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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 7 novembre 2014, n. 5507. In tema di appalti pubblici l'onere di tempestiva impugnazione del bando sussiste relativamente alle clausole immediatamente escludenti, aventi ad oggetto requisiti di partecipazione alla procedura selettiva che l'impresa concorrente o aspirante tale non possiede ex ante. Trattasi di un orientamento aderente ai contenuti dell'art. 120, comma 5 del c.p.a. che si riferisce a "bandi autonomamente lesivi"

Consiglio di Stato sezione III sentenza 7 novembre 2014, n. 5507 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4531 del 2014, proposto da: Società Of. S.r.l. ed altri (…); contro Azienda Regionale Emergenza Sanitaria –...

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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 5 novembre 2014, n. 5463. L'impugnazione del bando e/o dell'esclusione da un concorso o da una procedura ad evidenza pubblica, deve necessariamente essere seguita, pena l'improcedibilità del ricorso avverso l'atto presupposto, dalla impugnazione dell'atto conclusivo del procedimento nel frattempo intervenuto. In merito deve, invero, rilevarsi che l'impugnazione dell'atto finale non necessaria quando sia stato già contestato quello preparatorio, opera unicamente quando tra i due atti vi sia un rapporto di presupposizione-consequenzialità immediata, diretta e necessaria, nel senso che l'atto successivo si pone quale inevitabile conseguenza di quello precedente, perché non vi sono nuove ed autonome valutazioni di interessi, né del destinatario dell'atto presupposto, né di altri soggetti. Diversamente, quando l'atto finale, pur partecipando della medesima sequenza procedimentale in cui si colloca l'atto preparatorio, non ne costituisce conseguenza inevitabile, perché la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, l'immediata impugnazione dell'atto preparatorio non fa venir meno la necessità di impugnare l'atto finale

Consiglio di Stato sezione V sentenza 5 novembre 2014, n. 5463 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 7413 del 2014, proposto da: Regione Puglia, in persona...

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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 5 novembre 2014, n. 5465. La mancata opposizione delle parti, ritualmente avvisate dal Tribunale Amministrativo Regionale, in ordine alla definizione del giudizio con sentenza breve, non consente alle stesse di utilizzare lo strumento dell'appello per introdurre tardivamente motivi di opposizione non palesati dinanzi al giudice di prime cure

Consiglio di Stato sezione V sentenza 5 novembre 2014, n. 5465 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 8172 del 2014, proposto da: Comune di Alberobello, in...