confronti dell’amministrazione tende ad ottenere il risarcimento per tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza dell’occupazione preordinata all’espropriazione effettuata nel 1979 e mai conclusasi con l’emanazione del decreto di esproprio, pur a fronte della completa realizzazione dell’opera pubblica. Trattasi, pertanto, di domanda di risarcimento da occupazione divenuta sine titulo, avendo definitivamente espunto la giurisprudenza gli stessi istituti dell’occupazione acquisitiva ed usurpativa (ex multis Consiglio di Stato sez. IV, 15 febbraio 2013, n.914) pacificamente rientrante nella giurisdizione esclusiva del g.a. di cui alla lett. g) comma 1, dell'art. 133 del Codice del processo amministrativo approvato con D.lgs. 2 luglio 2010 n.104. Infatti, è oramai principio consolidato sia nella giurisprudenza amministrativa che della Cassazione, come siano devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione – naturalmente anche ai fini complementari della tutela risarcitoria – di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo atto traslativo ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi costituendo ormai ius receptum l’appartenenza alla giurisdizione del g.a. delle domande di risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza dell’illegittima apprensione di terreni privati ad eccezione delle sole occupazioni riconducibili a “mere vie di fatto”, anche quindi in ipotesi di occupazione originariamente legittima ma divenuta illecita per effetto della perdita di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, circostanza che concreta un illecito di carattere permanente

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 3 luglio 2014, n. 3346 N. 03346/2014 N. 02584/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente DECISIONE ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 2584 del 2014, proposto...

Articolo

Consiglio di Stato, sezione I, sentenza 28 maggio 2014, n. 2775. Nei limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, c’è un potere discrezionale della stazione appaltante nel fissare, nel capitolato speciale di gara, i requisiti soggettivi specifici di partecipazione alla gara

Consiglio di Stato Sezione I Sentenza 28 maggio 2014, n. 2775 N. 02775/2014REG.PROV.COLL. N. 03569/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3569 del 2014, proposto da: Societa’ Tekra S.r.l., rappresentata e difesa dagli...

Articolo

Consiglio di Stato, sezione IV, Sentenza 7 aprile 2014, n. 1609. Le forze armate sono regolate da un complesso di norme e principi (che gli appartenenti si obbligano ad osservare) i quali, in virtù di pubblici interessi ed in quanto rivolti a soggetti cui si chiede una disciplina “speciale”, possono trovare del tutto legittimamente un’applicazione in senso compressivo di alcuni profili di libertà comportamentale, seppur secondari, della persona, praticabili invece senza impedimenti dai soggetti che non vi fanno parte. Né può giovare rilevare, nel caso specifico, il richiamo ad alcune fogge che non sono incompatibili col decoro, ma tipiche: in quei casi, infatti, l’aspetto esteriore non usuale per un militare trova fondamento o in compiti operativi particolari o in immagini caratterizzanti storicamente il corpo di appartenenza, risultando perciò tollerate se non autorizzate da prassi o disposizioni interne al medesimo.Ne consegue che è legittima legittimità la sanzione disciplinare della consegna semplice irrogata al militare in ragione del taglio di capelli alla “skinhead”, ritenuto in contrasto con i doveri di decoro sanciti dal regolamento militare.

Consiglio di Stato Sezione IV Sentenza 7 aprile 2014, n. 1609   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2126 del 2011, proposto da: Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza,...

Articolo

Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 16 maggio 2014, n. 2518. La forma della costituzione in giudizio degli Enti territoriali, in riferimento all’autonomia statutaria e organizzativa, in seguito alla riforma del Titolo V della Costituzione

Consiglio di Stato Sezione V Sentenza 16 maggio 2014, n. 2518 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2767 del 2014, proposto da: Regione Campania, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa...